Denaro incassato e non versato prontamente all’ACI: condanna per peculato

Nessun dubbio sulla responsabilità penale della legale rappresentante dell’agenzia titolare dello Sportello telematico dell’automobilista. Irrilevante il richiamo difensivo alla polizza fideiussoria in favore della Pubblica Amministrazione. Impossibile, infine, ridimensionare la vicenda, poiché l’importo più basso era comunque superiore al reddito di cittadinanza.

Denaro incassato ma non prontamente riversato all’Automobil Club d’Italia. Inevitabile la condanna per il legale rappresentante dell’agenzia titolare del cosiddetto Sportello telematico dell’automobilista. Evidente per i giudici la sua responsabilità per il reato di peculato irrilevante il richiamo difensivo all’esistenza di una polizza fideiussoria in favore della pubblica amministrazione. Respinta anche l’ipotesi che si possa parlare di condotta non grave, poiché i singoli episodi hanno riguardato importi non modesti e comunque superiori al cosiddetto reddito di cittadinanza . Cassazione, sentenza n. 31390/20, sez. VI Penale, depositata il 10 novembre . Concordi i giudici di merito nel ritenere colpevole la donna sotto processo. Solida, in sostanza, l’accusa relativa al reato di peculato , poiché è stato possibile appurare che quale legale rappresentante di un’agenzia titolare dello Sportello telematico dell’automobilista la donna ha omesso di riversare all’‘Automobil Club d’Italia’ gli importi percepiti . Questa visione viene contestata dal difensore della donna. Nello specifico, il legale mette in discussione l’ elemento psicologico del reato , osservando che la sua cliente ha trattenuto la somma di denaro indicata nell’imputazione con la certezza di sostituirla con altra di pari valore e valuta nel corso del rapporto contrattuale, così configurandosi non un reato ma soltanto un illecito civile, avendo la certezza che la pubblica amministrazione avrebbe escusso con profitto la polizza fideiussoria rinnovata solo dodici giorni prima dei fatti contestati , polizza che svolge una funzione di garanzia nei confronti del creditore e di mutuo a favore del debitore , e aggiunge poi che la sua cliente si è scientemente limitata a omettere un versamento totale che non superasse l’importo della polizza . Per completare la linea difensiva, poi, l’avvocato chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto , poiché l’entità del danno è stata nulla, proprio per l’esistenza della garanzia fideiussoria e la donna agì in un momento di grave difficoltà economica , conclude il legale. Per i Giudici della Cassazione , però, non vi sono elementi per mettere in discussione la responsabilità penale della donna. Logico, difatti, parlare di peculato , in questo caso, a fronte della condotta del soggetto autorizzato alla riscossione di denaro spettante alla pubblica amministrazione che omette di versare le somme di denaro ricevute nell’adempimento della funzione pubblica di riscossione, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso in cui è consegnato all’incaricato dell’esazione . E in questo quadro non rileva l’esistenza di una polizza fideiussoria per il mancato versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operante sul piano civile e amministrativo che si attiva nel momento in cui si consuma il delitto di peculato con l’omesso versamento del dovuto da parte del pubblico ufficiale , precisano i magistrati. Impossibile, poi, anche ridimensionare la vicenda. Su questo fronte dalla Cassazione richiamano gli elementi evidenziati in secondo grado, ossia la somma complessiva oggetto della appropriazione 19mila e 308 euro e la circostanza che le distinte otto diverse condotte riguardano importi non modesti e la minore delle somme 778 euro costituisce importo superiore al reddito minimo mensile cosiddetto reddito di cittadinanza .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 ottobre – 10 novembre 2020, n. 31390 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 278 del 26/03/2019 la Corte di appello di Cagliari ha confermato ma riconoscendo l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e conseguentemente riducendo la pena la condanna di Ri. Va. per il reato ex art. 314 cod. pen. per avere omesso di riversare, quale legale rappresentante dell'Agenzia titolare dello sportello telematico dell'automobilista, all'Automobil Club Italiano gli importi percepiti per le operazioni descritte nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso di presentato dal difensore di Va. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo a vizio della motivazione nella parte in cui ravvisa sussistere l'elemento psicologico del reato nonostante che nella fattispecie la Va. abbia trattenuto la somma di denaro indicata nell'imputazione con la certezza di sostituirla con altra di pari valore e valuta nel corso del rapporto contrattuale così configurandosi non un reato ma soltanto un illecito civile avendo la certezza che la pubblica amministrazione avrebbe escusso con profitto la polizza fideiussoria rinnovata solo 12 giorni prima dei fatti contestati - la quale svolge una funzione di garanzia nei confronti del creditore e di mutuo a favore del debitore - e essendosi scientemente limitata a omettere un versamento totale che non superasse l'importo della polizza b violazione di legge nell'escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 323 bis cod. pen., trascurando che l'entità del danno è stata nulla proprio per l'esistenza della garanzia fideiussoria e che l'imputata agi in un momento di grave difficoltà economica e ha tenuto una leale condotta processuale. Considerato in diritto 1. il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso reitera gli argomenti di un motivo di appello già rigettato nella sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione di denaro spettante alla pubblica amministrazione che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso in cui è consegnato all'incaricato dell'esazione Sez. 6, n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342 e non rileva l'esistenza di una polizza fideiussoria per il mancato versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operante sul piano civile e amministrativo che si attiva nel momento in cui si consuma il delitto di peculato con l'omesso versamento del dovuto da parte del pubblico ufficiale Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Munafò, Rv. 272910 Sez. 6, n. 2693 del 29/11/2017, dep.2018, De Luca, Rv. 272131 . 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha considerato che sia la somma complessiva oggetto della appropriazione Euro 19.308 sia le distinte otto diverse condotte riguardano importi non modesti e la minore delle somme Euro 778 costituisce importo superiore al reddito minimo mensile cosìddetto reddito di cittadinanza 3. Dalla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.