Dove deve essere presentato il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame?

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione l’art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34057/20, depositata il 1° dicembre decidendo sul ricorso proposto avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Pistoia aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti di un’indagata per il reato di riciclaggio. La difesa ha lamentato, tra gli altri motivi, il mancato rispetto del termine di cui agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10, c.p.p. in quanto l’udienza di riesame fissata dinanzi al Tribunale per il 12/03/2020 era stata differita al successivo 26/03 nonostante il d.l. n. 11/2020 avesse espressamente escluso dal rinvio i procedimenti riguardanti le misure cautelari e il difensore avesse comunicato la volontà che il ricorso fosse trattato senza dilazione. Il ricorso si rivela inammissibile. Occorre infatti sottolineare che il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 26/03/2020 del Tribunale di Pistoia - sez. riesame è stato depositato il 15/05/2020 al Tribunale di Firenze nel ricorso medesimo si precisava che l’ordinanza del riesame è pervenuta per mail al ricorrente il 2/05/2020, ma la trasmissione del ricorso dall’Ufficio giudiziario di Firenze a quello di Pistoia ha fatto sì che qui esso sia pervenuto il 20/05/2020, quindi dopo la scadenza del termine di rito. La questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite con l’informazione provvisoria emessa a seguito dell’udienza del 24/09/2020 hanno affermato che il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato , non trovando applicazione l’art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p. . Precisa inoltre il Collegio che è inconferente il richiamo alla richiesta della difesa di trattare il ricorso ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 20/2020. In tal modo infatti vi è stata una rinuncia alla sospensione del decorso dei termini della procedura cautelare e la sospensione dei termini non può ritenersi nuovamente azionabile, e nella specie lo sarebbe peraltro sulla base di una mera presunzione, e sulla scorta della convenienza .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 ottobre – 1 dicembre 2020, n. 34057 Presidente Gallo – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 26/03/2020 dep. il 23/04/2020 il TRIBUNALE di PISTOIA - sez. riesame confermava il decreto di sequestro preventivo del GIP di PISTOIA in data 29.01 e 7.02.20 nei confronti di A.A. e di altro soggetto non ricorrente , indagata per riciclaggio capo j di imputazione nel proc. pen. 740/18 r.g.n. r. , di conti correnti bancari e postali e di beni immobili, mobili registrati, o denaro fino alla concorrenza dell’importo di Euro 4.006.286/11. Il procedimento penale prendeva le mosse dalla condotta di frode fiscale contestata con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017 a L.F. e a R.F. , rispettivamente rappresentante legale e gestore della FF OIL s.r.l Ad A. viene attribuito, quale legale rappresentante di I & amp G s.r.l., dopo aver ricevuto da FF OIL s.r.l. per l’anzidetto importo complessivo di Euro 4.006.286/11 carburante che era stato sottratto all’imposizione fiscale, di averlo monetizzato rivendendolo attraverso i propri distributori, e di averlo impiegato quale controvalore economico per l’acquisto di beni immobili - in particolare di due distributori di carburante - aventi il valore dichiarato di Euro 1.050.000. Questi ultimi erano stati a loro volta venduti a DPM FUEL s.r.l., società amministrata da A.A. , con atti ritenuti simulati a causa del prezzo dichiarato, e non corrisposto, di Euro 1.539.000. Infatti DPM FUEL s.r.l. si era limitata ad accollarsi un debito pregresso maturato dalla società venditrice FF OIL s.r.l. verso una terza società, DE LISO s.r.l., e non appariva in condizione di effettuare l’acquisto poiché non aveva neanche presentato dichiarazioni dei redditi, nè aveva mostrato di possedere risorse o introiti. La I & amp G s.r.l. figura, sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, aver ricevuto a credito notevoli quantitativi di carburante da FF OIL s.r.l., secondo una prassi insolita nel settore, che vede invece il pagamento effettuarsi alla consegna del singolo carico, o addirittura a monte, allorché il carico viene predisposto. 2. A. propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi - come primo, la violazione della legge processuale quanto al mancato rispetto ai fini della pronuncia in sede di riesame del termine di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10. L’udienza di riesame davanti al TRIBUNALE era stata fissata al 12/03/2020, ma poi era stata differita al 26 successivo, nonostante il D.L. n. 11 del 2020, avesse espressamente escluso dal rinvio i procedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, compresi quelli reali e nonostante il difensore avesse comunicato la volontà che il ricorso fosse trattato senza dilazione - come secondo, l’omessa motivazione del Collegio del riesame in ordine alla contestazione sulla autonoma valutazione da parte del GIP, che la ricorrente sostiene non esservi stata, della sussistenza degli indizi di reità e delle esigenze cautelari, avendo il GIP operato un mero copia/incolla dell’informativa della polizia giudiziaria - come terzo, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, e poste a base, unitamente ad altri elementi, dei provvedimenti di sequestro e di conferma dello stesso sequestro, poiché il 9/03/2020 il difensore aveva inoltrato istanza al P.M. di ascolto o di copia dei file dei colloqui captati, senza alcun seguito. Lo stesso difensore contesta la duplice argomentazione adoperata dal TRIBUNALE del riesame per disattendere tale motivo, fatto valere innanzi a esso, che cioè il P.M. non avrebbe alcun obbligo di mettere a disposizione i file anzidetti, bensì soltanto di sintetizzare il contenuto delle conversazioni intercettate, e che tale obbligo sussisterebbe solo se nella relativa richiesta difensiva sia stato specificato che ottenere i file servisse alla proposizione del riesame. Nel rilevare la contraddittorietà fra queste due asserzioni, la ricorrente rileva come aver negato il diritto di accedere alle intercettazioni utilizzate contro di lei integra una nullità a regime intermedio - come quarto, la violazione degli artt. 648 bis e 648 quater c.p., per avere il Collegio del riesame considerato come profitto confiscabile il corrispettivo che risulta pagato per l’intero quantitativo di carburante ceduto a I & amp G s.r.l. da L. , e avere in tal modo operato una confusione fra il presunto profitto del reato presupposto, commesso da soggetti diversi dalla ricorrente, e il profitto del delitto di riciclaggio, a lei contestato, quando solo quest’ultimo avrebbe legittimato la misura cautelare reale. La ricorrente osserva che neanche il TRIBUNALE pone in dubbio che I & amp G s.r.l. abbia corrisposto l’importo di 2.250.000 Euro a DE LISO s.r.l. quest’ultima, come si è detto, era la società cui FF OIL avrebbe ceduto il credito vantato verso la stessa I & amp G per la fornitura del carburante, e però ha ritenuto tale circostanza non rilevante, non essendovi la prova che la cessione di FF OIL a DE LISO s.r.l. sia avvenuta a titolo oneroso. Ciò tuttavia non inciderebbe sull’avvenuto pagamento a DE LISO da parte della società gestita da A. , ma riguarderebbe rapporti ed eventuali reati di natura fiscale cui ella sarebbe estranea se il pagamento è effettivamente avvenuto, ciò comporterebbe un notevole ridimensionamento del presunto profitto del reato di riciclaggio - come quinto, la violazione dell’art. 648 bis c.p., poiché il TRIBUNALE di PISTOIA ha ritenuta idonea la condotta contestata ad A. a integrare il delitto di riciclaggio, basandosi sulla circostanza che in tal modo avrebbe assicurato il conseguimento. profitto del reato fiscale presupposto. Ma tale idoneità secondo la difesa non sussisterebbe poiché non vi è stato alcun occultamento della provenienza illecita del carburante esso è stato al contrario ripartito fra i distributori clienti della I & amp G s.r.l., e quindi ha lasciato tracce, andando in una direzione opposta alla condotta tipica del reato contestato per la consumazione del riciclaggio non è sufficiente un mero meccanismo di ripulitura , bensì l’idoneità a recidere il legame col reato presupposto. La vendita del carburante da parte della società di A. e l’impiego del ricavato per acquistare immobili non hanno costituito ostacoli ovvero occultamento dell’ipotetica provenienza delittuosa del carburante medesimo, che comunque è stato pagato - come sesto, la violazione degli artt. 648 bis e 43 c.p., poiché il Collegio del riesame ha ritenuto sussistente il dolo eventuale del riciclaggio in capo all’indagata, avendo ella accettato il rischio della provenienza illecita del carburante, e ciò costituisce una motivazione apparente infatti le indagini escludono che un accertamento del genere sia stato effettuato - come settimo, la violazione degli art. 648 bis c.p., avendo il TRIBUNALE ritenuto la sussistenza quale reato presupposto dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, in realtà inesistente perché privo del dolo specifico della sottrazione dei beni alla esecuzione esattoriale, mentre invece l’imputazione individua la condotta di L. come mirata a evitare il sequestro preventivo come ottavo erroneamente indicato come nono , nuovamente la violazione dell’art. 648 bis c.p Riprendendo quanto già osservato a proposito del quinto motivo, la ricorrente ritiene immotivata la tesi del riesame della natura apparente della cessione del carburante da parte di A. ai distributori, e del contestuale accollo del debito della società da lei gestita nei confronti della DE LISO s.r.l. - come nono erroneamente indicato come decimo , la omessa motivazione sulla prospettazione difensiva di riduzione dell’importo complessivo da sottoporre a sequestro, proprio perché l’importo di Euro 4.006.286/11 non tiene conto dei pagamenti realmente effettuati da I & amp G s.r.l. nei confronti di DE LISO s.r.l 3. In data 18/08/2020 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva, che ribadisce quanto già prospettato col ricorso. All’udienza della Sezione feriale del 27/08/2020 questa S.C., ritenendo preliminare all’esame del ricorso la questione attinente alle modalità di computo del termine per impugnare nel caso in cui il ricorso sia presentato presso ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento, in ordine alla quale pendeva il giudizio delle Sezioni Unite proc. n. 2019/47505, udienza del 24/09/2020 , rinviava a nuovo ruolo. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Sezione il 2/10/2020 i difensori rilevano che, poiché l’ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA è stata depositata il 26/04/2020, in pendenza della sospensione dei termini processuali fino all’11/05/2020 a causa della pandemia, i termini per il ricorso per cassazione decorrevano dal 12 maggio, e quindi il ricorso medesimo è pervenuto tempestivamente al Giudice del provvedimento impugnato. Riprende quindi l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite per sostenere che se la ragione di essa era di superare disparità di trattamento, l’eventuale decadenza del ricorso le creerebbe, perché dipenderebbe da una interpretazione resa successivamente alla presentazione del ricorso, che al più dovrebbe valere per le impugnazioni depositate dopo la sentenza. Fa presente comunque che l’impugnazione è stata depositata quando gli spostamenti fra città erano fortemente sconsigliati, e vi era difficoltà a raggiungere uffici giudiziari e cancellerie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Riprendendo quanto già esposto in narrativa, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 26/03/2020 del TRIBUNALE di PISTOIA - sez. riesame è stato depositato il 15/05/2020 al TRIBUNALE di FIRENZE nel ricorso medesimo si precisa che l’ordinanza del riesame è pervenuta per mail al ricorrente il 2/05/2020, ma la trasmissione del ricorso dall’Ufficio giudiziario di FIRENZE a quello di PISTOIA ha fatto sì che qui esso sia pervenuto il 20/05/2020, dopo la scadenza del termine di rito. Sul punto, come si è ricordato, nel contrasto fra differenti orientamenti di singole sezioni, il giudizio era stato demandato alle Sezioni Unite. Oggetto di quest’ultimo è stato se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi di cui all’art. 582 c.p.p., comma 2 se, inoltre, in tale secondo caso, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto pervenuto nei termini di cui all’art. 311 c.p.p., comma 1, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito della trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o consolare di precedente deposito . 2. A seguito dell’udienza del 24/09/2020, la notizia di decisione è andata nel senso che il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione l’art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p. . Alla stregua della scansione temporale prima indicata, deve pertanto concludersi per la tardiva proposizione del ricorso, e quindi per la inammissibilità dello stesso. Non induce a differente conclusione quanto sostenuto nella memoria depositata nella cancelleria di questa Sezione in vista dell’udienza odierna se invero, ai sensi del D.L. n. 20 del 2020, art. 83, la difesa aveva chiesto la trattazione del riesame, come risulta dall’ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA, essa ha per questo rinunciato alla sospensione del decorso dei termini della procedura cautelare. La sospensione dei termini non può ritenersi nuovamente azionabile, e nella specie lo sarebbe peraltro sulla base di una mera presunzione, e sulla scorta della convenienza. Nè è sostenibile che l’esegesi delle Sezioni Unite sarebbe valida solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso essa è invero intervenuta a dirimere un contrasto di orientamenti, uno dei quali ha poi trovato conferma, e quindi sussisteva antecedentemente, e non ha costituito una non prevedibile novità. Pure non rilevante è il cenno della memoria alla difficoltà negli spostamenti fra città, poiché nel maggio 2020 i relativi divieti - soprattutto all’interno della stessa regione - erano caduti, e comunque nulla impediva la delega al deposito a difensore con recapito a PISTOIA. Per la medesima ragione non è sostenibile l’evocata disparità di trattamento. Il carattere controverso della questione fa sì che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, non invece al versamento della somma alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.