Automobilista impegnato a cambiare una ruota, il ladro entra in azione: riconosciuta l’aggravante della destrezza

Inutili le obiezioni proposte dal legale dell’uomo sotto accusa. Irrilevante il fatto che egli si sia avveduto o meno della presenza dell’automobilista. Ciò che conta, secondo i Giudici, è la repentinità del movimento compiuto per riuscire a portare via un borsello dalla vettura.

Vettura ferma per una foratura e automobilista impegnato a sostituire lo pneumatico. Il ladro entra in azione e, approfittando del finestrino abbassato, infila il braccio e riesce a prelevare dall’abitacolo un borsello contenente carta di credito e carta bancomat. Inevitabile la condanna per furto, resa più grave, però, dal riconoscimento della destrezza Corte di Cassazione, sentenza n. 10969/21, sez. V Penale, depositata il 22 marzo . L’episodio dura pochi secondi. L’ automobilista è impegnato a sostituire una ruota della propria vettura . La fatica è resa più pesante dalla calura estiva. Inevitabile una minore attenzione sul veicolo. E di questo dettaglio approfitta un uomo, che, resosi conto che un finestrino è abbassato , infila il braccio e preleva un borsello – contenente anche una carta di credito e una carta bancomat – presente all’interno del veicolo. Identificato il ladro , è inevitabile la condanna, resa più severa dal riconoscimento dell’ aggravante della destrezza . Su questo punto è centrato il ricorso proposto in Cassazione dal difensore del ladro. In particolare, il legale sostiene che il suo cliente non si è avveduto della presenza dell’automobilista , e quindi non si può parlare di destrezza nel furto per avere egli sottratto il borsello dall’autovettura attraverso il finestrino anteriore destro mentre l’automobilista era intento a cambiare una ruota sull’altro lato del veicolo. La visione difensiva viene però ritenuta fragile dai Giudici della Cassazione, i quali confermano invece l’applicazione dell’ aggravante della destrezza in merito al furto messo a segno dall’uomo. Come detto, secondo il legale il suo cliente non si è avveduto della presenza sul luogo dell’automobilista, in quanto occultato alla sua vista dalla vettura dietro la quale egli era chinato nel cambiarne una ruota . I magistrati ribattono che, trascurando l’aspetto della possibilità o meno di vedere l’automobilista , l’ aggravante della destrezza è giustificata con l’ammissione del ladro di aver agito in modo repentino , infilando il braccio nel finestrino aperto del veicolo . In premessa viene ribadito che l’aggravante della destrezza sussiste anche nel caso in cui la vittima sia momentaneamente distratta, ove le condizioni di abilità, astuzia o avvedutezza della condotta siano comunque tali di per sé da sorprendere o eludere la vigilanza del detentore. In queste situazioni, infatti, il soggetto agente non trae vantaggio unicamente dalla distrazione della persona offesa , ma si avvale della rapidità dell’azione , risultato della sua particolare abilità in questo genere di movimenti, per superare comunque la vigilanza della vittima . Ebbene, in questa vicenda il ladro ha agito non curandosi della presenza nelle vicinanze della persona offesa, ed anzi ritenendo che ella non si trovasse nei pressi dell’autovettura, e la sua condotta si è realizzata con un gesto repentino, in sé idoneo , rilevano i giudici, ad eludere comunque la vigilanza del detentore, a prescindere dall’essere lo stesso distratto o meno dal compimento di altre operazioni . E tale repentinità è sufficiente, concludono i magistrati, per riconoscere l’aggravante della destrezza .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 novembre 2020 – 22 marzo 2021, n. 10969 Presidente Vessichelli – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. G.R. ricorre avverso la sentenza del 25 marzo 2019 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 6 luglio 2018, confermava l’affermazione di responsabilità del G. per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di credito e una carta bancomat, commessi il omissis in danno di I.F.P. , rideterminando la pena. 2. Il ricorrente propone due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sulla sussistenza, per il reato di furto, dell’aggravante della destrezza - ritenuta nell’aver l’imputato sottratto il borsello dall’autovettura della persona offesa attraverso il finestrino anteriore destro mentre lo I. era intento a cambiare una ruota del veicolo dall’altra parte dello stesso - osservando come il G. non si fosse avveduto della presenza della vittima per la posizione in cui la stessa si trovava. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sull’individuazione del reato più grave, nell’ambito della ritenuta continuazione, nel delitto di furto, i cui termini edittali, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, sono invece inferiori a quelli previsti per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento di cui all’art. 493-ter c.p Considerato in diritto 1. Il motivo dedotto sulla sussistenza dell’aggravante della destrezza per il reato di furto è infondato. Il riferimento del ricorrente alla versione difensiva, per la quale l’imputato al momento della commissione della condotta non si sarebbe avveduto della presenza sul luogo della persona offesa, in quanto occultato alla sua vista dall’autovettura dietro la quale lo I. era chinato nel cambiarne una ruota, non coglie in realtà l’esatto contenuto della motivazione della sentenza impugnata sul punto nella quale, trascurando l’aspetto della possibilità o meno per l’imputato di vedere la vittima, la ritenuta sussistenza dell’aggravante era giustificata con l’ammissione del G. di aver agito in modo repentino infilando il braccio nel finestrino aperto del veicolo. In questa prospettiva, deve naturalmente tenersi conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali, posto che la configurabilità dell’aggravante in esame postula che il soggetto agente abbia posto in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, in quanto tale idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa oggetto del furto, non è sufficiente a tal fine che il predetto si limiti ad approfittare di situazioni, da lui non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952 . La stessa giurisprudenza ha tuttavia precisato che l’aggravante sussiste anche nel caso in cui la vittima sia momentaneamente distratta, ove le condizioni di abilità, astuzia o avvedutezza della condotta siano comunque tali di per sé da sorprendere o eludere la vigilanza del detentore, come nel caso in cui valori siano sottratti con il celere inserimento della mano nella borsa di una persona intenta nell’acquisto di prodotti commerciali Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 . In queste situazioni, infatti, il soggetto agente non trae vantaggio unicamente dalla distrazione della persona offesa, ma si avvale della rapidità dell’azione, risultato della sua particolare abilità in questo genere di movimenti, per superare comunque la vigilanza della vittima. Il caso di specie era riconducibile a questa fattispecie astratta, e la motivazione della Corte territoriale era pertanto conforme ai principi appena enunciati. Per sua stessa ammissione, l’imputato agiva non curandosi della presenza nelle vicinanze della persona offesa, ed anzi ritenendo che la stessa non si trovasse nei pressi dell’autovettura, e la sua condotta era realizzata con un gesto repentino, in sé idoneo ad eludere comunque la vigilanza del detentore, a prescindere dall’essere lo stesso distratto o meno dal compimento di altre operazioni. Correttamente, pertanto, tale repentinità era ritenuta tale da integrare la destrezza richiesta per la sussistenza dell’aggravante. 2. Il motivo dedotto sull’individuazione nel delitto di furto del reato più grave, nell’ambito della ritenuta continuazione, è inammissibile. Difetta invero l’interesse del ricorrente nel far rilevare la maggiore entità della pena edittale del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento, nel momento in cui, come del resto osservato nella sentenza impugnata, la pena inflitta nella misura di un anno di reclusione ed Euro trecento di multa corrispondeva sostanzialmente al minimo edittale previsto per detto reato in un anno di reclusione ed Euro trecentodieci di multa. 3. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.