Occupazione o invasione arbitraria? Una cantina è il bene messo in discussione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un imputato accusato di aver invaso una cantina di proprietà altrui. In realtà egli aveva acquisito la materiale disponibilità dell’immobile dopo esser stato immesso nel relativo possesso del suddetto bene direttamente dalla proprietaria. Il collegio ribadisce quindi che l’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. non è l’occupazione, ma l’invasione del terreno o dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11996/21, depositata il 30 marzo. Il Tribunale di Bari confermava la condanna di un imputato, da parte del Giudice di Pace di Bari, per il reato di cui all’art. 633 c.p., integrato mediante l’ occupazione di una cantina di proprietà altrui. L’accusato ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge per difetto dell’ elemento materiale del reato , in particolare dell’ invasione . Ciò in quanto egli ha acquisito la materiale disponibilità dell’immobile, dopo esser stato immesso nel relativo possesso della suddetta cantina direttamente dalla proprietaria, in forza di espressa clausola inserita nel corpo di un contratto preliminare di compravendita concernente sia una cantina sia un appartamento concluso tra imputato e proprietaria. Successivamente la cantina non è stata ricompresa nella compravendita, in quanto stipulata solo in relazione all’appartamento. Il ricorso è fondato in quanto l’art. 633 c.p. prevede a pena solamente colui che invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli . Nel caso di specie invece l’imputato ha acquisito la disponibilità del bene immobile di causa perché immesso nel relativo possesso dalla proprietaria, successivamente alla stipula di un precedente preliminare, e poi lasciato nel possesso del bene anche dopo la stipula del definitivo, non ricomprendendo la cantina nella compravendita. Secondo la condivisa giurisprudenza infatti Cass. n. 53005/2016 ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici , la nozione di invasione” non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario , tipico di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius”, in quanto privo del diritto di accesso e che l’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod.pen., non è l’occupazione, ma l’invasione del terreno o dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui Cass. n. 8107/200 . Inoltre, è stato affermato anche che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicchè l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto Cass. n. 51754/2013 . Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 febbraio – 30 marzo 2021, n. 11996 Presidente Imperiali – Relatore Filippini Rilevato in fatto 1. Il TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 11/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE DI PACE di BARI, in data 30/05/2018, nei confronti di L.O. in relazione al reato di cui all’art. 633 c.p., integrato mediante invasione di una cantina di proprietà di F.G. . Era anche pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, deducendo il seguente articolato motivo - violazione di legge per difetto dell’elemento materiale del reato, e in particolare dell’invasione, dal momento che l’imputato ha acquisito la materiale disponibilità della cantina di cui si discute perché formalmente immesso nel relativo possesso direttamente dalla F.G. , in forza di espressa clausola inserita nel corpo di un contratto preliminare di compravendita della cantina e di un appartamento , tra la F. e il L. , risalente all’agosto del 2001 dopo di che, il bene è stato lasciato nel possesso dell’imputato, da parte della medesima proprietaria, anche dopo che, in sede di stipula del contratto definitivo del 22.11.2004 , la cantina non è stata ricompresa nella compravendita che infatti è stata stipulata solo in relazione all’appartamento . 3. Con nota del 16.1.2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso poiché avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e . 3.1. Con conclusioni scritte la difesa ricorrente contrastava le deduzioni del PG ed insisteva per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente solleva la questione della violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità e integrazione dell’ipotesi di reato ex art. 633 c.p., atteso che nella fattispecie difetta l’elemento costitutivo del reato in parola rappresentato dall’invasione arbitraria. Infatti, la previsione normativa in parola assoggetta a pena solamente colui che invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli. Invece, nella vicenda in esame, l’imputato ha acquisito la disponibilità del bene immobile di causa perché immesso nel relativo possesso dalla proprietaria, all’esito della stipula di un preliminare risalente all’agosto del 2001, e poi lasciato nel possesso del bene dalla medesima proprietaria anche dopo che, in sede di stipula del definitivo del 22.11.2004 , la cantina non era stata ricompresa nella compravendita. Secondo condivisa giurisprudenza cfr., Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711 - 01 , ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius , in quanto - privo del diritto di accesso massime precedenti conformi N. 8107 del 2000 Rv. 216525 - 01, N. 49169 del 2003 Rv. 227692 - 01, N. 30130 del 2009 Rv. 244787 - 01 . E, nel caso di specie, evidente è il difetto dell’arbitrarietà della presa di possesso, essendo avvenuta, anzi, su espressa autorizzazione della proprietà. Nello stesso senso, questa Sezione ha già affermato cfr. sentenza n. 8107 del 30/05/2000, Rv. 216525 - 01 che l’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., non è l’occupazione, ma l’invasione del terreno o dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui. Dunque l’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità. E, ancora più specificamente, già si è affermato Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Rv. 258063 - 01 che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto fattispecie in cui la detenzione dell’immobile aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione . Nel caso di specie, risultando pacifico che l’imputato è entrato nel possesso del bene su autorizzazione della proprietaria, evidente è quindi la mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato ipotizzato. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Del pari, vanno revocate le statuizioni civili. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili.