Sorvegliato speciale beccato allo stadio per la presentazione della sua squadra del cuore: nessun reato

Respinto il ricorso proposto dalla Procura. Confermata la decisione del Tribunale. Decisiva la distinzione tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico.

Nessuna sanzione penale per il sorvegliato speciale beccato allo stadio per la presentazione ufficiale della sua squadra del cuore. Decisivo un dettaglio l’evento si è realizzato non in un luogo pubblico, bensì in un luogo aperto al pubblico Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6089/21 depositata il 16 febbraio . A finire sotto processo è un uomo che, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza , è stato beccato a prendere parte allo stadio alla presentazione della squadra di calcio di cui è un accanito tifoso. Chiara l’accusa avere violato il divieto di presenziare a pubbliche riunioni impostogli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal Tribunale per la durata di un anno e sei mesi . A sorpresa, però, in Tribunale viene esclusa la responsabilità penale dell’uomo. Per i Giudici non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento una nozione unitaria di ‘pubblica riunione’, la prescrizione violata presentava un contenuto incerto, tale da non consentirle di orientare il comportamento sociale richiesto . Questa valutazione viene contestata dalla Procura. Consequenziale il ricorso in Cassazione, ricorso centrato su un’osservazione la nozione di ‘partecipazione a pubbliche riunioni’ risulta chiara tanto nel riferimento al contesto ‘pubbliche’ quanto nell’oggetto ‘riunioni’ , facendo essa rinvio a qualsiasi situazione in cui possa intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati . Secondo la Procura, quindi, deve escludersi che la condotta dell’uomo abbia concretizzato generiche violazioni comportamentali, atteso che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni costituisce una prescrizione espressamente prevista nel decreto applicativo della misura di prevenzione, imposta dall’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2001 , prescrizione di cui l’uomo era pienamente consapevole . Centrale è il tema della rilevanza penale della violazione della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni compiuta da soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale . Ebbene, su questo fronte i Giudici della Cassazione hanno chiarito, tempo addietro, che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni debba essere disposta , in ogni caso, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ferma restando la possibilità che il sottoposto sia autorizzato dal Tribunale a partecipare alla singola manifestazione e dovendo il giudice, comunque, valutare, alla stregua delle specifiche allegazioni del soggetto e delle risultanze degli atti, se la partecipazione alla pubblica riunione sia giustificata da validi motivi . Inoltre, è stato anche chiarito che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico, con la conseguente esclusione delle riunioni in luoghi aperti al pubblico , come, ad esempio, le manifestazioni sportive in luoghi come gli stadi o i palasport, rispetto alle quali vige la autonoma normativa dettata dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive . In questa vicenda, osservano i Giudici, lo stadio in cui si svolgeva l’incontro di presentazione della squadra di calcio deve essere qualificato come luogo aperto al pubblico . Questo dettaglio è fondamentale, poiché si svolge in luogo pubblico la riunione che si tenga in un luogo in cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra, in via normale, il permesso dell’autorità amministrativa ad esempio, piazza, strada , mentre è in luogo aperto al pubblico la riunione che si tenga in un luogo chiuso ad esempio, cinema, teatro , ove l’accesso, anche se subordinato alla disponibilità di un apposito biglietto di ingresso, è consentito a un numero indeterminato di persone, ed è, infine, privata , la riunione che si tenga in un luogo chiuso, con l’ accesso limitato a persone già nominativamente determinate . Quindi, checché ne dica la Procura, impossibile ipotizzare il reato contestato, in questo caso, chiariscono i giudici, essendo stata la violazione commessa non in luogo pubblico, ma, appunto, in luogo aperto al pubblico .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 novembre 2020 – 16 febbraio 2021, n. 6089 Presidente Casa – Relatore Renoidi Ritenuto in fatto 1, Cl. Ga. era stato tratto a giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, per rispondere del reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere partecipato alla presentazione della squadra di calcio Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, violando il divieto di presenziare a pubbliche riunioni impostogli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dallo stesso Tribunale in data 11/2/2016, per la durata di un anno e sei mesi. 1.1. Con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11/1/2019, Ga. fu però assolto da tale imputazione, con la formula perché il fatto non sussiste , a partire dall'orientamento della Corte di cassazione, mutuato dalla sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'Uomo resa nel procedimento De Tommaso contro Italia, secondo cui, in base all'art. 7 della Convenzione EDU, la norma penale incriminatrice che non descriva, con sufficiente precisione, la condotta da punire, non può ritenersi idonea a soddisfare i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della stessa Corte Europea. Nel caso di specie, in particolare, non essendo rinvenibile, nel nostro ordinamento, una nozione unitaria di pubblica riunione , la prescrizione violata presentava un contenuto incerto, tale da non consentirle di orientare il comportamento sociale richiesto, chiamando il giudice a darle un contenuto specifico attraverso il riferimento alla ratio della fattispecie, con una inversione logico-giuridica per effetto della quale la ragione giustificativa dell'incriminazione assurgeva a elemento integrativo della fattispecie di reato. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 75, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., che la nozione di partecipazione a pubbliche riunioni risulti chiara tanto nel riferimento al contesto pubbliche quanto nell'oggetto riunioni , facendo essa rinvio a qualsiasi situazione in cui possa intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati. Pertanto, nella specie non sarebbe pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi a seguito della sentenza della Corte EDU nel caso De Tommaso contro Italia, dovendo escludersi che la condotta dell'imputato abbia concretizzato generiche violazioni comportamentali, atteso che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni costituirebbe una prescrizione espressamente prevista nel decreto applicativo della misura di prevenzione, imposta dall'art. 8, D.Lgs. n. 159 del 2001 prescrizione della quale Ga. sarebbe stato pienamente consapevole, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Giudice di merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. L'art. 75, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 punisce l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, dettati dal tribunale che dispone la misura di prevenzione a mente dell'art. 8, comma 2, stesso decreto, secondo cui qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare . In base al comma 4 dell'art. 8, il tribunale deve dettare in ogni caso alcune prescrizioni, tra cui quella di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e quella di non partecipare alle pubbliche riunioni . 3. Il tema della rilevanza penale della violazione della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni aveva dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a un contrasto interpretativo. Secondo un primo orientamento - che si poneva in una linea di continuità con le Sezioni unite Paterno , le quali avevano escluso la sussistenza del reato previsto dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 nel caso di inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi da parte del sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno Sez. U, n. 40076 del 27/4/2017, Paterno, Rv. 270496 - l'indeterminatezza della nozione di pubblica riunione era tale da comportare la mancanza di tassatività della fattispecie, di tal che la condotta di inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni non consentiva di integrare il reato di cui all'art. 75, D.Lgs. n. 159 del 2011 Sez. 1, n. 31322 del 9/4/2018, Pellegrini, Rv. 273499, relativa al caso di un imputato che si era recato allo stadio per assistere a una partita di calcio, nonostante il divieto contenuto nel decreto applicativo della misura . Secondo altro indirizzo, invece, il divieto di partecipare a pubbliche riunioni di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 159 del 2011, essendo finalizzato a impedire o contenere possibili occasioni di incontro del sorvegliato speciale con altri soggetti, doveva ritenersi riferibile a qualsiasi riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale avesse facoltà di accedere un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione, rilevando piuttosto l'impossibilità di un controllo adeguato da parte degli organi di pubblica sicurezza Sez. 1, n. 28261 del 8/5/2018, Lo Giudice, Rv. 273295, relativa alla partecipazione dell'imputato a una seduta del consiglio comunale v. altresì Sez. 1, n. 28964 del 11/3/2003, D'Angelo, Rv. 224925 Sez. 1, n. 42283 del 24/10/2007, Pesce, Rv. 238113 Sez. 1, n. 15870 del 11/3/2015, Carpano, Rv. 263320 . Inoltre, secondo un ulteriore filone interpretativo, logicamente collegabile a quest'ultimo orientamento, l'applicazione delle prescrizioni del divieto di partecipazione a pubbliche riunioni non poteva discendere automaticamente dall'applicazione della misura di prevenzione, avendo il giudice l'obbligo di indicare le ragioni per cui la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si rendesse necessaria, nel singolo caso concreto, in funzione del controllo della pericolosità sociale dell'imputato, al fine di evitare compressioni generalizzate di una libertà fondamentale, oggetto di presidio costituzionale Sez. 1, n. 49731 del 6/6/2018, Sassano, Rv. 274456 Sez. 6, n. 25771 del 29/5/2019, P., Rv. 276072 . 4. Il contrasto indicato è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione Sez. U, n. 46595 del 28/3/2019, Acquaviva, Rv. 277007 , le quali hanno ritenuto, in primo luogo, che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni debba essere disposta, in ogni caso, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, ferma restando la possibilità che il sottoposto sia autorizzato dal tribunale a partecipare alla singola manifestazione e dovendo il giudice, comunque, valutare, alla stregua delle specifiche allegazioni dell'interessato e delle risultanze degli atti, se la partecipazione alla pubblica riunione sia giustificata da validi motivi. In secondo luogo, e per quanto più specificamente di interesse ai fini della presente decisione, le Sezioni unite hanno, altresì, precisato che la suddetta prescrizione si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico , con la conseguente esclusione delle riunioni in luoghi aperti al pubblico , come, ad esempio, le manifestazioni sportive in luoghi come gli stadi o i palasport, rispetto alle quali, come è stato nel frangente osservato, vige la autonoma normativa dettata dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 4. Nel caso qui in rilievo deve osservarsi che lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, nel quale si svolgeva l'incontro di presentazione della squadra di calcio Atalanta , doveva essere qualificato come luogo aperto al pubblico . Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si svolge in luogo pubblico la riunione che si tenga in un luogo in cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra, in via normale, il permesso dell'Autorità amministrativa ad es., piazza, strada mentre è in luogo aperto al pubblico la riunione che si tenga in un luogo chiuso ad es., cinema, teatro , ove l'accesso, anche se subordinato alla disponibilità di un apposito biglietto di ingresso, è consentito a un numero indeterminato di persone ed è, infine, privata , la riunione che si tenga in un luogo chiuso , l'accesso sia limitato a persone già nominativamente determinate Sez. U, n. 8 del 31/03/1951, Guardigli, Rv. 97110 cfr. altresì per la nozione di aperto al pubblico Sez. 3, n. 29586 del 17/2/2017, C, Rv. 270251, relativa ai delitti di tolleranza abituale della prostituzione Sez. 6, n. 595 del 21/11/2017, dep. 2018, Piccioni, Rv. 271763, concernente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale Sez. 5, n. 22890 del 10/4/2013, Ambrosio, Rv. 256949 Sez. 1, n. 16690 del 27/3/2008, Bellachioma, Rv. 240116, concernenti il delitto di porto illegale di armi da fuoco . Pertanto, il reato contestato non avrebbe dovuto ritenersi integrato, essendo stata la violazione commessa non in luogo pubblico , ma, appunto, in luogo aperto al pubblico . 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, senza conseguenze sulle spese, ex art. 616 cod. proc. pen., data la natura della parte ricorrente. PER QUESTI MOTIVI Rigetta il ricorso. Così deciso in data 20/11/2020