Provoca un incidente, scappa ma poi torna indietro: il ripensamento non esclude la punibilità

Esclusa la tenuità del fatto, sostenuta invece dal difensore dell’imputato sotto processo. Condivisa in Cassazione la valutazione compiuta in secondo grado il ripensamento dell’automobilista e il ritorno sul luogo dell’incidente non possono certo ridimensionare la condotta da lui tenuta.

Provoca un incidente stradale , scappa via ma poi torna indietro e presta soccorso alla vittima. Il ripensamento però non è sufficiente per rendere non punibile la condotta. Confermata perciò la condanna per non avere tenuto un comportamento corretto. Cassazione, sentenza n. 28304/20, sez. IV Penale, depositata oggi . Sotto accusa un automobilista, a cui viene contestato di avere violato il codice della strada più precisamente, egli ha provocato un incidente stradale, causando danni a una persona, ma non ha ottemperato all’ obbligo di fermarsi . Consequenziale la sua condanna. Concordi su questo punto i giudici di merito, nonostante sia emerso che l’automobilista ha poi avuto un ripensamento, tornando sul luogo dell’incidente e prestando soccorso alla vittima . Ciò che è indiscutibile, viene rilevato in secondo grado, è che l’uomo ha provocato un sinistro stradale e si è allontanato dal luogo dell’incidente, senza ottemperare all’obbligo di fermarsi e senza fornire le proprie generalità . Il difensore del ricorrente sostiene però che vada data una lettura meno severa al comportamento tenuto dal suo cliente. Egli ribadisce la richiesta di proscioglimento per tenuità del fatto , alla luce dell’articolo 131- bis c.p., richiamando anche l’assoluta modestia delle lesioni riportate dalla persona offesa . I giudici d’appello hanno sostenuto che il reato è integrato anche in ipotesi di sosta momentanea , e questa visione è condivisa dai magistrati della Cassazione . Dal Palazzaccio osservano che i giudici territoriali, pur non affrontando in modo diretto la questione dell’applicabilità dell’articolo 131- bis c.p., nondimeno, hanno chiarito l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto , e lo hanno fatto osservando che l’uomo dopo avere soccorso la persona offesa, aiutandola a sedersi sul ciglio della strada, ed averla affidata a una persona, si è allontanato dal luogo dell’incidente per poi tornarvi dopo un certo lasso di tempo, giustificando il suo comportamento con la volontà di cercare aiuto da un conoscente che abitava lì vicino . Ma correttamente, aggiungono i giudici della Cassazione, non è stata valorizzata la circostanza del ritorno dell’uomo, perché egli aveva la possibilità di cercare aiuto con il telefono cellulare di cui era fornita la persona a cui aveva affidato la vittima dell’incidente. Tirando le somme, il ripensamento dell’uomo non può costituire, come già stabilito in appello, elemento valutabile ai i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , anche alla luce del principio secondo cui non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 settembre – 12 ottobre 2020, n. 28304 Presidente Piccialli – Relatore Nardin Fatto e Diritto 1. Con sentenza del 21 marzo 2019 la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Vicenza, assolvendo Gi. Ma. dal reato di cui all'art. 189, comma 7 C.d.S. [capo b dell'imputazione] per non avere commesso il fatto, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c C.d.S., e confermando la responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S., per avere provocato un sinistro stradale, allontanandosi dal luogo dell'incidente, senza ottemperare all'obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità. 5. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi, strettamente connessi, con i quali si duole della violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'omessa motivazione in ordine al motivo di appello, specificamente proposto, inerente alla richiesta di proscioglimento per tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen Rileva che la Corte territoriale non ha neppure affrontato la doglianza introdotta con l'atto di gravame, limitandosi ad affermare che il reato è integrato anche in ipotesi di sosta momentanea, senza, tuttavia, affrontare la questione della lievità del fatto, e senza tenere in considerazione l'assoluta modestia delle lesioni riportate dalla persona offesa. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Al fine di dare risposta al quesito posto con il ricorso, va osservato che la Corte territoriale pur non affrontando in modo diretto la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, nondimeno, ha chiarito, con le argomentazioni complessivamente svolte nel corpo della motivazione, l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte, infatti, ricordato che l'imputato, dopo avere soccorso la persona offesa, aiutandola a sedersi sul ciglio della strada, ed averla affidata al teste Br., si è allontanato dai luoghi, per poi tornarvi dopo un certo lasso di tempo, giustificando il suo comportamento con la volontà di cercare aiuto da un conoscente che abitava li vicino. E tuttavia ha ritenuto di non poter valorizzare la circostanza del ritorno dell'imputato, perché egli aveva la possibilità di cercare aiuto con il telefono cellulare di cui Br. era fornito. Il giudice di appello, dunque, ha escluso che il ripensamento possa costituire elemento valutabile ai i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base del principio già affermato da questa Corte, secondo cui non rileva il comportamento tenuto dall'agente post delictum, atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la circostanza che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, dopo averla picchiata, procurandole la frattura di zigomo e mascella . Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019 - dep. 10/01/2020, P, Rv. 278555 . L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, invero, può, secondo questa Corte essere rilevata anche con motivazione implicita cfr. Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033, relativa a fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art, 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto ed anche Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 268499 . 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.