Giudizio di legittimità con rito camerale e rispetto del contraddittorio

L’eccezione di incostituzionalità della normativa emergenziale di cui all’art. 23 d.l. n. 137/2020 per mancata comunicazione all’imputato delle conclusioni della parte civile nel giudizio di legittimità è infondata, in quanto egli poteva comunque richiedere la discussione orale e assicurarsi così la contestualità del contraddittorio.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3557/21, depositata il 28 gennaio. La Corte d’Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di prime cure e confermava la condanna di un imputato per diversi titoli di reato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sollevando, per quanto qui d’interesse, eccezione di incostituzionalità della normativa emergenziale di cui all’art. 23 d.l. n. 137/2020 conseguente alla mancata previsione della comunicazione all’imputato delle conclusioni della parte civile, con conseguente violazione del contraddittorio ex art. 111 Cost., comma 2. Secondo il Collegio, la questione è manifestamente infondata potendo comunque l’imputato richiedere la discussione orale e assicurarsi la contestualità del contraddittorio . La questione si rivela anche priva di rilevanza avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione . Nel caso di specie la parte civile si è limitata a presentare le proprie conclusioni, senza espletare attività difensiva di contrasto. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 – 28 gennaio 2021, n. 3557 Presidente Gallo – Relatore Agostinacchio Fatto e diritto 1. Con sentenza del 05/04/2017 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27/09/2013, confermava il giudizio di penale responsabilità dell’imputato appellante L.F. per i reati di appropriazione indebita capo d , minaccia capo b e violazione degli obblighi di assistenza familiare capo c , unificati dal vincolo della continuazione, rideterminando la pena inflitta confermava altresì le statuizioni civili in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del L. , eccependo la violazione di legge artt. 191, 192 e 195 c.p. con riferimento al reato ex art. 646 c.p. ed il vizio di motivazione. Ha rilevato a tal fine che la condanna si era basata sulle dichiarazioni de relato della persona offesa, rispetto alle quali il PM di udienza aveva richiesto l’escussione del teste di riferimento, istanza non accolta dal tribunale, con conseguente inutilizzabilità della prova anche sotto il profilo argomentativo la decisione impugnata doveva ritenersi carente, perché priva di concreti elementi da cui desumere l’effettiva appropriazione dei beni mobili da parte del ricorrente, tali non potendosi intendere i riferimenti effettuati dalla parte civile. 3. Il ricorso si basa su argomentazioni manifestamente infondate. Deve rilevarsi che l’eccezione d’inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 3 è estranea ai motivi di appello e risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità nell’atto d’impugnazione della sentenza del tribunale, il L. aveva contestato nel merito la valenza probatoria delle dichiarazioni della M. senza sollevare eccezioni processuali pagine 2 e 3 - punto 4 dell’appello . Ha avuto modo di precisare a riguardo la Suprema Corte che in tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiari la chiusura dell’istruttoria dibattimentale senza procedere all’esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell’imputato, quest’ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all’adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 195 c.p.p., comma 3, Cass. sez. 5, sent. n. 8434 del 21/01/2020 - dep. 02/03/2020 - Rv. 278390 . L’eccezione pertanto non solo non è stata formulata in primo grado ma neanche proposta in appello, con conseguente preclusione del suo esame, a prescindere da ogni rilievo sulla sua fondatezza. 4. La testimonianza della persona offesa è dunque utilizzabile oltre che congruamente valorizzata dai giudici del merito con la doppia pronuncia conforme di condanna in relazione all’appropriazione indebita la vicenda è stata inserita nel quadro complessivo della condotta aggressiva nei confronti della M. , trattandosi dell’appropriazione di mobili dell’abitazione assegnata al coniuge in sede di separazione, effettuata tramite una ditta di trasloco su incarico dell’imputato. L’alternativa lettura della ricostruzione in fatto della vicenda fornita dal ricorrente non inficia la motivazione sotto il profilo, rilevante in sede di legittimità, della coerenza logica pag. 5 della sentenza impugnata . 5. L’eccezione d’incostituzionalità della normativa emergenziale D.L. n. 137 del 2020, art. 23 sollevata dal L. nella memoria scritta di replica - conseguente alla mancata previsione della comunicazione all’imputato delle conclusioni della parte civile, con conseguente violazione del contraddittorio ex art. 111 Cost., comma 2 - è manifestamente infondata, potendo comunque l’imputato richiedere la discussione orale e assicurarsi la contestualità del contraddittorio. La questione nel processo in esame è altresì priva del requisito della rilevanza, avendo la Suprema Corte stabilito che nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione Cass. sez., sent. n. 24619 del 02/07/2020 dep. 01/09/2020 - 279551 . Nel caso di specie, la parte civile si è limitata a presentare le proprie conclusioni, senza espletare un’attività difensiva di contrasto, con la duplice conseguenza che a non ha apportato alcuna alterazione sostanziale del contraddittorio b non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali del grado. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.