Processo penale e gratuito patrocinio: il Giudice non può rigettare l’istanza se manca il versamento del contributo unificato

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento che rigettava l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, a causa del mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato. Ciò in quanto l’art. 16 d.P.R. n. 309/90 prevede che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull’istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato .

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11474/21, depositata il 25 marzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava improcedibile il reclamo proposto da un imputato nei confronti dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari che rigettava l’ istanza di patrocinio a spese dello Stato, a causa del mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato . L’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’ illegittimità del provvedimento , in quanto la declaratoria di improcedibilità suddetta non è consentita da alcuna norma di legge. Il ricorso è fondato in quanto la Corte di Cassazione ha precedentemente affermato che le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale Cass. n. 12491/2011 e che l’ opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di Cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensore nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale Cass. n. 6840/2011 . La Corte ribadisce inoltre che il procedimento previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato Cass. n. 1223/2018 . Nel caso di specie è quindi evidente l’ erronea applicazione da parte del Giudice barese dell’art. 16 d.P.R. n. 309/90 secondo cui è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull’istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato . Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 febbraio – 25 marzo 2021, n. 11474 Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Il difensore di H.G. ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con provvedimento del 7.11.2019, ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dall’H. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 21.5.2019 di rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Ciò in conseguenza del mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato. Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto la declaratoria di improcedibilità in esame non è consentita da alcuna norma di legge. 2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che reputa come le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254 . Posizione condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 - 01 . Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato così Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 - dep. 2019, Mucci, Rv. 27490801 sulla stessa linea cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101 Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 - dep. 2016, Messana, Rv. 26579301 . 3. Da tale impostazione discende l’evidente erronea applicazione, da parte del giudice barese, del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 16, che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull’istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato. Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall’art. 24 Cost., alla luce delle considerazioni innanzi svolte. 4. Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.