L’allaccio abusivo tramite un cavo visibile è sufficiente per riconoscere l’uso del mezzo fraudolento

Confermata la condanna per due uomini, che hanno realizzato un allaccio abusivo per avere l’energia elettrica in casa. L’impiego di un cavo ben visibile non può escludere il riconoscimento dell’uso di un mezzo fraudolento.

L’utilizzo di un cavo – facilmente individuabile – per effettuare l’ allaccio abusivo alla rete Enel è comunque sufficiente per riconoscere l’uso del mezzo fraudolento nella realizzazione del furto di energia elettrica. Cassazione, sentenza n. 54/21, sez. V Penale, depositata oggi . Ricostruita la vicenda, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dei due uomini sotto processo. Consequenziale la condanna , sia in primo che in secondo grado, per il reato di furto – di energia elettrica sottratta alla rete gestita da Enel e utilizzata in una casa –, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento. Col ricorso in Cassazione, però, il legale dei due imputati contesta l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento , ponendo in evidenza, invece, l’assenza di stratagemmi idonei a celare la condotta appropriativa, consistita nell’allaccio diretto alla rete elettrica , allaccio compiuto a mezzo di un cavo visibile . Per i giudici del Palazzaccio, però, la linea difensiva, per quanto plausibile, non regge, e non è sufficiente a mettere in discussione la pronuncia di condanna emessa in secondo grado. In premessa i magistrati ricordano che la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale . Così si è affermato che nel reato di furto l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità ed essa è stata ravvisata tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare scaltra, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa, di operazione improntata ad astuzia e scaltrezza di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose . Tirando le somme, la frode è integrata da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e l’artificio, a sua volta, è espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose . E tali caratteristiche sono pienamente rinvenibili nell’uso di un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete di distribuzione , osservano dalla Cassazione, riconoscendo, in questa vicenda, l’uso del mezzo fraudolento . Difatti, secondo i magistrati, è indubitabile che i due imputati abbiano escogitato uno stratagemma ingegnoso – per quanto non singolare – al fine evidente di appropriarsi dell’energia elettrica, fatta confluire, attraverso un collegamento diretto, a mezzo di un cavo, dalla rete Enel fino allo stabile in cu vivevano, condotta evidentemente idonea a sorprendere la normale vigilanza dell’ente erogatore del servizio che, per forza di cose, non ci si può attendere che si realizzi se non con accessi periodici ai siti di distribuzione dell’energia . Invece, per la ricorrenza della frode non è richiesto che debba essere reso più elevato – mediante una condotta aggiuntiva – il grado di difficoltà della scoperta dell’inganno .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 ottobre 2020 – 4 gennaio 2021, n. 54 Presidente Catena – Relatore Belmone Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva ritenuto Ra. Pu. e An. Po. colpevoli di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, di energia elettrica, sottratta alla rete gestita da Enel distribuzione s.p.a., condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per il solo Po 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore, il quale svolge un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 625 comma 1 n. 2 cod. e correlato vizio della motivazione, perché mancante e illogica. Denuncia che la Corte di appello ha ravvisato erroneamente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento in assenza di stratagemmi idonei a celare la condotta appropriativa, consistita, nel caso di specie, dall'allaccio diretto alla rete elettrica a mezzo di un cavo visibile. Conclude per l'improcedibilità del reato per mancanza della condizione di procedibilità. Considerato in diritto 1. I ricorsi non sono fondati. 2. La questione posta dai ricorrenti - riguardante la configurabilità della circostanza aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell'art. 6 25 c.p. in fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante - è stata risolta in modo non uniforme dalla giurisprudenza. 2.1. In alcune pronunce, infatti, si è escluso che una tale condotta integri la suddetta aggravante Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002 PG in procomma Fiorentino, Rv. 221248 in altre, è stata, invece, riconosciuta la tipicità del fatto Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic ed altri, Rv. 231400 Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in procomma Favasuli, Rv. 2524580 e da ultimo, Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019 Ud. dep. 2020 , Cigna, Rv. 278307 mentre, alcune altre pronunce hanno ricondotto una tale fattispecie alla diversa ipotesi della violenza sulle cose Sez. 4, n. 23660/13 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190 . 2.2. Orbene, è noto che - secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza nella sua composizione più autorevole - la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale. Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974 . Si è così affermato che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Essa è stata ravvisata tutte le volte che l'attività preparatoria al reato sia tale da risultare 'scaltra', idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore Sez. 3 - n. 54185 del 12/09/2018 , Rv. 275297 , per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288 , di operazione improntata ad astuzia e scaltrezza di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 c.comma dep. 2015 Rv. 262669 Sez. 4 - , n. 10041 del 06/12/2018 dep. /2019 , Rv. 275271 , violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215 . 2.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e condividendo l'interpretazione che si è affermata nella giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale la frode è integrata da un artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede, e l'artificio, a sua volta, è espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose Sez. 5 - n. 5055/2019 cit , ritiene il Collegio che siffatte caratteristiche siano pienamente rinvenibili nell'uso di un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete di distribuzione, e che correttamente i giudici di merito abbiano ravvisato in tale condotta la circostanza di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen E' indubitabile, infatti, che, nel caso scrutinato, i ricorrenti abbiano escogitato uno stratagemma ingegnoso - per quanto non singolare - al fine evidente di appropriarsi dell'energia elettrica, fatta confluire, attraverso un collegamento diretto, a mezzo di un cavo, dalla rete Enel fino allo stabile nel quale vivevano, condotta evidentemente idonea a sorprendere la normale vigilanza dell'Ente erogatore del servizio che, per forza di cose, non ci si può attendere che si realizzi se non con accessi periodici ai siti di distribuzione dell'energia. 2.4. Non è, invece, richiesto che, per la ricorrenza della frode, debba essere reso più elevato — mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno. In tal senso, non è condivisibile l'opposto orientamento giurisprudenziale, ricordato dal ricorrente Sez. 5, n. 7800, dell' 11/01/2002, Fiorentino, riv .221248 , il quale richiede che, per la sussistenza della aggravante, resti dimostrato l'uso di un accorgimento da parte dell'agente atto ad occultare la rilevazione dell'allacciamento abusivo. 2.5. La condotta dei ricorrenti, per le circostanze di fatto, induce a ritenere la configurabilità dell'aggravante, per come poc'anzi ricostruita nei sui caratteri e finalità, ferma, peraltro, la possibilità che la condotta integri anche l'aggravante della violenza sulle cose, comunque non contestata nel caso di specie. 3. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.