In tema di criminalità organizzata, la deroga alla sospensione dei termini durante il periodo feriale vale solo per la fase delle indagini preliminari

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui nei procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale ex art. 21-bis d.l. n. 306/1992, che si riferisce anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari emessi, vale solo per la fase delle indagini preliminari.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 439/21, depositata l’8 gennaio. La Sezione del riesame presso il Tribunale di Caltanissetta respingeva l’appello proposto dall’indagato contro il provvedimento con cui il GUP aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere a lui applicata su richiesta del P.M., a causa della particolare complessità del giudizio. Contro tale decisione, l’indagato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione dell’art. 240- bis disp. att. c.p.p. e la conseguente nullità della decisione impugnata, poiché il procedimento incidentale era stato trattato nel periodo feriale nonostante la formale eccezione del difensore in tal senso. La Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso fondato , richiamando l’orientamento secondo cui nei procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall’art. 21- bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356 – che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali, come appunto le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari emessi – vale solo per la fase delle indagini preliminari . Tenendo conto che nel caso concreto il procedimento nei confronti del ricorrente non si trovava più nella fase delle indagini preliminari ma in quella del giudizio, essendo stato l’imputato già ammesso al rito abbreviato , gli Ermellini ritengono operante la sospensione dei termini e, dunque, l’udienza non poteva essere celebrata. Da ciò consegue che la fissazione dell’udienza camerale nel corso del periodo feriale e la sua trattazione in assenza della difesa che ne aveva tempestivamente eccepito l’irritualità , determina la nullità denunciata. Segue l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021, n. 439 Presidente Imperiali – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, sezione del riesame, ha respinto l’appello proposto dalla difesa di B.C. avverso il provvedimento emesso dal GUP del Tribunale di Caltanissetta con cui è stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato, secondo il disposto di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, in ragione della particolare complessità del giudizio. 2. Propone ricorso l’indagato deducendo 2.1 violazione della legge processuale e in particolare dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 C c.p.p. del provvedimento impugnato, in quanto il procedimento incidentale è stato trattato nel periodo feriale, nonostante la formale eccezione della difesa sul punto. L’appello aveva ad oggetto il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare adottato nel corso del giudizio abbreviato. Per respingere l’eccezione circa l’indebita fissazione del procedimento in periodo feriale, in assenza di richiesta della difesa e in presenza di contestuale richiesta di rinvio, il tribunale ha richiamato l’art. 240 bis disp. att. c.p.p., comma 2 in forza del quale la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. E tuttavia la detta disposizione si riferisce ai termini processuali nella fase delle indagini preliminari e non anche quando, come nel caso di specie, il processo è già nella fase del giudizio, essendo l’imputato stato ammesso al giudizio abbreviato. 2.2 Violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione della ordinanza emessa dal GIP in assenza di adeguata motivazione. Considerato in diritto 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l’esame del secondo. L’appello ex art. 310 c.p.p. ha per oggetto un provvedimento adottato a norma dell’art. 304 c.p.p., comma 2 nel corso di giudizio abbreviato. Giova ricordare che secondo consolidato orientamento nei procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 21 bis conv. con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali, come appunto le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari emessi - vale solo per la fase delle indagini preliminari. In un caso analogo a questo, facendo applicazione della detta disposizione questa Sezione ha precisato che la sospensione non può, operare per l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza con la quale il tribunale abbia sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Sez.2, Ordinanza n. 44209 del 12/10/2005 Rv.233318 . L’ordinanza citata richiama anche la motivazione della pronuncia delle Sezioni unite n. 12 del 26 giugno 1996, Giammaria, da cui risulta che la differente disciplina riservata ai procedimenti incidentali de libertate nelle altre fasi - non soggetti alla norma derogatoria in esame - trova ragione proprio nei caratteri peculiari della fase preliminare il tutto secondo una ragionevole e plausibile scelta del legislatore. Poiché il procedimento nei confronti del B. non era più pendente nella fase delle indagini preliminari, ma nella fase del giudizio, in quanto l’imputato era già stato ammesso al rito abbreviato, deve ritenersi operante la sospensione dei termini e, per l’effetto, l’udienza non poteva essere celebrata. Ne consegue che la fissazione dell’udienza camerale durante il periodo feriale e la sua trattazione in assenza della difesa, che ne aveva tempestivamente eccepito l’irritualità, chiedendo un rinvio a data non compresa nel detto periodo, ha determinato la nullità denunciata. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo relativo al merito della decisione assunta. Si impone di conseguenza l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta che in diversa composizione procederà a nuovo giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp att c.p.p., comma 1 ter.