Nullo il provvedimento di revoca dell’indulto assunto con procedura de plano

Nel procedimento di revoca dell’indulto deve osservarsi quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p. dunque, il provvedimento assunto de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio e senza alcun avviso alle parti, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto.

Questa la decisione della Suprema Corte n. 813/21, depositata il 12 gennaio. Il Tribunale di Locri, nelle vesti di giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca del beneficio dell’indulto concesso all’odierno ricorrente mediante ordinanza del GIP. Contro tale provvedimento, la difesa del medesimo propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la revoca dell’indulto fosse stata disposta de plano , senza il rispetto delle procedure previste dagli artt. 666, comma 3, e 674 c.p.p., evidenziando che, mentre l’applicazione dell’indulto ex art. 672 c.p.p. rientra tra le ipotesi di procedimento de plano , la sua revoca va disposta a seguito di regolare procedimento di esecuzione . La Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso fondato , rilevando la nullità assoluta del provvedimento impugnato per via del mancato avviso alle parti e della mancata fissazione dell’udienza di comparizione. A tal proposito, la Corte ribadisce che nel procedimento per la revoca dell’indulto, disciplinato dall’art. 674 c.p.p., si debba osservare quanto stabilito dall’art. 666 stesso codice , il quale risponde alla finalità di regolare la forma dei procedimenti dinanzi a quel giudice, stabilendo la procedura de plano solo in caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge” oppure di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. Da ciò deriva che il provvedimento assunto de plano dal giudice dell’esecuzione, senza fissare l’udienza in camera di consiglio e violando il contraddittorio fuori dai casi previsti dalla legge , è affetto da nullità generale e assoluta . Non risultando nel caso di specie la fissazione della suddetta udienza e nemmeno la notifica di alcun avviso alle parti, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e rinvia gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 novembre 2020 – 12 gennaio 2021, n. 813 Presidente Boni – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Locri, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, disponeva la revoca del beneficio dell’indulto concesso a C.B.P. , nella misura di mesi 3 e giorni 15 di reclusione ed Euro 70,00 di multa, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 16/10/2006 in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Torino in data 15/12/2004, definitiva in data 8/01/2005. 2. Avverso detto provvedimento C. propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 666, 674 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c . Lamenta la difesa che la revoca dell’indulto è stata disposta de plano, omettendo l’osservanza delle regole di cui agli artt. 666 c.p.p., comma 3 e art. 674 c.p.p Rileva che mentre rientra tra le ipotesi di procedimento de plano l’applicazione dell’indulto di cui all’art. 672 c.p.p., comma 1, tra le stesse non è inclusa la revoca del beneficio, prevista dal diverso art. 674, comma 1 cit. codice, che pertanto deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 666 c.p.p Il provvedimento impugnato è, quindi, affetto, secondo il difensore, da nullità assoluta, comportando l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost. e L. n. 241 del 2006, art. 3 in merito in particolare all’individuazione della data di commissione del fatti di reato a fondamento della revoca. Evidenzia che tale data non è fissata in modo esatto, considerato, invero, che il fatto più grave viene indicato come commesso in data omissis o data anteriore e prossima . Il difensore per tali motivi insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, pregiudiziale ed assorbente rispetto alle ulteriori censure. Invero, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione revochi la concessione dell’indulto con procedura de plano , senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, Rv. 245574 , nonché anche alla citazione del condannato si vedano Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Rv. 257477 Anzaloni, anche se relativa alla diversa, ma assimilabile, ipotesi di riduzione dell’indulto riconosciuto in eccesso, e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, Amato, nella cui motivazione la Corte precisa che la sanzione processuale di cui all’art. 179 c.p.p. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell’insieme di adempimenti che consente all’imputato, all’indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione . La giurisprudenza consolidata di questa Corte è, difatti, nel senso che nel procedimento per la revoca dell’indulto, disciplinato dall’art. 674 c.p.p., si debba osservare quanto stabilito dall’art. 666 cit. codice. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ovvero di mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi . Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio e con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 suddetto articolo, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 c.p.p., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere senza formalità a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4 , è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della decisione impugnata Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 in senso conforme Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 e Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv. 242477 . Nullità assoluta, ex art. 178 c.p.p., lett. c e ex art. 179 c.p.p., comma 1, perché attinente sia alla partecipazione del difensore, che non è stato posto in grado di partecipare all’udienza in un caso in cui ne è obbligatoria la sua presenza, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4, sia all’omessa citazione del condannato, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3. Orbene, nel caso in esame, dagli atti non risulta esservi stata la fissazione dell’udienza ed essere stato notificato alcun avviso alle parti. Si impone, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Locri. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Locri.