Misure alternative e stato di salute del condannato: i presupposti necessari alla luce della normativa COVID

La Corte di Cassazione ribadisce che in base agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 29/2020, per la concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare e del differimento della pena per motivi di salute, per ragioni connesse all’attuale emergenza epidemiologica, è necessario acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui il reato è stato commesso e quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre alla consultazione del Presidente della Giunta regionale ai fini della valutazione della situazione sanitaria locale e all’acquisizione di informazioni da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35772/20, depositata il 14 dicembre. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari disponeva la revoca del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare concessa all’attuale ricorrente a causa dell’influenza che un eventuale contagio da COVID-19 avrebbe potuto produrre sulle sue precarie condizioni di salute. Il Tribunale motivava la decisione per il fatto che le condizioni di salute del recluso si fossero ormai stabilizzate e risultassero dunque compatibili con il regime carcerario previgente. Lo stesso propone ricorso per cassazione, sostenendo l’incongruità del percorso argomentativo adottato dal Giudice in vista della revoca della misura. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , ribadendo che il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario , ove si inseriscono le problematiche connesse all’attuale emergenza sanitaria, debba formularsi in base ad un bilanciamento concreto delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato. In tale contesto, è necessario garantire che, in qualsiasi momento della restrizione, l’offerta terapeutica sia adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del condannato, evitando che la prosecuzione dello stato detentivo possa porsi quale elemento di potenziale aggravamento delle patologie che, nel caso di specie, vanno valutate anche alla luce dell’emergenza epidemiologica dettata dal COVID-19 . Ciò posto, la Suprema Corte rileva che il Giudice non ha adeguatamente valutato l’incidenza della suddetta situazione emergenziale sullo stato di salute del ricorrente inoltre, sottolinea che in base agli artt. 2 e 3 del d. l. n. 29/2020, che delineano la procedura indispensabile per la concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare e del differimento della pena per motivi di salute, per ragioni connesse al COVID-19, è necessario il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo presso cui il reato è stato commesso e quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo . Inoltre, sempre in base a tali disposizioni, risulta necessaria anche la consultazione del Presidente della Giunta regionale circa la situazione sanitaria locale, nonché l’ acquisizione di informazioni da parte del DAP . Ora, la Corte rileva che di tutto ciò non vi è traccia nella pronuncia impugnata. Per questo motivo e alla luce, tra l’altro, del recente intervento della Corte Costituzionale in materia, gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata e rinviano gli atti al Tribunale di Sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 novembre – 14 dicembre 2020, n. 35772 Presidente Casa – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 22/05/2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari - decidendo D.L. 10 maggio 2020, n. 29, ex art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 - disponeva la revoca del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per la durata di dieci mesi, che era stato concesso a F.R. con provvedimento del 16/04/2020, in conseguenza dell’influenza che un eventuale contagio, relativo all’emergenza sanitaria di COVID-19, avrebbe potuto produrre sulle precarie condizioni di salute del recluso. Il provvedimento di concessione della misura alternativa alla detenzione successivamente revocata, a sua volta, era stato adottato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari durante la detenzione patita da F. presso la Casa circondariale di Nuoro. Il provvedimento di revoca veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari D.L. n. 29 del 2020, ex art. 3, sull’assunto che le condizioni di salute di F. - che risultava affetto da concomitanti patologie, gastriche e cardiologiche, per le quali ultime aveva subito un intervento di angioplastica - si erano stabilizzate e risultavano compatibili con il regime carcerario previgente, anche in considerazione della possibile allocazione del condannato presso la Casa circondariale di Catanzaro quest’ultima struttura penitenziaria, in particolare, era stata individuata dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e veniva ritenuta idonea ad assicurare al condannato un supporto terapeutico adeguato alle sue condizioni nosografiche. 2. Avverso questa ordinanza F.R. , a mezzo dell’avv. Gabriele Celesti, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, D.L. n. 29 del 2020, artt. 2 e 3, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con un percorso argomentativo incongruo, che si limitava a richiamare apoditticamente gli esiti degli accertamenti sanitari ai quali il condannato era stato sottoposto, trascurando la particolare complessità della sua situazione patologica. Non si era, pertanto, tenuto conto della gravità delle patologie, gastriche e cardiologiche, conclamate e risalenti, che affliggevano F. , che risultavano attestate dalla documentazione sanitaria acquisita, imponendo di ritenere il regime carcerario incompatibile con le sue condizioni di salute, anche alla luce dell’emergenza sanitaria di COVID-19, su cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari non si era soffermato, nonostante avesse disposto la revoca della misura alternativa precedentemente concessa al ricorrente D.L. n. 29 del 2020, ex art. 3. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da F.R. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In via preliminare, si ritiene indispensabile inquadrare il tema censorio oggetto di vaglio nel più ampio contesto del giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, nel cui ambito si inseriscono le problematiche connesse all’emergenza sanitaria di COVID-19, per risolvere le quali veniva adottato il D.L. 10 maggio 2020, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2020, n. 72. Deve, in proposito, rilevarsi che questa Corte, intervenendo ripetutamente sul tema in esame, ha affermato che il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, che può essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione patita dal recluso Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, A., Rv. 276158-01 . Si è, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime carcerario con altra misura meno afflittiva non richiede necessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, più semplicemente, assicurare che in ogni momento della restrizione patita l’offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del condannato e dovendosi, al contempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie, con una valutazione da operarsi in concreto e - nel nostro caso - alla luce dell’emergenza sanitaria di COVID-19, su cui ci si doveva confrontare nel rispetto della sequenza procedimentale disciplinata dal D.L. n. 29 del 2020, artt. 2 e 3 situazione emergenziale, questa, che non appare adeguatamente valutata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e che non rende decisiva l’individuazione della Casa circondariale di Catanzaro, come possibile allocazione di F. . Non si può, pertanto, non ribadire che, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27 e 32 Cost., la valutazione sull’incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del recluso ovvero sulla possibilità che il mantenimento della detenzione di una persona ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante deve essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni nosografiche e di detenzione del condannato verifica clinica, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione concreta, è possibile assicurare al carcerato, tenuto conto delle patologie che lo affliggono, nel valutare le quali non si può non tenere conto della possibile influenza su di esse dell’emergenza sanitaria di COVID-19. 3. In questa cornice, si inseriscono le previsioni del D.L. n. 29 del 2020, artt. 2 e 3, della cui applicazione si controverte, che prevedono una sequenza procedimentale predeterminata, ritenuta indispensabile per potere concedere le misure alternative della detenzione domiciliare e del differimento della pena per motivi di salute, per ragioni connesse all’emergenza sanitaria di COVID-19. D.L. n. 29 del 2020, art. 2, in particolare, nel suo comma 1, prescrive l’acquisizione dei pareri del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo . Tali pareri, a loro volta, devono essere correlati, secondo quanto previsto dal comma 2 della stessa disposizione, alla consultazione del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e all’acquisizione di informazioni da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria . Alla luce di questi parametri normativi, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Sassari non appare congruo, atteso che, a fronte della conclamata gravità delle patologie, gastriche e cardiologiche, di F.R. - che andavano correlate all’emergenza sanitaria di COVID-19, in linea con il precedente provvedimento del 16/04/2020 -, nell’ordinanza in esame ci si limitava ad affermarne la compatibilità con il regime carcerario, senza verificare se l’eventuale detenzione del condannato fosse concretamente compatibile con le infermità da cui risultava affetto, tenuto conto dei rischi di un possibile contagio pandemico. Sul punto, non sussistendo precedenti in termini in grado di fare chiarezza sulla questione ermeneutica oggetto di vaglio, si ritiene opportuno richiamare, su un piano generale, il seguente principio di diritto La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall’altro, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all’autorità amministrativa Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Calì, Rv. 272184-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010, Forastefano, Rv. 248166-01 . D’altra parte, se così non fosse, si trascurerebbero le ragioni per le quali era stato disposto l’originario differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare nei confronti di F. , il cui vaglio postulava una verifica sull’incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del ricorrente, effettuata in concreto e alla luce della situazione epidemiologica, connessa all’emergenza pandemica, del luogo di possibile allocazione del condannato. Nè è dubitabile che la verifica di compatibilità non poteva essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in termini di astratta idoneità dei presidi sanitari fruibili dal detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma doveva essere eseguita, come affermato da questa Corte in un risalente ma illuminante intervento chiarificatore, tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, implicando un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478-01 . In questo contesto, non può ritenersi soddisfacente il riferimento alla possibile allocazione del detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro, atteso che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ometteva di verificare quale fosse la situazione epidemiologica catanzarese, consultando preventivamente il Presidente della Giunta della Regione Calabria, come peraltro prescritto dal combinato disposto del D.L. n. 29 del 2020, art. 2, comma 2, e 3, comma 2, allo scopo di esprimere un giudizio di compatibilità concreta adeguato rispetto al quadro nosografico di F. . Basti, in proposito, richiamare il passaggio conclusivo del provvedimento censurato, in cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari - senza dare conto della situazione epidemiologica catanzarese connessa all’emergenza sanitaria di COVID-19 - osservava che in relazione alle patologie di cui il soggetto è portatore, si ritiene opportuno che il F. sia ospitato in struttura penitenziaria con offerta specialistica di Sezione ed Assistenza Intensificata e che, per tale ragione, è stata individuata la c.c. di Catanzaro, sede idonea anche per alcuni accertamenti sanitari . 3.1. A tali considerazioni deve aggiungersi che una lettura sistematicamente orientata della sequenza procedimentale prefigurata dal D.L. n. 29 del 2020, artt. 2 e 3, induce a ritenere non condivisibile l’opzione ermeneutica posta a fondamento del provvedimento impugnato, pur argomentato pregevolmente dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, atteso che tale disciplina veniva introdotta per risolvere i problemi di compatibilità carceraria dei soggetti, detenuti per reati di particolare allarme sociale, le cui condizioni di salute si ponevano in termini estremamente problematici rispetto all’emergenza sanitaria di COVID-19. Si consideri, in proposito, che, secondo quanto affermato nel preambolo del D.L. n. 29 del 2020, per giustificare l’adozione di tale provvedimento normativo, si richiamava la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis . Nella stessa direzione ermeneutica, del resto, si muove il recente intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza 4 novembre 2020, nel sancire la legittimità del D.L. n. 29 del 2020, art. 2, evidenziava che l’intento del legislatore è quello di imporre ai giudici che abbiano concesso la detenzione domiciliare in surroga o il differimento della pena ex art. 147 c.p., per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’obbligo di periodiche e frequenti rivalutazioni della persistenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura, sulla base anche della documentazione che la disposizione censurata impone loro di acquisire . Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che la valutazione del Tribunale di sorveglianza di Sassari - effettuata D.L. n. 29 del 2020, ex artt. 2 e 3, - sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute di F.R. doveva tenere conto sia dell’astratta idoneità dei presidi sanitari fruibili dal detenuto all’interno del circuito penitenziario sia dell’adeguatezza concreta del percorso trattamentale apprestato per assisterlo nelle sue esigenze terapeutiche nel valutare quest’ultimo profilo, al contempo, occorreva tenere conto della situazione epidemiologica, connessa all’emergenza sanitaria di COVID-19, del territorio di possibile allocazione del detenuto, che doveva essere vagliata attraverso la consultazione del Presidente della Giunta della Regione, espressamente prevista dall’art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, dello stesso decreto. 4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.