Non può recarsi in udienza per astensione causa COVID: doverosa la nomina da parte del difensore di un sostituto processuale

Laddove l’Ordine degli Avvocati abbia proclamato l’astensione dalle udienze, sia civili che penali, per cause connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, come avvenuto nel caso di specie esaminato dalla S.C, il difensore può sempre designare un sostituto processuale del foro locale, anche con delega orale.

L’indagato ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Con il ricorso, l’indagato ha lamentato la celebrazione dell’udienza camerale da parte del Tribunale, nonostante l’Ordine degli Avvocati di Napoli avesse proclamato l’astensione da tutte le udienze civili e penale per l’emergenza COVID-19 . L’aumento dei casi aveva infatti impedito al difensore del foro di Roma di recarsi presso il Tribunale di Napoli e di nominare un sostituto processuale del foro localo, determinando così una nullità per la mancata assistenza dell’indagato. Ritenuto inammissibile il ricorso, al Suprema Corte ricorda che il carattere locale dell’astensione dalle udienze ne impedisce l’esportazione in circondari e distretti diversi in assenza delle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al Ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall’astensione . Inoltre, prosegue la Corte, la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega orale ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 r.d.l. n. 1578/1933, convertito dalla l. n. 36/1934, per effetto della l. n. 247/2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense . Per quanto riguarda, poi, la richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata ai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del codice di autoregolamentazione dalle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo PEC alla cancelleria del giudice procedente . Ebbene, la Cassazione ha ritenuto applicabili al caso di specie tali principi, atteso che il difensore apparteneva ad un distretto diverso da quello dove era stata proclamata l’astensione e, dunque, avrebbe potuto nominare, anche con delega ora, un sostituto processuale del foro locale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 ottobre – 1 dicembre 2020, n. 34016 Presidente Sarno – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/03/2019, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di G.C. , nella qualità di legale rappresentante della Gordame s.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 18/11/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui all’art. 679 c.p. e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.C. , nella qualità di legale rappresentante della Gordame s.r.l., a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p. e art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c , in relazione all’art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost Argomenta che il Tribunale di Napoli aveva celebrato l’udienza camerale del 05/03/2020, pur in assenza del difensore dell’indagato, nonostante il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli avesse proclamato, in data 02/03/2020 l’astensione da tutte le udienze civili e penali della Corte di appello di Napoli e della circoscrizione del Tribunale di Napoli dal 3 al 11 marzo 2020 per l’emergenza COVID 19 l’aumento dei casi di contagio in Campania aveva impedito al difensore dell’indagato, del foro di Roma, di recarsi presso il Tribunale di Napoli e/o di nominare un sostituto processuale del foro locale la celebrazione dell’udienza da parte del Tribunale del riesame aveva determinato una nullità per la mancata assistenza dell’imputato ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c . Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. Costituiscono principi di diritto consolidato le seguenti affermazioni il carattere locale dell’astensione dalle udienze ne impedisce l’esportazione in circondari e distretti diversi in assenza delle condizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati , che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al Ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall’astensione cfr Sez.5, n. 5681 del 16/11/2018, dep.05/02/2019, Rv.275135 - 01 . la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega orale ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 2, come interpretato alla luce della tacita abrogazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, conv. dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della L. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense. Sez.2, n. 57832 del 15/11/2018,Rv.275067 - 01 la richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente Sez.2, n. 4655 del 08/01/2020, Rv.277800 - 01 . Nella specie, trovano applicazione i suesposti principi, atteso che il difensore del ricorrente apparteneva a distretto diverso da quello ove era stata proclamata l’astensione dalle udienze egli, inoltre, avrebbe potuto nominare, anche con delega orale, un sostituto processuale del foro locale per partecipare all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale, avrebbe potuto, anche a mezzo di posta elettronica, dichiarare l’astensione dall’udienza. Tanto non avveniva e, pertanto, in difetto di una richiesta di rinvio per adesione all’astensione dall’udienza, risulta insussistente la dedotta violazione di legge. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.