Bancarotta: la responsabilità del consulente che “suggerisce” e il perimetro del sequestrabile

Concorre, in qualità di concorso dell’ extraneus , nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il consulente che - consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto - fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6164/21, depositata il 17 febbraio 2021. Depauperamento del patrimonio delle società facilitato” dal consulente . Nel caso di specie, un avvocato è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro diretto e per equivalente nell’ambito di un procedimento penale avviato a suo carico in relazione a vari capi di accusa tra cui reati fallimentari, bancarotta fraudolenta patrimoniale, fiscali e false comunicazioni sociali . In estrema sintesi, al legale è stato contestato di aver favorito, insieme ad altro consulente contabile, una serie di distrazioni e operazioni dolose volte al depauperamento e al fallimento di varie società al medesimo è stato altresì contestato di essere l’ideatore di atti fraudolenti volti a rendere inefficace l’attività di riscossione coattiva del Fisco rispetto a una pluralità di debiti erariali delle società, tutte riconducibili a una nota famiglia, avvenendo ciò mediante complesse operazioni commerciali di trasformazioni societaria, campi di sede legale e nomine di teste di legno, quali amministratori e liquidatori delle entities. Il concorso dell’extraneus . Il legale si è rivolto - senza successo - al Tribunale del riesame per ottenere l’annullamento della misura. Avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza, è stato, da ultimo, proposto ricorso presso la Suprema Corte, dinanzi alla quale sono state reiterate le censure tese a comprovare l’ estraneità del legale rispetto agli illeciti contestati, qui in relazione al sequestro. Ebbene, nel ricognire le dinamiche processuali della complessa vicenda, la Corte ha colto l’occasione per tornare ad occuparsi del concorso dell’ extraneus - inter alia - nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, così come nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, ovviamente con considerazioni rese nell’ottica di vagliare la misura cautelare in contestazione. In relazione alla prima fattispecie delittuosa, la Corte ha ricordato come nel reato de quo può essere coinvolto - per l’appunto a titolo di concorso dell’ extraneus - il legale ovvero il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso . Il profitto” da sequestrare in relazione al debito con l’Erario . Quanto al reato di sottrazione dal pagamento di imposte, invece, ed in punto sequestro, la Corte nel ribadire l’assoluta necessità di un forte fumus in merito alle condotte impeditive delle azioni di recupero del credito erariale, ha ricordato come, ai fini della determinazione del profitto del reato in questione, occorra fare riferimento non già al debito tributario rimasto inadempiuto”, bensì al valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti dell’Amministrazione finanziaria per le imposte evase”, valore che – nel caso esaminato – non risultava, secondo gli Ermellini, sufficientemente precisato. Sul crinale delle considerazioni che precedono la Corte ha - in parte qua - annullato - con rinvio – l’ordinanza gravata, restituendo gli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2020 – 17 febbraio 2021, n. 6164 Presidente di Nicola – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 15 maggio 2020, il Tribunale del riesame di Bologna confermava il decreto del 25 febbraio 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna aveva disposto nei confronti di M.L. il sequestro preventivo, in via diretta, della somma di 197.746,00 Euro, eventualmente giacenti su conti bancari intestati e/o comunque riconducibili allo stesso e, per equivalente, fino a concorrenza della somma di 4.585.545,80 Euro, su titoli, beni mobili, beni mobili registrati o immobili nella disponibilità dell’indagato. Il sequestro diretto veniva disposto con riferimento a ciascuno dei 15 capi di imputazione provvisoria capi 1-14 e capo 17 , mentre il sequestro per equivalente veniva applicato in ordine a 4 episodi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 capi 11, 12, 13 e 14 in sintesi, all’imputato si contesta di avere concorso, nella sua veste di avvocato civilista e consulente legale della famiglia R. , unitamente al rag. T.A. , consulente contabile, alle distrazioni e al compimento delle operazioni dolose che hanno portato al depauperamento e al fallimento della OMISSIS s.r.l. , della OMISSIS s.a.s. , della OMISSIS s.a.s. , e di essere stato altresì ideatore di atti fraudolenti volti a rendere inefficace l’attività di riscossione coattiva del Fisco rispetto a una pluralità di debiti erariali delle società riconducibili alla famiglia R. , avvenendo ciò mediante complesse operazioni commerciali di trasformazione societaria, il cambio di sede legale e la nomina, quali meri prestanomi, di nuovi amministratori o liquidatori della società. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, M. , tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria sotto il profilo del concorso del ricorrente nei reati ascrittigli, premettendo che, in sede di riesame, ad essere stata contestata non era tanto la sussistenza dei reati di natura fallimentare, tributaria e fiscale, oggetto peraltro di tre procedimenti penali pendenti, quanto piuttosto il coinvolgimento dell’avvocato M. nelle condotte per cui si procede in tal senso si evidenzia che l’osservazione investigativa rivolta dagli inquirenti da oltre sette anni all’attività imprenditoriale dei fratelli R. e dei loro accoliti non ha fatto emergere nulla rispetto alle sue attività professionali, avendo comportato una diversa lettura del materiale investigativo solo la chiamata in correità operata dai fratelli R. nei loro interrogatori del 7 gennaio 2019. Ciò posto, la difesa evidenzia che i giudici cautelari avrebbero avuto il dovere di spiegare in che modo le dichiarazioni accusatorie degli indagati avessero imposto di dare al corredo probatorio esistente una differente interpretazione, tenendo presente che tali dichiarazioni necessitavano di un attento vaglio di credibilità. Su questo vi sarebbe invece un difetto assoluto di motivazione, come pure sarebbe censurabile l’apparato argomentativo relativo alla valutazione del compendio documentale, a iniziare dalla valutazione della cd. lettera aperta sequestrata il 26 ottobre 2017 nello studio del rag. T. , non essendosi considerato che non vi era alcun riscontro investigativo sul fatto che l’avv. M. avesse sottoscritto il documento e comunque ne avesse avuto conoscenza, tanto più che lo scritto proveniva da un soggetto indagato destinatario di una misura cautelare personale. Allo stesso modo, alcuna valenza indiziaria decisiva poteva essere riconosciuta al promemoria/corrispondenza Luk evocato dal Tribunale che attesterebbe una comune attività professionale tra il rag. T. e il ricorrente, visto che nella nota in esame non si fa riferimento a condotte illecite, ma a questioni da discutere, non potendo affermarsi che tutte le attività svolte dal rag. T. costituissero reato. Anche il cd. documento confessorio di questi non assumerebbe valore incriminante per M. , atteso che in esso il rag. T. parla in prima persona e al singolare. In definitiva, il passaggio critico dell’ordinanza impugnata risiederebbe nell’aver tratto la prova del concorso dell’indagato dalla mera prestazione da parte di questi di attività professionale in favore dei fratelli R. , fatto questo pacifico, ma di per sé insufficiente a giustificare la tesi del coinvolgimento nelle condotte illecite. Del resto, osserva la difesa, tutti i fatti aventi rilevanza penale sarebbero avvenuti, almeno con riferimento agli eventi più gravi, in epoca antecedente al rapporto professionale instaurato con lo studio dell’avvocato M. , per cui sarebbe stato necessario specificare in cosa sarebbe consistito il suo contributo causale, tenuto conto che l’incarico difensivo si è prolungato fino all’aprile 2018 e fermo restando che, nei confronti delle tardive dichiarazioni dei fratelli R. , non era stata operata la valutazione critica imposta dall’art. 192 c.p.p., comma 3, nonostante le allegazioni difensive che ne minavano seriamente la credibilità su vari aspetti, allegazioni con cui il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi. Evidenti profili di illogicità della motivazione emergerebbero poi rispetto ai reati tributari di cui ai capi da 11 a 14, atteso che, pur avendo l’ordinanza impugnata riconosciuto che i debiti tributari hanno avuto origine da violazioni commesse prima che si instaurasse il rapporto professionale tra l’avv. M. e i fratelli R. , essendo antecedenti a tale momento anche taluni atti fraudolenti finalizzati a realizzare l’evasione fiscale, tuttavia è stato affermato che molti di tali atti sarebbero riconducibili ad attività di M.L. , senza indicare quali, e ciò pur a fronte di documentate osservazioni difensive formulate rispetto a ogni reato. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio logico di motivazione dell’ordinanza rispetto agli argomenti utilizzati per disattendere i documentati rilievi sollevati con la memoria difensiva presentata in sede di riesame per contrastare il sequestro preventivo diretto e per equivalente. In particolare, per quanto concerne i 30.000 Euro asseritamente versati da R.M. in contanti ai consulenti, il Tribunale non avrebbe considerato la scrittura privata del 22 febbraio 2016, intervenuta tra i R. e T. , nella quale quest’ultimo ammette di essere il percettore esclusivo della suddetta somma. Quanto ai 167.745,91 Euro fatturati, non si è tenuto conto che tra l’avv. M. e R.L. è stato sottoscritto un contratto di prestazione d’opera avente ad oggetto l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia legale, con compenso predeterminato da corrispondersi con cadenza mensile, per cui essendo stati documentati, nell’arco di circa 4 anni, 250 incarichi professionali, il sequestro poteva essere giustificato solo mettendo in dubbio l’insussistenza della corposa e continuativa attività professionale allegata dal ricorrente per spiegare la percezione di quella somma, non potendo certo esigersi che su ogni fattura rilasciata mensilmente fossero indicati gli estremi della causa civile azionata o resistita e comunque le singole attività svolte in sede giudiziaria o extragiudiziale. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di confrontarsi con i principi giurisprudenziali, riportati nella memoria difensiva, circa l’individuazione delle condotte e del profitto ai fini del sequestro, essendo stato affermato, da un lato, che il professionista, per essere considerato concorrente nel reato, deve aver dato alla commissione dell’illecito un contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo, idoneo a renderlo consapevole ispiratore della frode e, dall’altro, che il profitto confiscabile non è l’intero risparmio di spesa coincidente con l’intero debito tributario rimasto inadempiuto, ma la somma di denaro o l’attività patrimoniale la cui sottrazione all’Erario venga perseguita attraverso gli atti fraudolenti o simulati posti in essere. 3. Infine, in data 15 ottobre 2020, il difensore dell’indagato ha fatto pervenire una memoria, con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso, fornendo uno schema sintetico dei motivi oggetto dell’istanza di riesame che non sarebbero stati presi adeguatamente in considerazione dal Tribunale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, nei termini in seguito illustrati. 1. Prima di soffermarsi sul merito delle doglianze difensive, si ritiene utile una breve sintesi ricostruttiva dei fatti per cui si procede, dovendosi premettere che, dal punto di vista indiziario, oggetto di doglianza non è tanto la sussistenza delle condotte illecite, quanto l’ascrivibilità delle stesse all’odierno ricorrente, il quale, nella veste di avvocato civilista, ha curato la consulenza legale delle società riconducibili alla famiglia R. , come la R. Trasporti s.r.l. , la Traporti & amp Logistica R. s.r.l. , la Immobiliare R. s.r.l. , la Autotrasporti O.R. s.a.s. , la Eredi R. sas e la R. Motorsport s.r.l. . Ora, secondo l’impostazione accusatoria recepita in sede cautelare dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del riesame, M. avrebbe concorso nelle operazioni distrattive, nelle falsificazioni dei bilanci 2013 e 2014 della Trasporti Logistica s.r.l. e nel compimento di una serie di operazioni fraudolente volte a consentire la sottrazione dei beni delle società al pagamento dei loro debiti verso l’Erario. Il giudizio sull’ascrivibilità all’indagato dei 17 reati per cui si procede, in particolare, è stato fondato sia sulle dichiarazioni rese dai coindagati R.M. e R.M. , sia sugli accertamenti investigativi compiuti dalla Guardia di Finanza. Nello specifico, R.M. , nell’interrogatorio del 7 gennaio 2019, riferiva di aver appreso, tra l’aprile e il maggio del 2013, da un suo conoscente, tale G.A. , di una persona da lui definita molto abile nella gestione aziendale e nella risoluzione dei problemi ad essa connessi, ovvero l’avvocato M.L. del Foro di Roma egli conobbe quest’ultimo a un appuntamento con cui l’avv. M. si presentò insieme al rag. T.A. , proponendo di occuparsi il primo degli aspetti legali e il secondo di quelli tributari e commerciali, rassicurando i R. sul fatto di sapere come risolvere le problematiche e chiedendo un compenso quantificato in 400.000 Euro per entrambi i professionisti. Fu intrapreso quindi un rapporto professionale con l’avv. M. e il rag. T. , rapporto che fu poi interrotto tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. A sua volta R.M. , nell’interrogatorio del 7 gennaio 2019, dopo aver confermato di aver conosciuto l’avv. M. tramite il fratello nel 2013, allorquando la sua società aveva 3,5 milioni di Euro di debiti con Equitalia, 2 milioni dei quali già pagati, ha precisato di essersi fidato dei due professionisti, ai quali aveva consegnato in pratica le chiavi dell’azienda , credendo che avrebbero risolto le varie pendenze con il Fisco in modo regolare, salvaguardando l’attività di impresa. Secondo il coindagato, la coppia M. -T. , agendo in piena sinergia e senza differenza di ruolo, avrebbe assunto di fatto la gestione delle aziende e del loro patrimonio, assumendo ogni decisione a ciò necessaria, il che provocò grossi scontri, soprattutto nel gennaio 2016, allorquando egli chiese la restituzione della documentazione contabile, ottenuta solo dopo grandi difficoltà. Riscontri alle dichiarazioni dei fratelli R. sono stati individuati dai giudici cautelari in alcuni documenti rinvenuti dalla Guardia di finanza il 26 ottobre 2017 presso lo studio del rag. T. tra questi, una lettera aperta indirizzata ai M. , M. e R.L. , con cui il fiscalista, dopo aver ribadito l’esperienza pluriennale sua e dell’avv. M. , elenca le soluzioni adottate per risolvere i problemi societari, facendo intendere di aver agito in piena sintonia con l’indagato. La sinergia tra il rag. T. e l’avv. M. è emersa inoltre in un altro documento, denominato promemoria/corrispondenza Luk , indirizzato al ricorrente, dove si legge ci siamo adoperati, e ci siamo riusciti, tanto è vero che la T& amp L R. ad oggi è operativa e i soci delle SAS oggi dormono sonni tranquilli . Sulla stessa falsariga si colloca la missiva del 19 dicembre 2014 indirizzata ai fratelli R. e all’avv. M. , dove vi è un riepilogo delle attività svolte dal rag. T. , attività che hanno visto il diretto coinvolgimento anche dell’indagato. La stretta collaborazione tra i due professionisti nel compimento degli atti di gestione aziendale risulta altresì attestata dalle mail inviate, tra il dicembre 2013 e l’aprile 2016, sia all’indirizzo di posta elettronica in uso all’avv. M. stefyps58.libero.it sia all’indirizzo in uso al rag. T. Altrani.libero.it . Dunque, dalle dichiarazioni dei fratelli R. e dalle acquisizioni documentali operate dalla Guardia di finanza di Bologna i giudici cautelari hanno tratto il convincimento del concorso dell’avv. M. nelle condotte illecite che hanno dato vita al depauperamento delle società e alla sottrazione dei loro beni all’Erario. Nel confrontarsi poi con le deduzioni difensive, volte a dimostrare sostanzialmente la legittimità dell’attività professionale dell’avvocato M. e la sua estraneità alle azioni illeciti riconducibili agli altri indagati, il Tribunale ha osservato che le stesse non erano idonee a smentire il fumus dei reati contestati, atteso che tutte le condotte contestate, quand’anche ideate o iniziate in data antecedente al 2 dicembre 2013, giorno della sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera per incarico di consulenza legale tra lo studio M. -M. e la Trasporti & amp Logistica s.r.l., si sono protratte per un periodo anche successivo a tale momento. Ancora, è stato evidenziato che le dichiarazioni dei fratelli R. , riscontrate dai documenti acquisiti, non erano smentite dalle due scritture private del 22 febbraio 2016, redatte per definire i rapporti tra il rag. T. e i componenti della famiglia R. , posto che in tali documenti, volti a contestare l’operato del fiscalista, non si esclude affatto il ruolo dell’avv. M. , fermo restando che l’asserzione del rag. T. di aver agito correttamente è risultata smentita dai falsi bilanci da lui redatti e dai documenti dallo stesso provenienti, relative a fatture per operazioni inesistenti, ciò a conferma dell’inattendibilità delle due scritture private. Il Tribunale ha poi ribadito l’idoneità delle operazioni ascrivibili all’avv. M. sia a distrarre i beni delle società fallite, in quanto volte a privare i creditori delle garanzie e a vanificare l’attività di riscossione coattiva, a nulla rilevando che i debiti tributari traggano origine da violazioni commesse in epoca anteriore al dicembre 2013, posto che gli atti fraudolenti sono stati compiuti anche dopo tale epoca. 2. Orbene, ritiene il Collegio che l’impostazione seguita dal Tribunale, per quanto ancorata a considerazioni non illogiche, non sia tuttavia immune da censure, con particolare riferimento alle imputazioni aventi ad oggetto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 contestato ai capi 11, 12, 13, 14 . Deve al riguardo premettersi che, rispetto alle imputazioni aventi ad oggetto i reati fallimentari capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e il reato di false comunicazioni sociali capo 17 , il ruolo dell’avv. M. è descritto come quello di concorrente nel reato, quale consulente/collaboratore legale della famiglia R. , che, con riferimento ai bilanci 2013 e 2014, aveva operato in sinergia con il rag. T. . In tal veste, l’indagato avrebbe cooperato al compimento delle operazioni volte al depauperamento dei beni aziendali e alla falsificazione delle comunicazioni sociali. Ora, in relazione a tali imputazioni, le condotte risultano adeguatamente descritte e sono riferite a un momento temporale anche successivo al dicembre 2013, ovvero all’epoca di instaurazione del rapporto professionale tra i R. e l’avv. M. così è per la falsificazione dei falsi bilanci 2013 e 2014 e delle altre scritture contabili, molte delle quali occultate e non rinvenute, per le distrazioni dei beni sottratti al patrimonio delle aziende e per l’aumento dell’esposizione debitoria. Ora, rispetto a tali condotte, sufficientemente delineate nelle imputazioni provvisorie e comunque suscettibili di eventuali specificazioni nello sviluppo del procedimento penale, il ruolo di concorrente dell’avv. M. risulta delineato nel provvedimento impugnato in termini adeguati, attraverso la correzione logica di fonti dichiarative e documentali rivelatesi tra loro convergenti, avendo trovato le dichiarazioni dei fratelli R. conforto nelle acquisizioni documentali volte a confermare la costante sinergia tra l’avv. M. e il rag. T. , altro ispiratore delle condotte illecite nella sua veste di fiscalista e di stretto collaboratore dell’indagato. La ricostruzione operata dai giudici cautelari risulta invero coerente con la costante affermazione di questa Corte cfr. Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 267724 e Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566 , secondo cui concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso. La lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili fornita dalla difesa non può trovare ingresso in questa sede, essendosi i giudici cautelari confrontati con le deduzioni difensive, superandole con argomentazioni non irrazionali, dovendosi rimarcare in proposito che le doglianze sollevate nel ricorso, al di là di quanto sarà di qui a breve esposto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, orbitano sostanzialmente nella sfera della illogicità della motivazione, che tuttavia non è deducibile in questa sede, avendo questa Corte più volte chiarito cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e dell’art. 606 c.p.p. cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 . Dunque, fermo restando che le doglianze articolate nel ricorso ben potranno essere approfondite, soprattutto a livello probatorio, nello sviluppo del procedimento penale ancora in corso, deve ribadirsi che, almeno per quanto concerne la valutazione indiziaria propria della fase cautelare reale, il giudizio sul concorso dell’avv. M. dei reati fallimentari capi da 1 a 10 e delle false comunicazioni sociali capi 17 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3. Oggettive criticità rivela invece l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata con riferimento al concorso dell’indagato nel reato del D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11, contestato ai capi 11, 12, 13 e 14, non potendosi sottacere che, in tal caso, la motivazione del provvedimento del G.I.P. prima e del Tribunale poi risente evidentemente della vaghezza delle contestazioni provvisorie, nelle quali la condotta non è descritta compiutamente rispetto a un elemento essenziale della fattispecie, ovvero la tipologia degli atti fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata dal Fisco. Nelle imputazioni, infatti, si parla genericamente di una serie di atti fraudolenti finalizzati a rendere inefficace l’attività di riscossione coattiva conseguente alla verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusasi il 9 maggio 2013 , ma tale dizione non consente di comprendere nè quali siano in concreto questi atti, nè, di conseguenza, in cosa si sarebbe manifestato il contributo del ricorrente. Ora, se il comprovato ruolo dell’avv. M. di consulente legale e di gestore di fatto delle aziende sotto il versante operativo può essere ritenuto idoneo a giustificare, almeno in questa fase, un coinvolgimento dello stesso nel compimento delle iniziative aziendali rivelatesi prodromiche al fallimento, allo svuotamento delle casse societarie, alla falsificazione e all’occultamento delle scritture contabili, viceversa tale ruolo non può essere ritenuto sufficiente per addebitare all’indagato la realizzazione delle attività funzionali alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, dovendosi in tal caso specificare in che misura il ricorrente abbia contribuito a tali condotte fraudolente, di cui appare necessario specificare l’epoca, la tipologia e la destinazione illecita. Su questo aspetto invero si registra un sostanziale silenzio argomentativo sia nel decreto del G.I.P., sia nell’ordinanza del Tribunale del riesame, sia prima ancora, come detto, nelle imputazioni provvisorie, non potendosi per altro verso ricondurre all’avv. M. , solo perché avvocato civilista, tutte le eventuali operazioni negoziali suscettibili di incidere sull’astratta possibilità di riscossione coattiva del Fisco. Nel provvedimento impugnato, invero, si richiamano genericamente talune attività negoziali, come ad esempio la cessione degli immobili operata da R.M. in favore del coniuge il 6 agosto 2015, ma ciò è avvenuto nella parte dedicata non alla valutazione del fumus, ma alla definizione dell’oggetto del sequestro e comunque senza un adeguato riferimento al ruolo assunto dal ricorrente rispetto alla stipulazione degli atti asseritamente simulati o fraudolenti. Di qui la necessità di circoscrivere in sede di merito non solo le singole operazioni volte a eludere la riscossione coattiva, ma anche il contributo fornito rispetto ad esse dall’indagato. 4. Le considerazioni appena formulate rispetto alla carenza motivazionale relativa alla configurabilità a carico del ricorrente della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, sono destinate inevitabilmente a riverberarsi anche sull’individuazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, ripercuotendosi l’incertezza sugli atti fraudolenti anche sulla determinazione del profitto del reato, essendo quest’ultimo rappresentato, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro correttamente richiamata nell’ordinanza impugnata cfr. Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Rv. 277251 , non dal debito tributario rimasto inadempiuto, ma dal valore dei beni sottratti fraudolentemente sottratti alla garanzia dei crediti dell’Amministrazione finanziaria per le imposte evase, valore che invero nel caso di specie non è stato adeguatamente precisato. 5. Da ultimo, anche in ordine all’individuazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo in via diretta, l’ordinanza impugnata non si sottrae ai rilievi difensivi. Ed invero il Tribunale ha confermato la quantificazione del prezzo del reato nella somma di 197.746 Euro, cui si è pervenuti aggiungendo all’importo di 167.745,91 fatturato dall’avv. M. l’ulteriore somma di 30.000 che R.M. ha riferito di aver corrisposto in contanti all’indagato per la sua attività professionale illecita. Ora, rispetto a quest’ultima somma, il Tribunale non risulta essersi confrontato con l’obiezione difensiva secondo cui tale somma sarebbe stata in realtà percepita esclusivamente dal rag. T. , come desumibile dalla lett. d delle premesse dell’allegata documento 9 scrittura privata del 22 febbraio 2016. Quanto al restante importo di 167.745,91 Euro, non può ignorarsi il dato che tra l’avv. M. e R.L. fu sottoscritto il 2 dicembre 2013 un contratto quadro parimenti allegato al Tribunale del riesame, documento 1 avente ad oggetto l’assistenza giudiziale e stragiudiziale da parte dell’indagato, con un compenso predeterminato da corrispondersi con cadenza mensile, per cui, risultando altresì comprovato lo svolgimento di una pluralità di incarichi professionali negli anni successivi al contratto, non può affatto escludersi, salvo evidenze di segno contrario, che le fatture mensili emesse dall’avvocato M. siano riconducibili non ad eventuali attività illecite, ma al compimento di regolari prestazioni d’opera, risultando ogni assertiva la contraria affermazione dei giudici cautelari, ravvisandosi dunque anche in tal caso un difetto di motivazione dell’ordinanza. 6. In conclusione, entro i limiti sin qui esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 5.