Convalida dell’arresto: valida l’udienza se il link Teams è inviato 1 minuto prima dello scoccare delle 48 ore

Per la ritualità della convalida dell’arresto in udienza da remoto conta il momento in cui il P.M. ha reso possibile la concreta attivazione dei collegamenti virtuali link alla piattaforma entro termine di legge 48 ore .

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2330/21, depositata in cancelleria il 20 gennaio. Convalida dell’arresto via Teams. Nel caso di specie, un uomo è stato tratto in arresto e presentato per il giudizio direttissimo in relazione, inter alia , alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale art. 75, del d.lgs. n. 159/2011, c.d. Codice Antimafia” e al reato di false dichiarazioni art. 496, c.p. . Ad onta delle circostanze di fatto flagranza , il Tribunale ha negato la convalida dell’arresto ed insieme la richiesta di applicazione delle misure cautelari, con conseguente restituzione degli atti al P.M Secondo il Tribunale, infatti, non sarebbe stato rispettato il termine di 48 ore per la convalida dell’arresto art. 558, comma 4, c.p. , dal momento che l’arresto era avvenuto il 6 giugno, ore 11.20, e l’arrestato è comparso dinanzi al Giudice udienza da remoto ex art. 83 del d.l. n. 18/2010 l’8 giugno, ore 11.22 i.e. 2 minuti di ritardo . Al P.M. non è rimasto altro che rivolgersi, in via di gravame, alla Suprema Corte alla quale ha prospettato i vizi – suo dire – della ordinanza gravata. Secondo il P.M., invero, ciò che rileva, ai fini della convalida è che il magistrato inquirente chieda udienza” entro le 48 ore. Ciò che - nel caso di specie - ben sarebbe avvenuto, dal momento che, l’8 giugno, alle 10.57 il P.M. ha chiesto udienza, alle 11.13 era pervenuto al difensore il link Teams dell’aula virtuale, e quest’ultimo ha fatto accesso alle 11.19 i.e. 1 minuto prima dello scoccare delle 48 ore . Gli atti utili del P.M. prima delle 48 ore. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che, ai fini della convalida, conta – in caso di udienza telematica – la data entro la quale il P.M. ha reso possibile la concreta attivazione dei collegamenti finalizzati all’udienza nel termine di legge e, comunque ma solo indirettamente , il momento di connessione” del difensore al link reso a disposizione dal Tribunale. Ciò, tenuto conto della circostanza per la quale - in caso di udienza di convalida da remoto - l’arrestato e il difensore devono collegarsi dalla medesima postazione. Se così non fosse - si spiega - la convalida sarebbe rimessa al libero arbitrio dell’arrestato, il quale ben potrebbe mancare” di connettersi quando costretto in custodia presso la sua abitazione. Più precisamente, secondo gli Ermellini, ai fini del rispetto del termine di 48 ore, è sufficiente la presentazione dell’arrestato in udienza, a nulla rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente, quando esso sia stato proposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento. In questi termini, è irrilevante l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, sempre che tale differimento si verifichi in ragione dell’oggettiva impossibilità a procedervi per l’impegno in udienza per altra attività della stessa natura, ovvero l’orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, sempre che questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell’udienza. Insomma, basta che l’arrestato, entro le 48 ore, sia tempestivamente condotto in udienza. Se il caso, per eventuali ritardi, non è trattato entro le 48 ore, nessun problema. Buona fede digitale” in tempi di COVID-19. Sotto il versante telematico”, i Giudici del Palazzaccio osservano come la disciplina emergenziale emanata per consentire il sicuro e, nel limite del possibile, completo compimento delle scansioni processuali in tempi di COVID-19 esige, necessariamente, la leale collaborazione di tutti i soggetti chiamati a partecipare all’attività giurisdizionale e una ragionevole e coerente duttilità applicativa quante volte sia necessario adattare i concetti giuridici per l’attività processuale da espletarsi in presenza all’attività processuale da espletarsi invece da remoto, in particolare mediante lo svolgimento all’udienza a distanza, a cui la partecipazione è assicurata da collegamenti telematici interattivi . Annullamento senza rinvio. Sul crinale delle considerazioni che precedono la Cassazione ha dunque annullato - senza rinvio - l’ordinanza impugnata, per l’effetto convalidando l’arresto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 novembre 2020 – 20 gennaio 2021, n. 2330 Presidente Iasillo – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 8 giugno 2020, il Tribunale di Palermo, nel procedimento a carico di P.R. , arrestato e presentato per il giudizio direttissimo in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, e all’art. 496 c.p., art. 61 c.p., n. 2, con la recidiva reiterata e infraquinquennale, commessi in Palermo, il 6 giugno 2020 oltre che, ai soli fini della contestazione, al reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, egualmente commesso in , il omissis , ha negato la convalida dell’arresto e ha rigettato contestualmente la richiesta di applicazione di misura cautelare, con correlativa restituzione degli atti al P.m Per quanto qui rileva, a ragione del provvedimento di non convalida, il Tribunale ha innanzi tutto osservato che il corrispondente verbale attestava che P. era stato dichiarato in stato di arresto alle ore 11 20 del 6 giugno 2020, che, poi, gli atti del procedimento erano stati trasmessi alla cancelleria del Tribunale alle ore 10 57 dell’8 giugno 2020 ed erano materialmente pervenuti alle ore 11 10, che alle ore 11 13 era stato inviato alle parti il link per connettersi all’aula virtuale, il collegamento era stato, poi, attivato e il difensore era già connesso dalle ore 11 19, ma l’arrestato era stato presentato al giudice soltanto alle ore 11 22. Posti tali elementi di fatto, il Tribunale, pur avendo rilevato gravi elementi a carico dell’arrestato in ordine ai fatti ascrittigli, senza svolgere considerazioni per escludere l’evenienza della sua flagranza, ha ritenuto in via assorbente che non fosse stato rispettato il termine di quarantotto ore stabilito dall’art. 558 c.p., comma 4, per la presentazione da parte del pubblico ministero dell’arrestato stesso all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, termine per individuare il quale occorreva avere riguardo al momento in cui l’arrestato compariva effettivamente davanti al giudice, in quanto l’arresto era stato effettuato il 6 giugno, alle ore 11 20, mentre l’arrestato era stato presentato l’8 giugno, alle ore 11 22. 2. Avverso l’ordinanza, per quanto avente ad oggetto la mancata convalida dell’arresto, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento nella parte relativa, con ogni conseguenza di legge. L’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato circa l’avvenuto decorso del termine di quarantotto ore stabilito dall’art. 558 c.p., comma 4, non ha tenuto conto, secondo il Pubblico ministero ricorrente, che tale termine coincide con lo spazio massimo affidato al magistrato inquirente per le determinazioni di sua competenza in ordine alla legittimità dell’arresto e alle conseguenti richieste da formulare al giudice, sicché entro il suddetto termine, una volta giunta la richiesta del pubblico ministero, era rilevante che un’udienza fosse tenuta dal magistrato giudicante e che questi avesse potuto esaminare la richiesta stessa nella continuità dello svolgimento dell’udienza. Posto ciò, il ricorrente segnala che, sulla scorta delle evidenze medesime riportate nel provvedimento impugnato, risultavano la tempestiva richiesta del P.m. ore 10 57 , il successivo invio ore 11 13 alle parti del link per connettersi all’aula virtuale e, infine, l’avvenuta connessione con il difensore dell’arrestato alle ore 11 19, momento coincidente con quello in cui era stato aperto il verbale di udienza per il procedimento. A questo punto - sostiene conclusivamente l’impugnante - si era perfezionata la presentazione da parte dal Pubblico ministero dell’arrestato all’udienza tenuta dal giudice, il quale ne aveva poi esaminato la posizione nella continuità dello svolgimento della stessa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata considerando che, una volta osservato il termine di quarantotto ore per la presentazione dell’arrestato fissato dall’art. 558 c.p., comma 4, era irrilevante l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove il relativo differimento si verificava in ragione dell’oggettiva impossibilità per l’impegno in altre attività della medesima natura, così come non rilevava l’orario in cui era intervenuto il provvedimento del giudice, se esso era pronunciato in continuità con lo svolgimento dell’udienza e nel caso in esame la richiesta e il collegamento erano tempestivamente avvenuti, sicché il fatto che l’arrestato risultava essersi collegato al link due minuti dopo la scadenza del termine non poteva pregiudicare l’avvenuta osservanza del termine stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto. 2. I dati caratterizzanti la progressione procedimentale forniti dal giudice procedente nell’ordinanza impugnata appaiono di primaria importanza per lo scrutinio del caso concreto, tenuto anche conto del fatto che ai medesimi non è dato aggiungere la consultazione del verbale sintetico dell’udienza, non inserito nel fascicolo trasmesso dall’Ufficio a quo, e che il verbale stenotipico, invece consultabile, reca l’orario di inizio dell’attività stenografica alle ore 11 22 dell’8 giugno 2020. L’elemento di primario rilievo è costituito dall’accertamento richiamato nell’ordinanza impugnata del fatto che il collegamento impostato dal giudice procedente, in concomitanza con la relativa apertura dell’udienza, era stato attivato con il difensore di P. alle ore 11 19 dell’8 giugno 2020. Ora, è indubbio che la disciplina costituita dall’art. 558 c.p.p., comma 4, Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto . determina l’effetto che, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall’art. 558 cit. per la presentazione da parte del pubblico ministero dell’arrestato all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l’arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestività della richiesta e della fissazione dell’udienza di convalida Sez. 6, n. 11833 del 14/02/2017, Sambu, Rv. 270150 - 01 . Va anche specificato che - per il rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall’art. 558 c.p.p., comma 4, per la presentazione da parte del P.M. dell’arrestato all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo - è sufficiente la presentazione dell’arrestato in udienza, non rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente, quando esso sia stato posposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento, rimanendo irrilevanti l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, se tale differimento si verifichi in ragione dell’oggettiva impossibilità a procedervi per l’impegno in udienza per altra attività della stessa natura, ovvero l’orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, sempre che questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell’udienza Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, dep. 2014, Cannariato, Rv. 258770 - 01 Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. 2014, Demma Rv. 258555 - 01 . In definitiva, occorre acclarare che l’arrestato sia tempestivamente condotto in udienza dopo di ché non vale a far ritenere violato il disposto di cui all’art. 558 c.p.p., comma 4, il fatto che il giudice abbia esaminato più tardi il suo caso per aver dovuto esaminare senza soluzione di continuità altri casi simili. L’essenziale è che entro il termine di quarantotto ore sia assicurata l’effettiva presenza dell’arrestato e che un’udienza, in tale prospettiva, venga tenuta, anche se non ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purché lo stesso venga poi esaminato nella relativa serie di procedimenti, celebrati in continuità. 3. Poste tali coordinate, deve poi considerarsi che, nel caso in esame, l’udienza innanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero, è stata celebrata in modalità definita da remoto, secondo la disciplina recata dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e succ. modd. aggiornato dal D.L. n. 23 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28 del 2020, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. n. 70 del 2020 . Il comma 12, della norma suddetta prescrive, con riferimento al periodo di emergenza in cui è ricompresa la data dell’8 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 146 bis, commi 3, 4 e 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Il successivo comma 12 bis, stabilisce, inoltre, che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia i primi due provvedimenti del direttore generale della DGSIA sono intervenuti il 20 marzo e il 21 maggio 2020 . Il requisito essenziale del relativo procedimento è costituito dalla garanzia che lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, a tal fine essendo compito del giudice di far comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. Nell’indicata prospettiva, risulta altresì dagli atti che l’udienza di convalida e di celebrazione del giudizio direttissimo era stata programmata, da remoto, mediante l’impiego della piattaforma Teams. Intanto, P.R. , al momento dell’arresto e in vista dell’udienza di convalida, era stato collocato, su disposizione del Pubblico ministero, agli arresti presso la sua abitazione. Tale dato avrebbe dovuto - e deve - essere tenuto in primaria considerazione, in quanto, come espressamente precisa l’art. 83, comma 12 bis, cit., i difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore mentre, in caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’art. 284 c.p.p., comma 1, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile, e in tal caso l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente . Nella fattispecie esaminata, quindi, trattandosi di arrestato in flagranza collocato agli arresti domiciliari, competeva al difensore di attestarne l’identità e la partecipazione dell’arrestato avrebbe dovuto avvenire dalla medesima postazione in cui si collegava il difensore. Sotto altro concorrente, ma non secondario aspetto, non andava, nè va obliterato che l’art. 146 bis disp. att. c.p.p., comma 5, richiamato per la sua applicazione, sia pure nei limiti della compatibilità, dall’art. 83, comma 12, cit., stabilisce, con affermazione avente una chiara valenza generale, che il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. 4. Acclarati i suesposti elementi, si muove dal presupposto che la disciplina di natura emergenziale emanata per consentire il sicuro e, nei limiti del possibile, completo compimento delle scansioni processuali nella persistenza del rischio pandemico da COVID 19 esige, necessariamente, la leale collaborazione di tutti i soggetti chiamati a partecipare all’attività giurisdizionale e una ragionevole e coerente duttilità applicativa quante volte sia necessario adattare i concetti giuridici dettati per l’attività processuale da espletarsi in presenza all’attività processuale da espletarsi invece da remoto, in particolare mediante lo svolgimento dell’udienza a distanza, a cui la partecipazione è assicurata da collegamenti telematici interattivi. 4.1. In questo alveo, lo specifica attività costituita dalla presentazione dell’arrestato all’udienza virtuale ex art. 558 c.p.p., innanzi al giudice del dibattimento per la convalida e la celebrazione del giudizio direttissimo dell’indagato arrestato e poi collocato in detenzione domiciliare si profila potersi ritenere perfezionata quando il pubblico ministero nell’ipotesi, qui rilevante, di cui al comma 4, della norma , dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida al giudice, non potendo trarre fisicamente l’arrestato al cospetto del giudice procedente, fornisce tempestivamente all’ufficio di quest’ultimo tutte le informazioni e le coordinate logistiche per consentire l’utile instaurazione dei collegamenti necessari all’apertura dell’udienza virtuale, essendo poi rimesso all’attività del giudice del dibattimento disporre, attraverso la sua struttura organizzativa, la concreta attivazione dei collegamenti finalizzati all’udienza nel termine di legge, comunque in continuità con l’eventuale attività processuale della stessa natura già in corso. L’apertura dell’udienza e la conseguente progressiva attivazione del collegamento telematico, una volta che l’attività propedeutica corrispondente alla presentazione si sia verificata, valgono quindi a perfezionare il fatto giuridico previsto dall’art. 558 c.p.p., comma 4. Inoltre, nel caso di richiesta di convalida e celebrazione del giudizio direttissimo riferita a soggetto arrestato e collocato presso la sua abitazione, il fatto che, per legge, tale indagato debba essere identificato da parte del suo difensore e debba partecipare all’udienza dalla medesima postazione da cui il difensore si collegar determina che l’instaurazione da parte del giudice, all’apertura dell’udienza, del collegamento con il difensore integri di per sé la costituzione del collegamento con il suo assistito, indipendentemente dal momento in cui l’indagato dia riscontro della sua presenza nel sito, ormai attivo presenza da quel momento assicurata già dall’equiparazione normativa del sito in collegamento con l’aula di udienza. Del resto, diversamente opinando, in fattispecie qual è quella in esame, il perfezionamento della presentazione nell’udienza virtuale si troverebbe rimesso - in evidente contrasto con la natura forzosa dell’attività che la connota all’unilaterale determinazione dell’indagato di rispondere alla richiesta di collegamento quando ritiene, con minore o maggiore tempestività. 4.2. Applicando il principio esposto al caso di specie, il Collegio ritiene che, per le evidenziate caratteristiche della condizione dell’arrestato, con l’apertura dell’udienza e l’attivazione del collegamento con il difensore di P. alle ore 11 19 dell’8 giugno 2020, la presentazione di quest’ultimo si sia perfezionata nel termine, stabilito dall’art. 558 c.p.p., comma 4, di quarantotto ore dall’arresto, avvenuto il omissis , alle ore 11 20. Certo, il fatto che il Pubblico ministero avesse compiuto l’attività propedeutica, con la trasmissione degli atti, soltanto alle ore 10 57 dell’8 giugno 2020 poteva aver determinato l’esigenza di forte accelerazione dell’attività successiva onde garantire la presentazione nel rispetto del termine di legge ma l’efficienza dell’ufficio del giudice del dibattimento e la corrispondente leale collaborazione del difensore dell’arrestato avevano fatto sì che in tempo utile il collegamento per la celebrazione dell’udienza virtuale venisse approntato, l’udienza fosse aperta e il sito remoto fosse posto in collegamento con tempestività, assicurando la presentazione di P. nel rispetto della norma indicata. Pertanto, ha errato il Tribunale nel negare la convalida dell’arresto sulla base dell’unico, infondato punto esaminato. 5. L’approdo comporta l’annullamento dell’ordinanza, nella parte in cui essa è stata impugnata, ossia in quella che ha negato la convalida dell’arresto. E, preso anche atto che non erano segnalate, nè emerse altre condizioni ostative alla convalida dell’arresto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. D’altro canto, il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria ragioni per le quali l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01 Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358 - 01 P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.