La sopravvenienza sanzionatoria infra-triennale in fase dinamica è ostativa alla prosecuzione della custodia cautelare in carcere

In materia di misure cautelari personali, l’impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’articolo 275, comma 2 bis c.p.p., costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto ai sensi dell’articolo 299, comma 2 c.p.p., anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorchè sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva.

I Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 4948/21, depositata l’8 febbraio u.s., sono stati chiamati a pronunciarsi in tema di custodia cautelare e limiti applicativi della medesima. La quaestio. Il Tribunale del Riesame di L’Aquila confermava il provvedimento emesso dal GIP procedente, con sui si applicava la custodia cautelare in carcere nei riguardi di un soggetto accusato di più episodi di furto aggravato di autovetture. Il prevenuto ricorre per Cassazione il provvedimento del Tribunale della Libertà lamentando la violazione dell’articolo 275, comma 2- bis c.p.p., in ragione della plausibile definizione del processo con una pena inferiore ai tre anni, così come avvenuto per il coimputato al quale, peraltro, venivano contestate violazioni più numerosi e più gravi rispetto a quelle addebitate al primo. Nelle more, il ricorrente veniva giudicato con rito abbreviato e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, così come documentato dalla memoria difensiva inoltrata dal difensore. Il ricorso è fondato. Gli Ermellini accolgono le censure difensive con particolare riguardo alla censurata omissione argomentativa della prognosi sanzionatoria . Più segnatamente, con la sentenza in disamina, la Corte di legittimità concentra l’attenzione esegetica sull’effetto della sopravvenienza sanzionatoria inferiore a tre anni di reclusione secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si configura un effetto caducante automatico verso il vincolo carcerario a tenore di un diverso indirizzo, invece, tale automatismo può valere solo in fase genetica e non in fase dinamico-processuale. La Sesta Sezione, nell’occasione, sulla base dell’argomento teleologico e della ratio delle modifiche normative intervenute anche a seguito della sentenza-pilota a Torreggiani contro Italia del 2013 , avalla la tesi più garantista ed esprime il seguente principio di diritto In materia di misure cautelari personali, l’impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’articolo 275, comma 2- bis c.p.p., costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto ai sensi dell’articolo 299, comma 2 c.p.p., anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorchè sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva . Sulla scorta di siffatta ricostruzione, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e, per l’effetto, sostituisce la misura in atto con quella con gli arresti domiciliari nel luogo indicato all’atto di scarcerazione qualora idoneo a tale scopo.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 gennaio – 8 febbraio 2021, n. 4948 Presidente Catena – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 10 settembre 2020 dal Tribunale del riesame di L’Aquila ed ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che aveva applicato a N.R. la misura cautelare della custodia in carcere per più episodi di tentato furto aggravato di autovetture. L’ordinanza è stata eseguita a seguito di estradizione. 2. Contro l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, lamentando omessa motivazione circa la possibilità dell’applicazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione. Su questo tema aveva insistito il riesame proposto, rappresentando che - data la sanzione riservata al coimputato che registrava un maggior numero di contestazioni, più gravi di quelle del N. - quella prevedibile per il ricorrente sarebbe stata contenuta nel limite di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso perché, data la posizione del ricorrente, non sarebbe pronosticabile l’irrogazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione. 4. Con PEC del 5 gennaio 2021, l’Avv. Cacaci per il ricorrente ha depositato una memoria, a cui ha allegato la sentenza che il Tribunale di Chieti ha pronunziato nei confronti dell’imputato a seguito di rito abbreviato, condannandolo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800 di multa l’intervenuta pronunzia - si legge nella memoria - dimostrerebbe la fondatezza del ricorso ed esalterebbe il vizio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto all’applicazione della custodia in carcere, con conseguente scarcerazione del ricorrente se non detenuto in carcere per altra causa e collocazione del medesimo agli arresti domiciliari presso uno dei luoghi di cui all’art. 284 c.p.p. che egli indicherà all’atto della scarcerazione, previa verifica di idoneità del luogo anzidetto, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, ultimo periodo e art. 284 c.p.p., comma 1-ter. 2. Per ricostruire il percorso attraverso il quale il Collegio è giunto all’anzidetta statuizione occorre, in primo luogo, ricordare che il ricorso censura l’ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo che il relativo itinerario argomentativo sarebbe lacunoso laddove non reca la giustificazione della scelta della custodia in carcere nell’ottica del disposto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, in particolare quanto alla prognosi - del tutto omessa - circa l’irrogazione di una pena superiore a tre anni di reclusione. A supporto della doglianza, il difensore del ricorrente - dopo la proposizione del ricorso e nelle more della presente decisione - ha documentato un fatto successivo all’ordinanza del Tribunale del riesame ed all’impugnativa di legittimità, vale a dire la pronunzia della sentenza del Tribunale di Chieti nei confronti dell’imputato del 18 novembre 2020, che, all’esito di rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800 di multa per i fatti oggetto dell’addebito cautelare tale sopravvenienza - si opina nella memoria - rafforza la tesi circa il vulnus motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame quanto alla mancata prognosi ex art. 275 c.p.p., comma 2-bis. 2.1. Il ragionamento circa la fondatezza del ricorso deve passare attraverso un’analisi della disciplina che viene in rilievo, con particolare riferimento non solo alla fase genetica del provvedimento cautelare, ma anche a quella dinamica, giacché oggi questa Corte non è chiamata solo a valutare la tenuta argomentativa del provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 309 c.p.p. nella prospettiva del tempo della sua emissione, ma anche - ed in questo risiede il compito più delicato - il riverbero che la sentenza emessa a carico del ricorrente ha su quell’ordinanza. In quest’ottica occorre innanzitutto evocare il dato normativo di riferimento, sul quale il ricorrente incentra la propria critica al provvedimento impugnato. L’art. 275 c.p.p., relativo ai criteri di scelta delle misure , prevede, al comma 1, che nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e, al comma 2, che ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata . Si tratta dei passaggi valutativi che il decidente ha il dovere di compiere quando, nell’operare la scelta tra le misure cautelari che il legislatore gli mette a disposizione, deve vagliare l’adeguatezza e la proporzionalità del vincolo da individuare. Con particolare riferimento al vaglio di proporzionalità di cui al comma 2, il legislatore successivo all’entrata in vigore del codice di rito ha stabilito, al comma 2-bis, delle regole di dettaglio per guidare il Giudice nello scrutinio a farsi la pertinenza della norma che si andrà commentando proprio al tema della proporzionalità è testimoniata non solo dalla collocazione sistematica della disposizione dopo il comma 2, ma dagli stessi criteri che essa offre, criteri che attengono al rapporto tra la misura da applicare, il fatto-reato per cui si procede e la prognosi circa l’evoluzione futura della vicenda processuale, richiamando quel vaglio commisurativo della scelta cautelare al fatto reato ed alla pena ad esso relativa che è contemplato dal comma 2. Il comma 2-bis in argomento è stato inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e, per quanto interessa in questa sede, è stato sostituito dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 successivamente detta disposizione è stata modificata dalla L. 19 luglio 2019, n. 69. Venendo al suo contenuto, in disparte l’incidenza della sospensione condizionale della pena sul vaglio cautelare, il comma in discorso, nella sua formulazione attuale, prevede che la custodia cautelare in carcere non può essere applicata qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, a meno che la misura - non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte, a lume dell’art. 280 c.p.p., comma 3 e art. 276 c.p.p., comma 3-ter - non sia disposta per uno dei reati per i quali debba applicarsi l’art. 275 c.p.p., comma 3 seconda parte - non sia applicata in relazione a uno dei reati espressamente previsti dallo stesso art. 275 c.p.p., comma 2-bis, cioè i delitti di cui agli artt. 423-bis, 527, 612-bis, 612-ter e 624-bis c.p. nonché alla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis e successive modificazioni ovvero, ancora - le altre misure risultino inadeguate e gli arresti domiciliari non possano essere disposti perché manca uno dei luoghi di cui all’art. 284 c.p.p. dove eseguire la misura. È evidente, dunque, riguardando la disposizione appena schematizzata, che il profilo che viene in rilievo nello scrutinio odierno è quello concernente la prognosi circa la condanna a pena ultratriennale e la ricaduta che la successiva condanna a pena, al contrario, inferiore ai tre anni di reclusione deve avere sul profilo cautelare, in particolare sulla scelta della misura inframuraria. Quanto al primo aspetto, appare chiaro che la valutazione predittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni si colloca nella fase genetica della misura cautelare l’obbligo ad essa relativo impone al Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altre misure, se l’imputato potrà essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale. Solo nel caso in cui questo vaglio si concluda con esito positivo, il Giudice investito della richiesta del pubblico ministero potrà applicare, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, la misura di massimo rigore. Ovviamente, poiché si tratta di un passaggio dell’iter delibativo sulla richiesta della massima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice della cautela dovrà dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per le quali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo. A tale dovere argomentativo ulteriormente consegue che l’ordinanza genetica può essere censurata ex art. 309 c.p.p. laddove la motivazione sul punto manchi e che il Tribunale del riesame deve dare luogo al vaglio di competenza, anche eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, laddove, nel provvedimento impugnato, manca qualsivoglia riferimento alla prognosi ex art. 275 c.p.p., comma 2-bis. 2.2. Tanto premesso, nel valutare le conseguenze di tale denunziata mancanza, questa Corte non deve tuttavia solo interrogarsi sulla tenuta dell’ordinanza, ma - come sopra accennato - deve anche domandarsi se l’accadimento processuale sopravvenuto - la condanna riportata da N. a pena contenuta nei tre anni - possa/debba avere un peso nell’odierno vaglio circa il perdurare del vincolo cautelare massimo. La necessità di un lavorio esegetico sul punto discende dalla circostanza che la norma di cui all’art. 275, comma 2-bis che si è sopra illustrata riguarda testualmente la fase applicativa della misura cautelare, mentre non esiste una disposizione analoga che attenga specificamente agli effetti del concretizzarsi della prognosi nella fase successiva. 2.2.1. A riprova delle difficoltà interpretative che si pongono, il Collegio ricorda che, proprio su questo fronte, deve registrarsi un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Vi sono, infatti, pronunzie che ritengono foriera di effetti caducatori automatici del vincolo carcerario la condanna a pena entro i tre anni sopravvenuta alla prima applicazione del vincolo Sez. F, n. 26542 del 13/08/2020, Bandini, Rv. 279632 Sez. 5, n. 20540 del 22/1/2019, n. m. e decisioni che limitano la portata ostativa della condanna a pena contenuta nei tre anni rispetto alla custodia in carcere alla sola fase genetica e che negano detto automatismo in fase dinamica, salva la possibilità di valutare comunque la sopraggiunta condanna a pena non ultratriennale nell’ambito dello scrutinio di perdurante adeguatezza della misura massima ex art. 299 c.p.p. Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, EI Felhi Abdelhakim, Rv. 279299 Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015, Iengo, Rv. 262961 Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015, Speziali, Rv. 265339 . Anche Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059 ha sancito detto principio, pur occupandosi della diversa questione della rilevanza della pena non ultratriennale da eseguire, al netto del presofferto. Va, altresì rilevato, invece, che Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 ha ritenuto illegittima, per violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, l’ordinanza con la quale, in sede di appello, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, dopo che l’imputato aveva già patteggiato una pena inferiore a tre anni di reclusione. Ebbene, di fronte a detto divario esegetico, la conclusione cui il Collegio è giunto è che la disposizione in parola trovi comunque uno sbocco anche nella fase successiva alla prima applicazione e, in particolare, quando la condanna ostativa alla custodia in carcere, quella non ultratriennale, concretamente si verifichi. Innanzitutto, milita in questa direzione la convinzione che la regola più volte evocata attenga, costituendone una precisazione, al profilo della proporzionalità della misura cautelare, cristallizzando a livello normativo l’esistenza di una sproporzione tra custodia in carcere e condanna a pena non ultratriennale. Se così è, non è senza rilievo il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione della proporzionalità della misura cautelare va operata non solo nella fase genetica della misura cautelare, ma anche in quella dinamica. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324, infatti, il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale. È stato efficacemente sostenuto, nella sentenza Khalil, che la vicenda cautelare deve essere riguardata secondo una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione e che Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura - quella specifica misura - non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua vita nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto . Acquisita la necessità di una valutazione di proporzionalità da ripetersi nel tempo, occorre altresì precisare che, laddove intervenga un nuovo accadimento di ordine processuale, lo scrutinio non può non tenerne conto, in particolare essendo necessario che il Giudice della cautela si adegui alle valutazioni della pronunzia di merito sulla regiudicanda Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544 , anche quanto alla sanzione inflitta Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, cit. . D’altra parte, la rilevanza della sanzione inflitta dal Giudice di merito trova un addentellato normativo proprio nella norma cardine sulla proporzionalità, quella contenuta nell’art. 275 c.p.p., comma 2, laddove viene in rilievo anche la sanzione che sia stata irrogata , disposizione suscettibile di trovare applicazione sia rispetto a misure cautelari disposte successivamente alla condanna, sia a misure già in esecuzione al momento della decisione di merito Sez. F. Bandini, cit. . 2.2.2. Se, dunque, la dinamica della misura inframuraria non può ignorare la sopravvenuta condanna non ultratriennale, l’interprete deve altresì prendere atto che manca una norma specifica che sancisca espressamente la regula iuris appena ricavata con la stessa nitidezza con cui l’art. 275 c.p.p., comma 2-bis impone la prognosi di condanna a pena inferiore a tre anni in fase applicativa. Ebbene, il Collegio è dell’avviso che lo strumento procedimentale attraverso il quale il vaglio di proporzionalità può essere effettuato anche in fase successiva a quella di emissione del titolo è offerto dalla norma generale di cui all’art. 299 c.p.p., comma 2, che prevede che il Giudice sostituisca la misura con altra meno grave quando quella originariamente individuata non appaia più proporzionata alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata strumento suscettibile di utilizzo a fortiori rispetto alla pena concretamente inflitta, nell’ottica del già precisato dovere del Giudice della misura cautelare di attenersi alla decisione di quello del merito. È attraverso detta norma, dunque, che il sistema trova una sua lettura razionale laddove un’esegesi diversa restituirebbe un meccanismo inspiegabile, secondo il quale la sola prognosi di condanna non ultratriennale impedisce l’applicazione della custodia in carcere e, di contro, la concreta irrogazione di una pena inferiore a tre anni sarebbe ininfluente rispetto al perdurare della misura massima. In applicazione dell’art. 299 c.p.p., comma 2, dunque, il Giudice che procede, sopravvenuta la condanna a pena non superiore ai tre anni di reclusione, dovrà sostituire la custodia in carcere con misura meno afflittiva. 2.2.3. Questa lettura del dato normativo è coerente anche con la spinta che ha indotto alla novella dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, ad opera del D.L. n. 92 del 2014. Come si evince dai lavori preparatori dell’intervento novellatore, infatti, l’interpolazione della norma in discorso risponde all’esigenza di adeguarsi al dictum della sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013, con cui la Corte edu aveva sancito il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell’art. 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario, ordinando alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva, misure necessarie che avessero effetti preventivi, compensativi ed effettivamente riparatori rispetto alla violazione riscontrata. Sempre dai lavori preparatori in parola si evince che la modifica all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, è sistematicamente conseguente al testo dell’art. 656 c.p.p. all’epoca vigente prima dell’innalzamento a quattro anni legato all’intervento manipolativo della Corte costituzionale attuato con la sentenza n. 4 del 2018 , concernente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia superiore a tre anni. Ciò posto, è evidente che tali rationes dell’intervento normativo avvalorano una lettura della disposizione che non sia limitata alla fase genetica, ma che ne contempli gli effetti anche allorquando la condanna non ultratriennale si sia effettivamente materializzata. Solo una lettura in questa direzione, infatti, si concilia con l’esigenza di decomprimere la presenza carceraria e con quella di coerenza con la disposizione relativa alla fase esecutiva, restando inafferrabile la razionalità - come già accennato ed a maggior ragione riguardando la logica della novella - di una lettura che inibisca la carcerazione in fase applicativa sulla base della sola prognosi e che non la impedisca in un momento successivo quando la condizione ostativa si sia effettivamente concretizzata. 2.2.4. Ne consegue che va affermato il principio di diritto secondo cui In materia di misure cautelari personali, l’impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 2, anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorché sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva . 3. Ritenuto, pertanto, che la disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis sopra esaminata abbia un immediato ed automatico ritderbero anche nella fase dinamica, attraverso il vaglio di cui all’art. 299 c.p.p., comma 2, resta, ora, da ragionare sulle conseguenze che il novum documentato dalla difesa può avere sull’odierna regiudicanda, che riguarda lo scrutinio di legittimità su un’ordinanza ex art. 309 c.p.p 3.1. Ebbene, il Collegio deve dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale eventuali vizi del sub procedimento cautelare successivi all’emissione ed all’applicazione del vincolo genetico non si riverberano nè sulla legittimità del titolo cautelare, nè su quella della procedura di riesame e non possono essere fatti valere nè con ricorso ai sensi dell’art. 309 al Tribunale del riesame, nè con l’impugnativa dinanzi a questa Corte ex art. 311 c.p.p. contro quest’ultimo provvedimento tra le altre, Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549, Polcino Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366 Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851 Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254447 Sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010, Vidori, Rv. 246768 . 3.2. Ciò non di meno, nella specie la sopravvenuta condanna a pena non ultratriennale di N. non può non avere sbocco nell’odierno vaglio, e ciò per due connesse ragioni. 3.2.1. In primo luogo, perché il ricorrente si duole di un’omissione motivazionale che riguarda proprio la prognosi di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, vizio che effettivamente sussiste, giacché il Tribunale del riesame nulla ha osservato a proposito della valutazione predittiva circa la condanna ultratriennale, benché abbia confermato la misura carceraria. Ne consegue che l’esito del presente giudizio di legittimità dovrebbe risolversi in un annullamento con rinvio per consentire al Tribunale di ripianare il deficit motivazionale, ma detto annullamento si rivelerebbe inutile, giacché la prognosi a farsi è superata dalla pronunzia della sentenza di condanna prodotta dalla difesa. Nè sarebbe compatibile con il principio del minor sacrificio possibile della libertà personale, che permea il sistema delle misure cautelari, un annullamento con rinvio al solo scopo di consentire al Tribunale del riesame di adeguarsi al principio di diritto sopra enunciato e di disporre la sostituzione della misura carceraria, giacché tale scelta sarebbe del tutto inappagante, determinando un’ingiustificata protrazione di una misura cautelare carceraria la cui sorte è scontata. 3.2.2. In secondo luogo, a differenza che con riferimento ai vizi dell’interrogatorio di garanzia e di ogni altro vizio che si concretizzi successivamente al momento genetico, la sopravvenuta condanna infratriennale, pur pronunziata successivamente all’emissione del titolo genetico e anche dell’ordinanza impugnata, concerne un aspetto della valutazione che avrebbe dovuto compiere il Giudice della fase genetica e che attiene all’iniziale vaglio di proporzionalità della custodia in carcere nell’ottica dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, vaglio che è oggi condizionato inevitabilmente dalla condanna a pena inferiore ai tre anni di reclusione. Si tratta, in definitiva, di un evento successivo che, tuttavia, si ripercuote direttamente su un tassello dello scrutinio circa l’applicabilità della custodia carceraria che avrebbe dovuto svolgersi in sede applicativa e che lo condiziona radicalmente, sia pure ora per allora. 4. Per le osservazioni sopra svolte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio quanto alla scelta della misura inframuraria. Ne consegue che - la misura cautelare della custodia in carcere deve essere sostituita con gli arresti domiciliari, con immediata scarcerazione di N.R. , salvo che il ricorrente non sia detenuto in carcere per altra causa - il N. dovrà essere collocato presso uno dei luoghi di cui all’art. 284 c.p.p., comma 1, che egli stesso indicherà all’atto della scarcerazione, previa verifica, a cura dell’organo incaricato dell’esecuzione, dell’idoneità del luogo suddetto e della circostanza che l’imputato non lo occupi abusivamente, a lume dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis, ultimo periodo e dell’art. 284 c.p.p., comma 1-ter - al N. deve essere prescritto di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - i controlli sul detenuto sono affidati alla polizia giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione della misura domiciliare - alla Procura generale presso questa Corte vanno affidati gli adempimenti concernenti l’esecuzione, ai sensi dell’art. 626 c.p.p., e la Cancelleria va incaricata degli adempimenti di rito. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, e, per l’effetto, sostituisce la misura in atto con gli arresti domiciliari in un luogo che l’imputato dichiarerà all’atto della scarcerazione, prescrivendo al predetto di non allontanarsi da detto luogo, salva la verifica di idoneità di tale luogo ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis e art. 284 c.p.p., commi 1 e 1-ter. Dispone, per l’effetto, l’immediata scarcerazione di N.R. , se non detenuto in carcere per altro titolo custodiale, e delega per i controlli l’autorità di pg territorialmente competente in ragione del luogo di esecuzione della misura. Manda alla procura generale presso questa corte per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 626 c.p.p. ed alla cancelleria per gli adempimenti di rito.