Materiale esplosivo o esplodente? Le “caratteristiche micidiali” del manufatto fanno la differenza

Nella categoria delle materie esplodenti” indicata dall’art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 l. n. 497/1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12767/21, depositata il 2 aprile. Il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta di riesame di un imputato , indagato per l’ illegale detenzione nel suo garage di manufatti contenenti materiale esplosivo , verso quella del GIP del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva disposto la custodia cautelare e ne disponeva l’immediata liberazione. Il Tribunale riteneva che la condotta non potesse essere qualificata come detenzione di esplosivi in quanto si era in presenza di un artificio pirotecnico illegale, nonostante durante la perquisizione gli artificieri, avendone fatto esplodere uno, ne avessero constatato le caratteristiche micidiali ”. Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 2, l. n. 895/1967. Egli ritiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso la ricorrenza del delitto di detenzione di esplosivi, nonostante la loro potenzialità micidiale, peculiare caratteristica degli esplosivi idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. Il ricorso è fondato in quanto la giurisprudenza di legittimità afferma che nella categoria delle materie esplodenti ” indicata dall’art. 678 cod. pen., rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi ” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità , sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo Cass. n. 32253/1009 . Nel caso di specie, la suddetta micidialità dei manufatti detenuti è stata accertata concretamente dalla polizia giudiziaria con la prova di accensione. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata rinviandola al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 16 febbraio – 2 aprile 2021, n-. 12767 Presidente Siani – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta di riesame proposta da S.F. avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere e disponeva l’immediata liberazione dell’indagato. S.F. è indagato per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, per l’illegale detenzione nel garage di pertinenza della sua abitazione di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, muniti di stoppino pirotecnico e dotati di elevato effetto distruttivo. I manufatti erano stati rinvenuti nel corso di una perquisizione gli artificieri ne avevano fatto esplodere uno e ne avevano attestato le caratteristiche micidiali . Il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato la condotta come detenzione di esplosivi, respingendo la prospettazione alternativa che chiedeva di inquadrarla come detenzione di materie esplodenti. Il Tribunale riteneva, al contrario, che la condotta non potesse essere qualificata come detenzione di esplosivi si era in presenza di un artificio pirotecnico illegale, efficiente ed efficace, come accertato dalla Polizia di Stato per ritenere sussistente il delitto contestato era necessario che l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati determinassero un pericolo per le persone o cose, con conseguente micidialità del materiale. Il Tribunale rilevava che il peso del materiale era molto inferiore a quello indicato dal G.I.P. circa 700 grammi e che non sussistevano altri fattori di rischio ricorreva, quindi, la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo violazione della L. n. 895 del 1967, art. 2. Nonostante l’ordinanza avesse dato atto della valutazione da parte degli artificieri delle caratteristiche micidiali dei manufatti, anche all’esito della prova di esplosione, il Tribunale aveva escluso la ricorrenza del delitto di detenzione di esplosivi ma il grado di offensività del manufatto determina il discrimen tra il delitto di detenzione di esplosivi e la contravvenzione di detenzione di materie esplodenti queste ultime sono prive di potenzialità micidiale, mentre gli esplosivi, per la loro micidialità, sono idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. L’ordinanza, dopo avere recepito le caratteristiche di micidialità dei manufatti, argomentava sulla quantità complessiva della sostanza, ritenendola non ingente ma ciò era illogico in quanto il dato ponderale veniva utilizzato per qualificare giuridicamente il fatto, mentre si trattava di dato niente affatto dirimente, tenuto conto che la natura micidiale dei manufatti era già stata accertata. 3. Il Procuratore generale, Dott. Orsi Luigi, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di S.F. ha depositato memoria, sottolineando che gli stessi artificieri avevano classificato i manufatti come semplici petardi facilmente reperibili sul mercato. La micidialità dell’esplosivo può essere affermata soltanto all’esito delle analisi chimiche che, nel caso di specie, non erano state effettuate. Per ritenere sussistente il delitto contestato, gli effetti prodotti dal manufatto devono essere simili a quelli di un ordigno bellico. Secondo il difensore, con il secondo motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica non faceva che proporre un diversa ricostruzione del fatto affermando, in maniera assertiva, la micidialità del manufatto. Il difensore conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità afferma che nella categoria delle materie esplodenti indicata nell’art. 678 c.p., rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi - la cui illegale detenzione è sanzionata dalla L. n. 497 del 1974, art. 10, - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo Sez. 4, Sentenza n. 32253 del 16/06/2009 Ud. dep. 06/08/2009 Rv. 244630 - 01 . Il Tribunale richiama altra costante giurisprudenza relativa alla detenzione di materiale pirotecnico essa insegna che integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018 Cc. dep. 08/11/2018 Rv. 274477 - 01 . A ben vedere, si tratta di insegnamenti niente affatto contrastanti tra di loro il medesimo riferimento, infatti, è la caratteristica della micidialità in concreto del manufatto contenente materiale esplosivo, vale a dire la concreta capacità dello stesso di provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo ciò, solitamente, non accade per il materiale pirotecnico ma, per esso, la micidialità può derivare dalle ulteriori condizioni evidenziate. Ebbene in questo caso la micidialità del singolo manufatto - da cui è stata desunta quella degli altri manufatti sequestrati - è stata accertata concretamente dalla polizia giudiziaria con la prova di accensione dal cratere di cm. 11 provocato dalla stessa, gli artificieri erano giunti a valutare quel singolo manufatto come micidiale la sua esplosione, quindi, avrebbe potuto avere effetto distruttivo o provocare gravi lesioni ad una persona. Il Pubblico Ministero ricorrente, quindi, coglie esattamente la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato pur dando atto della micidialità degli effetti dell’esplosione di uno solo dei quattordici manufatti illegalmente detenuti dall’indagato, il Tribunale ha ritenuto che il complesso del materiale non avesse le caratteristiche di esplosivo, trattandosi di materiale pirotecnico. Il fatto è che il materiale pirotecnico illegale non possiede caratteristiche predeterminate se viene realizzato al di fuori delle regole previste, può presentare caratteristiche micidiali ciò vale, del resto, anche per la bomba carta che, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le materie esplodenti , salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma del L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, Sez. 3, Sentenza n. 25623 del 17/04/2018 Ud. dep. 06/06/2018 Rv. 273353 - 01 . Appare incongruo, quindi, il riferimento alla giurisprudenza in materia di detenzione di materiale pirotecnico la stessa può trovare applicazione quando la non micidialità del singolo manufatto è accertata come avviene per il materiale regolare e in libera vendita , non invece nel caso contrario. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano che, nella piena discrezionalità, si confronterà con la valutazione di micidialità espressa dal personale tecnico della Polizia di Stato di Malpensa all’esito della prova di accensione di uno dei manufatti sequestrati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 7.