Incidente senza feriti: il conducente può rifiutarsi di essere accompagnato in ospedale per l’accertamento dello stato di ebbrezza

L’ipotesi in cui il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale si rifiuti di essere accompagnato in ospedale dai Carabinieri intervenuti solo per l’accertamento ematico dello stato di ebbrezza, non rientra tra le fattispecie punite penalmente dall’art. 186 c.d.s

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 10146/21, depositata il 16 marzo. La Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza di prime cure con la riduzione della pena inflitta all’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico a seguito di un sinistro stradale. Dalla ricostruzione della vicenda risulta che i Carabinieri intervenuti sul posto avevano infatti riscontrato sintomi di ebbrezza e avevano chiesto all’uomo di sottoporsi all’accertamento presso l’ospedale vicino, non disponendo essi della necessaria apparecchiatura. L’ospedale indirizzava però gli operanti e il soggetto presso un’altra struttura ospedaliera e questo punto l’imputato aveva rifiutato l’accertamento. La pronuncia di seconde cure è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Collegio coglie l’occasione per ricordare che nei casi di cui all’ art. 186, comma 7, c.d.s. il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro comma 4 , o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche comma 5 , ma altresì agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’art. 186 . La norma risponde alla ratio di evitare che la riottosità del conducente possa fargli evitare lo screening in base al quale possono poi essere fondati i successivi accertamenti sull’ebbrezza. Deve però precisarsi che il reato non è integrato laddove il conducente si oppone all’ accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando , non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo . Diversa ancora è l’ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186 c.d.s., ipotesi espressamente contemplata dalla norma secondo cui l’espletamento dell’esame può avvenire anche tramite accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando. Tornando al caso di specie, la Cassazione sottolinea la peculiarità per cui l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato tramite prelievo di liquido biologico e non mediante etilometro come previsto dal comma 4 dell’art. 186 cit La vicenda non è riconducibile nemmeno al comma 5 della norma che fa riferimento al caso in cui il conducente coinvolto nel sinistro abbia bisogno di cure mediche. È dunque fondato il ricorso laddove sostiene il difetto di rilevanza penale della sua condotta in virtù del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem . Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 dicembre 2020 – 16 marzo 2021, n. 10146 Presidente Izzo – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. M.M. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 16 maggio 2019, ha parzialmente riformato in mitius - riducendo la pena - la condanna, nel resto confermata, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, contestato come commesso in omissis . Il M. , in tale occasione, aveva avuto un incidente con il motociclo da lui condotto i Carabinieri, intervenuti sul posto, rilevavano che l’odierno ricorrente presentava sintomi di ebbrezza e per tale motivo gli chiedevano di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso il vicino ospedale di Cervia, non disponendo gli stessi di etilometro il M. , dopo qualche insistenza, accondiscendeva, ma all’ospedale di omissis il personale medico indirizzava gli operanti e il M. all’ospedale di omissis a questo punto, il M. rifiutava di seguire gli operanti presso il nuovo nosocomio. 2. Nell’unico motivo di ricorso, il sunnominato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo che il rifiuto di sottoporsi ad esame sui liquidi biologici non sarebbe contemplato come reato, atteso che la scelta dei Carabinieri di effettuare l’accertamento mediante prelievo ematico ospedaliero non rientra certamente nell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 4 che fa riferimento esclusivamente a strumenti e procedure determinati dal regolamento e presso uffici o comandi della Polizia stradale , nè tanto meno nel comma 3 del predetto articolo che si riferisce agli accertamenti precursori non invasivi , nè infine al comma 5 dello stesso articolo che fa riferimento al caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche . Di tal che il fatto contestato non può essere ricondotto a nessuna delle fattispecie cui fa riferimento l’art. 186 C.d.S., comma 7. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Per chiarire le ragioni della decisione, s’impone una breve premessa. Nei casi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro comma 4 , o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche comma 5 , ma altresì agli accertamenti preliminari di cui all’art. 186, comma 3 cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11845 del 02/03/2010, Rv. 246539 . In tal modo si vuole evitare che, con la sua riottosità, il conducente eviti lo screening pur privo, come si è detto, di autonomo valore probatorio in base al quale possono essere fondati i successivi accertamenti sull’ebbrezza la cui validità probatoria è, invece, pacifica . Tuttavia, il reato de quo non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 di detto articolo Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012 - dep. 31/05/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736 nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri da luogo degli accertamenti . Tale assunto non vale per la diversa ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4, trattandosi di ipotesi espressamente contemplata in tale disposizione, atteso che il citato comma 4 prevede che l’espletamento dell’esame possa avvenire anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando e d’altronde è pacifico che, nel caso di accompagnamento del conducente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4 non si possa parlare in alcun modo di misura restrittiva della libertà personale, nè di obbligo coercibile, fermo restando che il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi agli accertamenti de quibus integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7. Ciò che rileva è unicamente che l’espletamento dell’esame venga in tale ipotesi legittimamente eseguito mediante etilometro rispondente ai requisiti di cui all’art. 379 Reg. C.d.S. cfr. Sez. 4, Sez. 4, Sentenza n. 5442 dell’11/01/2019, ric. Costantini . 1.2. Il caso di che trattasi è ancora diverso, atteso che - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - l’accertamento rifiutato dal M. doveva essere effettuato mediante prelievo di liquido biologico, e non mediante etilometro, come previsto dall’art. 186, comma 4 e giusta richiamo all’art. 379 Regolamento esecutivo. Nella specie, come correttamente osservato dal ricorrente, oltre a non ricorrere la fattispecie di cui all’art. 186, comma 3 quella degli accertamenti preliminari , neppure ricorreva quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento al caso del conducente che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sia altresì abbisognevole di cure mediche ipotesi insussistente nella specie, dacché è evidente, in base alla lettura della sentenza impugnata, che l’accompagnamento del M. presso un nosocomio vicino era finalizzato unicamente a verificarne lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico. È, allora, fondato l’assunto sostenuto dal ricorrente che depone per il difetto di rilevanza penale dell’ipotesi in discorso, atteso che - per il principio di tassatività e per il divieto di analogia in malam partem nella materia penale - la fattispecie in esame deve ritenersi esclusa dal novero di quelle contemplate dalla norma incriminatrice contestata al ricorrente art. 186 C.d.S., comma 7 . 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.