Sul giudice competente nel caso di annullamento con rinvio agli effetti civili

Nel caso di annullamento di una sentenza ai soli effetti civili, seppur in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31590/20, depositata l’11 novembre. Il caso. La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento riguarda la competenza giurisdizionale civile o penale nel caso in cui una sentenza venga riformata, in pejus , agli effetti civili. La Corte, invero, attraverso un excursus della giurisprudenza sul punto, ha esaminato i vari orientamenti che hanno attribuito la competenza a decidere, in esito al giudizio penale, per le questioni civili, in alcuni casi al giudice civile, mentre in altri al giudice penale. Primo orientamento. Secondo una prima posizione, peraltro maggioritaria, nel caso di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in sede di legittimità, unitamente ad un vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, il provvedimento gravato deve essere annullato senza rinvio ove poi la sentenza contenga la condanna alle spese civili, la stessa deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente una per tutti, Cass., Sez. 5, sentenza n. 26217/2020 . In tal senso, si sono espresse anche le Sezioni Unite, con sentenza n. 40109/2013, affermando che laddove venga accertata in sede di appello la maturazione dei termini di prescrizione, in assenza di una pronuncia sulla responsabilità dell’imputato ai fini civilistici, la decisione su tali aspetti va rimessa, per ragioni di economia processuale, al giudice civile che è competente a pronunciarsi sia sul diritto al risarcimento che sul quantum . Già con altra sentenza n. 17179/2003, peraltro, le Sezioni Unite avevano rilevato che, nel caso di condanna anche agli effetti civili, rilevata comunque una nullità processuale che aveva viziato la sentenza di secondo grado, il rinvio vada indirizzato al giudice civile. Secondo orientamento. A diverse conclusioni giunge, invece, un opposto orientamento secondo il quale, nel caso di estinzione del reato per prescrizione, la decisione in merito alle statuizioni civili è comunque legata alla fondatezza del ricorso dell’imputato. Alcune sentenze, invero, hanno messo in discussione la competenza del giudice civile, qualora, in caso di intervenuta prescrizione, la sentenza venga annullata solo agli effetti civili. In tal caso, secondo questa particolare posizione, la sentenza, deve essere annullata senza rinvio, fatta salva la possibilità per la parte civile di esercitare ex novo l’azione civile Cass. Sez. 6, n. 31291/2019 . Terzo orientamento. Sulla scorta di un ulteriore filone interpretativo, invece, nel caso sopra indicato, l’annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice penale. Secondo quest’orientamento, infatti, vi è pur sempre un interesse penalistico alla vicenda, nonostante la irrevocabilità della sentenza di proscioglimento e anche se la questione sottoposta al giudice riguardi solo i suoi profili civilistici. E ciò perché il rinvio ad altro giudice, in particolare a quello civile, imporrebbe, illogicamente, allo stesso di procedere all’accertamento del fatto secondo le regole del processo penale. Infine, il rinvio al giudice penale garantirebbe a tutte le parti che le regole penalistiche alle quali fino a quel momento erano state sottoposte vengano utilizzate per definire la vicenda anche sotto l’ulteriore profilo civilistico. La posizione della Corte. Secondo i Giudici, tuttavia, tali ultime interpretazioni non sono condivisibili. Ed infatti, l’art. 622 c.p.p., rubricato Annullamento della sentenza ai soli effetti civili”, disciplina una fase in cui l’analisi dei fatti di causa, sotto il profilo penalistico, si è completamente esaurita, anche nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Al di là del dato letterale della norma che dispone che se la Cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l’azione civile, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello , ritengono i Giudici che il motivo per cui è legittimo e condivisibile il rinvio al giudice civile è dato anche dalla circostanza che, nel momento in cui ci si costituisce parte civile nell’ambito di un processo penale, si accetta implicitamente la possibilità che il reato possa prescriversi oppure che vi siano delle condizioni di improcedibilità che comportino la necessità di traslare l’azione presso altra sede, ossia quella civile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 ottobre – 11 novembre 2020, n. 31590 Presidente Palla – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Il 29 ottobre 2018, il Giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, quale Giudice di appello, ha ribaltato agli effetti civili la sentenza di assoluzione del Giudice di pace della stessa città nei confronti di S.A. , imputata di minaccia ai danni di P.B. e A.E. . 2. Ricorre avverso detta sentenza l’Avv. Salvatore Vetere per l’imputata, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione e inosservanza dell’art. 6 CEDU perché il Giudice monocratico aveva riformato in malam partem la sentenza di assoluzione del Giudice di pace mercè un nuovo giudizio di attendibilità dei testi e della persona offesa, senza tuttavia esaminarli in sede di rinnovazione, in spregio alla giurisprudenza convenzionale ed a quella delle Sezioni Unite di questa Corte. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 612 c.p. e omessa motivazione dal momento che manca una spiegazione circa l’efficacia intimidatoria delle espressioni proferite, anche tenuto conto del contesto conflittuale in cui i fatti si collocano. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, sicché, la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1.1. Nel vaglio circa la fondatezza del motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione della prova dichiarativa, devono trovare applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con le sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, hanno concordemente sancito il principio di diritto secondo il quale il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio. In motivazione, infatti, il massimo consesso di questa Corte ha osservato che, così come nel caso di impugnazione del pubblico ministero, anche nel caso in cui il ribaltamento della decisione sia stato sollecitato nella sola prospettiva degli interessi civili, a seguito dell’impugnazione della parte civile, parimenti viene in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica donde grava sul Giudice di appello il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603 c.p.p., comma 3, al fine di raccogliere nuovamente la prova dichiarativa che sia essenziale ai fini del ribaltamento auspicato dall’appellante. Come osservato da questa Corte all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotto successivamente alle decisioni suddette delle Sezioni Unite , non smentisce la valenza generale del principio suesposto la circostanza che il legislatore del 2017 abbia previsto espressamente l’obbligo di rinnovazione nel solo caso in cui ad impugnare sia il pubblico ministero tale scelta, invero, trova spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l’imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali. Ciò non di meno, deve ritenersi che, anche nel caso di appello della sola parte civile, ove il ribaltamento agli effetti civili avvenga sulla scorta di una differente valutazione delle prove dichiarative poste a fondamento dell’impugnata assoluzione, il giudice di appello non possa decidere per l’overturning senza disporne la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603 c.p.p., comma 3, tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere a sostegno della tesi che persista, dopo l’introduzione dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, il dovere di rinnovazione anche in caso di ribaltamento ai soli effetti civili, cfr. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933 Sez. 5, n. 12811 del 20/02/2019, Atzeni, Rv. 278053 Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167 . Nè la successiva elaborazione delle Sezioni Unite smentisce tale conclusione. Come osservato, in particolare, da Sez. 5, Gatto, deve escludersi che Sez. U Pavan sentenza n. 4426 del 28/01/2019, Rv. 275112, in motivazione abbia negato l’obbligo per il Giudice di appello di adoperare i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3 in caso di appello proposto dalla sola parte civile. Si è, infatti, osservato che la stessa norma di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non autorizza affatto detta interpretazione, dovendosi, al contrario, evidenziare - come, peraltro, sottolineato dalle stesse Sezioni Unite Pavan - che i lavori parlamentari e la Relazione governativa fanno emergere pacificamente come il legislatore avesse recepito i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo tra tutte, sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 ed in seguito fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità, con le sentenze Dasgupta e Patalano. Ebbene, l’applicazione differenziata dei principi di cui sopra a seconda che l’impugnativa sia del pubblico ministero o della parte civile - come pure ritenuto dalla sentenza Gatto - non trova giustificazione nè nel nostro sistema processuale - che, come ricordato anche dalle Sezioni Unite, non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale - nè sulla scorta dei principi della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 1.2. Calati gli anzidetti principi nel caso di specie, il Collegio osserva che effettivamente il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado agli effetti civili da parte del Tribunale è fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa, in particolare della deposizione dibattimentale delle persone offese che, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di pace, è stata ritenuta univoca e attendibile nonché pienamente coerente con gli altri elementi di prova le dichiarazioni di P.G. e di G.M. . Più precisamente, tali dichiarazioni delle vittime - nella sentenza del Giudice di pace - erano state ritenute non attendibili per i contrasti di natura economica insorti a seguito dei mancati pagamenti del canone da parte loro e perché smentite da un video prodotto in giudizio del pari erano state reputate non affidabili le dichiarazioni di P.G. , sia perché solo de relato, sia in quanto trattasi di soggetto denunziato dall’imputata e condannato, nonché ininfluenti quelle dei figli della S. . Il Tribunale, di contro, ha rivalutato l’affidabilità o la rilevanza probatoria delle fonti dichiarative, ponderando nuovamente e neutralizzando le pretese incongruenze e fondando sul portato dichiarativo così rielaborato la pronunzia di penale responsabilità dell’imputata. Sempre quanto alla verifica del paradigma segnato dall’esegesi delle Sezioni Unite, il Collegio osserva altresì che la prova suddetta può dirsi decisiva nel senso individuato dagli autorevoli precedenti, trattandosi di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull’esito del giudizio di appello. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio. Quanto al Giudice dinanzi al quale deve essere effettuato il rinvio conseguente all’annullamento agli effetti civili, si ritiene che, in applicazione dell’art. 622 c.p.p., questi debba individuarsi nel Giudice civile competente per valore in grado di appello. 2.1. Tale scelta trova conforto, in primo luogo, nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato, comporta l’annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, Giarmoleo, allo stato non massimata Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761 Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 Sez. 4, n. 34878 del 8/06/2017, Soriano, Rv. 271065 Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silvam, Rv. 267844 Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, Genovese, Rv. 252487 Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011, Perrone, Rv. 252665 . Della questione si sono occupate anche le Sezioni Unite. La sentenza Sciortino Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087 è intervenuta in un caso in cui la Corte di appello, una volta accertata la maturazione del termine prescrizionale, non aveva motivato in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, limitandosi ad affermare che, tenuto conto delle prove acquisite, non era ravvisabile alcun elemento idoneo a ritenere che i fatti contestati non sussistessero o che l’imputato non li avesse commessi, così applicando la regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p. e sottraendosi al dovere di esaminare compiutamente i motivi di appello a fini civilistici. In questa occasione, il supremo Consesso ha ritenuto che, una volta rilevata e dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, non possa residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non abbia più ragion d’essere la speciale competenza promiscua penale e civile attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale. In virtù del principio di economia processuale, quindi, la decisione sugli aspetti civili va rimessa al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull’an che sul quantum della pretesa del danneggiato dal reato. Del rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello aveva detto, sia pure incidentalmente, anche la ben più risalente sentenza delle Sezioni Unite Conti Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 , allorché aveva sancito che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Ebbene, per quanto di specifico interesse in questa sede, in motivazione le Sezioni Unite avevano affermato che, nel caso di condanna anche agli effetti civili, una volta rilevata la nullità che aveva caratterizzato il processo e che aveva inficiato la sentenza di appello, il rinvio andava effettuato verso il Giudice civile. Non va trascurato, infine, che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 176 del 2019 - nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al Giudice penale anziché al Giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio - ha tenuto distinto, dalla disposizione sub iudice, il caso del rinvio al Giudice civile previsto dall’art. 622 c.p.p. - dandolo, dunque, per scontato - dal momento che quest’ultima disposizione trova applicazione in una fase finale dell’intero processo. 2.2. Il Collegio è consapevole che - giungendo a conclusioni prima solo isolatamente emerse nella giurisprudenza delle sezioni semplici - si è fatta strada, di recente, nella giurisprudenza penale di questa Corte, un’esegesi che mette in discussione l’individuazione del Giudice del rinvio in quello civile, nel caso in cui, pur venuta meno la regiudicanda penale per prescrizione, la decisione sulla sorte dell’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali. Come compiutamente ricostruito dalla recentissima sentenza Giarmoleo di questa sezione Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, allo stato non massimata , l’innesco del mutamento ermeneutico è rappresentato, a sua volta, da un revirement della giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, secondo cui il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. non costituisce la fase rescissoria dell’impugnazione svoltasi davanti alla Corte di cassazione penale e la prosecuzione in senso stretto del giudizio penale, poiché esso si configura, invece, come giudizio autonomo che, sia sul piano strutturale sia su quello funzionale, segue le regole processuali e probatorie del processo civile Sez. 3 civ, n. 25918 del 15/10/2019, Rv. 655377 Sez. 3 civ, n. 25917 del 15/10/2019, Rv. 655376 Sez. 3 civ, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433 Sez. 3 civ, n. 22729 del 12/09/2019, Rv. 655473 Sez. 3 civ, n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290 Sez. 3 civ, n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002 . Preso atto di tale mutamento di giurisprudenza, alcuni collegi delle sezioni penali sono stati indotti a mettere in discussione il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello qualora - stante l’intervenuta prescrizione del reato - la sentenza impugnata sia annullata ai soli effetti civili in particolare, ciò è avvenuto in ipotesi in cui il motivo dell’annullamento era rappresentato dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di prime cure. In particolare, secondo Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285, la sentenza, in questo caso, deve essere annullata senza rinvio, ferma restando la possibilità, per la parte civile, di esercitare ex novo l’azione civile nella sua sede propria. Secondo Sez. 2, n. 9542 del 19/02/2020, G, Rv. 278589, Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, imputato Palisi, Rv. 278746 e Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H, Rv. 278762, invece, l’annullamento deve essere con rinvio, ma il Giudice della fase rescissoria va individuato nel Giudice penale. Il nuovo indirizzo si fonda in sintesi - pur nelle differenti declinazioni impresse al ripensamento esegetico in ciascuna delle sentenze citate - sul rilievo che - permane, nonostante l’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del giusto processo di rilievo costituzionale ovvero, più in generale, delle regole proprie del processo penale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa - il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest’ultimo di procedere all’accertamento del fatto applicando le regole di acquisizione probatoria proprie del diritto penale processuale - il rinvio al giudice penale anziché a quello civile, peraltro, costituisce una garanzia del diritto di tutte le parti a non vedere stravolte, alla fine di un lungo processo, le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilità che lo hanno governato fino a quel momento. 2.3. Tanto premesso, in linea con quanto sostenuto nella sentenza Giarmoleo già citata , il Collegio ritiene di dover dissentire dalla nuova esegesi. L’art. 622 c.p.p. disciplina la fase in cui, all’esito del giudizio di cassazione, la regiudicanda penale si sia esaurita Fermi gli effetti penali della sentenza , quand’anche per prescrizione cfr. Sezioni Unite Sciortino e il giudizio debba proseguire con esclusivo riferimento alla responsabilità civile da reato esso, dunque, verte - come si legge nell’art. 622 c.p.p. - sulle sole disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile per la semplice ragione che è solo su questi ultimi che può incidere la delibazione del Giudice di rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a ritenere viziata la sentenza impugnata dinanzi al Giudice di legittimità. Se questo è il dato testuale, il Collegio non condivide le alternative esegetiche che ne riguardano l’applicazione come sopra precisate, spinte dalla preoccupazione che le aspettative delle parti possano risultare in vario modo frustrate dal prosieguo in sede civile, dove le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilità che hanno governato il processo fino a quel momento -altresì determinando le strategie processuali delle parti - sono destinate a mutare profondamente. A questo dubbio, come suggerito dalla sentenza Giarmoleo, già Sezioni Unite Sciortino avevano fornito una risposta rassicurante . L’autorevole precedente, infatti, aveva ritenuto irrilevante che la parte civile potesse essere pregiudicata dall’applicazione, nel giudizio di rinvio, delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall’azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato. Ciò in quanto il danneggiato, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest’ultimo può concludersi senza un accertamento della responsabilità penale dell’imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al Giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale. Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al punto di vista dell’imputato, giacché egli ha la facoltà di stabilizzare definitivamente la sua posizione nel processo penale rinunziando alla prescrizione, così assicurandosi il prosieguo della sua vicenda, nelle sue evoluzioni punitive e risarcitorie, dinanzi al Giudice penale. 2.4. A stemperare le preoccupazioni circa le paventate ripercussioni sulle aspettative delle parti occorre, poi, osservare che un giudizio circa la vantaggiosità delle regole del processo civile rispetto a quello penale e viceversa, dal punto di vista dell’imputato e da quello della parte civile, non sembra poter essere netto. Il Collegio osserva, infatti, che, date le diverse declinazioni, sostanziali e processuali, delle regole che presidiano l’accertamento della responsabilità civile da reato in ciascuna delle due sedi, penale e civile, non è neanche agevole l’individuazione di quale sia il regime deteriore per l’una o per l’altra parte, sì da attribuirvi con certezza una patente di maggiore garanzia e da giustificare la forzatura interpretativa che potrebbe condurre ad individuare nel Giudice penale il Giudice di rinvio per il prosieguo civilistico di una vicenda penale definitivamente esauritasi. 2.5. Va, infine, rilevato che sembra esservi, alla base del revirement esegetico di cui si è detto, un errore di metodo. La circostanza che vi sia stato il mutamento interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte di cui si è detto non può indurre ad un ripensamento dell’orientamento tradizionale penalistico circa l’individuazione del Giudice della fase rescissoria, giacché si tratterebbe - a giudizio del Collegio - di una non condivisibile inversione del corretto iter logico-giuridico che va seguito l’interpretazione dell’art. 622 c.p.p. e l’individuazione del Giudice competente per la fase del rinvio, infatti, è operazione preliminare rispetto a quella della enucleazione delle regole che quest’ultimo dovrà applicare. 3. Nulla si statuisce quanto alle spese di parte civile, giacché il difensore non ha depositato conclusioni scritte e nota spese. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello.