Residence con spiaggia privata abusiva: possibile la non punibilità

Acclarata la responsabilità penale del titolare della struttura, che ha occupato la spiaggia libera con ombrelloni, sdraio e sedie. Allo stesso tempo, è ancora in piedi l’ipotesi di riconoscergli la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Necessario un nuovo giudizio in Tribunale.

Il proprietario del residence , posto a poche centinaia di metri dal mare, occupa un grosso tratto di spiaggia, piazzandovi ombrelloni, sdraio e sedie, pur non disponendo della necessaria concessione demaniale. Evidente la rilevanza penale della condotta, ma resta in piedi, comunque, il possibile riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che, secondo i Giudici, non può essere esclusa dal richiamo alla natura permanente del reato e alla mancata eliminazione delle conseguenze dannose provocate dalla condotta dell’imprenditore Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15029/21, depositata il 21 aprile . Scenario della vicenda è il litorale molisano. Nell’estate del 2016 a finire nel mirino è il titolare di un residence. A seguito di un sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria, difatti, emerge che nella spiaggia libera antistante il residence sono state piazzati in modo arbitrario ombrelloni con basi infisse al suolo, sdraio e sedie . Così il titolare del residence ha creato abusivamente una spiaggia privata per i suoi clienti, occupando l’area demaniale pur essendo privo della concessione demaniale . Inevitabile, secondo i Giudici del Tribunale, la condanna per il titolare del residence, punito con 600 euro di ammenda per avere occupato abusivamente una porzione del demanio marittimo, destinata a spiaggia libera, per una superficie pari a circa 375 metri quadrati, su cui posizionava trentatré basi fisse per ombrelloni, venticinque ombrelloni e diciassette sdraio . In Cassazione non viene messa in discussione la responsabilità penale del titolare del residence. Viene però lasciato aperto uno spiraglio al possibile riconoscimento della non punibilità . Su questo tema dovranno pronunciarsi i Giudici del Tribunale, tenendo presenti però le osservazioni dei magistrati di terzo grado. Premesso che l’imprenditore ha arbitrariamente occupato l’area demaniale adiacente al proprio residence con ombrelloni con basi infisse al suolo, sdraio e sedie , i Giudici della Cassazione respingono la tesi, utilizzata in Tribunale, secondo cui va esclusa la causa di non punibilità ex articolo 131-bis del Codice Penale a causa della natura permanente del reato e della mancata eliminazione delle conseguenze dannose del reato . Evidente, secondo i Giudici del ‘Palazzaccio’, l’errore compiuto in Tribunale, poiché la natura permanente del reato è un elemento del tutto neutro , e in questo caso la permanenza del reato pare essere cessata con il sequestro degli ombrelloni e delle sdraio, avvenuto all’atto di accertamento del reato . Non pertinente, poi, anche il riferimento alla omessa eliminazione delle conseguenze dannose del reato , poiché esula dai criteri indicati nell’articolo 131-bis del Codice Penale per la valutazione di particolare tenuità del fatto, la quale, invece, deve essere condotta sulla base di tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto . Allo stesso tempo, sempre secondo i Giudici, non si può ritenere che dagli atti siano evincibili elementi da cui ritenersi, in maniera implicita, l’insussistenza dei requisiti integranti la causa di non punibilità in esame, emergendo piuttosto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute considerando il fatto di non particolare gravità . Tirando le somme, acclarata la penale responsabilità del titolare del residence, va presa in esame in Tribunale l’ipotesi della non punibilità .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 marzo – 21 aprile 2021, n. 15029 Presidente Marini – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Larino condannava F.A. alla pena di 600 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 1161 c.n., perché, quale presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Riva del Mulino , occupava abusivamente una porzione del demanio marittimo, destinata a spiaggia libera, per un’estensione di circa 15 m. per 25 m. e quindi per una superficie di circa 375 mq. , sulla quale posizionava trentatre basi fisse per ombrelloni, venticinque ombrelloni e diciassette sdraio. Accertato in contrada omissis . 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto appello, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 530, 533, 191, 192 e 195 c.p.p. e vizio motivazionale. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe desunto l’assenza della concessione demaniale dalle dichiarazioni rese dall’imputato e riferite in dibattimento dall’agente di p.g. la prova sul punto, quindi, assunta in violazione degli artt. 191 e 195 c.p.p., sarebbe inutilizzabile il Tribunale, inoltre, non avrebbe accertato se l’area fosse stata occupata da un soggetto diverso dal F. . 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 131-bis c.p., la cui applicazione è stata rigettata dal Tribunale sulla base di elementi inconferenti, quali la permanenza del reato e la mancata eliminazione delle conseguenza dannose, e considerando che la non particolare gravità del fatto è stata valorizzata per il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di oblazione, sulla base della mancata riparazione del danno, in violazione del disposto dell’art. 162-bis c.p 3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto sviluppa argomentazioni di carattere fattuale, non consentite in sede di legittimità. È dirimente osservare che nella motivazione non vi è alcun riferimento al fatto che l’agente di p.g. che procedette al sopralluogo il 19 agosto 2016 nell’area demaniale antistante il Residence Riva del Mulino, di proprietà dell’imputato, abbia riferito in dibattimento di aver appreso dal F. che costui fosse privo della concessione demaniale. Il Tribunale, invero, sulla scorta delle prove documentali in atti e della deposizione del teste ha ritenuto che l’imputato avesse arbitrariamente occupato l’area demaniale adiacente al proprio residence con ombrelloni con basi infisse al suolo, sdraio e sedie, ciò che era caduto sotto la diretta percezione del teste. A fronte di tale motivazione, il motivo appare generico e non supportato da elementi di decisività non valutati dal Tribunale. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza risulta unicamente che la richiesta di oblazione è stata rigettata non essendo state eliminate le conseguenze dannose del reato . Si tratta di una valutazione giuridicamente corretta, posto che, per espresso dettato normativo, ai sensi dell’art. 162-bis c.p., comma 3, ultima parte, l’oblazione per le contravvenzioni punite con pena alternativa, come quella in esame, non è ammessa quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore . A tal proposito, il ricorrente si limita a censurare genericamente la motivazione, senza addurre alcun elemento tale da dimostrare l’avvenuta rimozione della causa impeditiva all’accesso dell’istituto in esame. 6. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha negato i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la natura permanente del reato e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose del reato . Si tratta di una motivazione giuridicamente errata, in quanto si fonda su elementi inconferenti. La natura permanente del reato, infatti, è un elemento del tutto neutro, considerando che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 131-bis c.p., si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590 . È ben vero che nei reati permanenti è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 , e tuttavia tale permanenza, nel caso in esame, parrebbe essere cessata con il sequestro degli ombrelloni e delle sdraio, avvenuto all’atto di accertamento del reato. Il riferimento all’omessa eliminazione delle conseguenze dannose del reato non è pertinente, in quanto esula dai criteri indicati nell’art. 131-bis c.p., per la valutazione di particolare tenuità del fatto, la quale, invece, deve essere condotta sulla base di tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, cit. . Nè si può ritenere che dagli atti siano evincibili elementi da cui ritenersi, in maniera implicita, l’insussistenza dei requisiti integranti la causa di non punibilità in esame, emergendo piuttosto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute considerando il fatto di non particolare gravità . Ciò non significa che il Tribunale abbia implicitamente affermato la sussistenza dei requisiti previsti per la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ma unicamente che, dagli atti, non emergono elementi ostativi in tal senso, ciò che renderebbe superfluo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 7. Per i motivi indicati, la sentenza deve essere annullata in ordine alla valutazione dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Larino in diversa persona fisica per nuovo esame sul punto. 8. Va ribadito, peraltro, il principio, a cui la Corte aderisce e intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 - dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434 Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590 , stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell’imputato Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 - dep. 22/09/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796 . P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Larino in diversa persona fisica. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Motivazione semplificata.