L’inapplicabilità della causa di non punibilità nei casi di rapina consumata

Con specifico riferimento al delitto di rapina, la prima parte dell’art. 649 c.p. impone di ritenere che l’esclusione della punibilità sia da intendersi limitata alle sole forme consumate e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 27888/20 depositata il 7 ottobre. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 628 c.p., lamentando la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p In particolare, la difesa sostiene che il reato di rapina, consumato dal ricorrente in danno della madre, era stato commesso con la sola minaccia e senza alcuna violenza sulla persona. Nel ritenere la doglianza infondata, la Corte di Cassazione chiarisce che il tenore letterale della prima parte dell’ art. 649 c.p. , nella quale si fa riferimento specifico ai delitti di rapina , estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, impone di ritenere che l’esclusione sia da intendersi limitata alle sole forme consumate e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate in quanto, come pure recentemente evidenziato, l’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato . Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato per il reato di rapina consumata , pertanto, la causa di non punibilità non è applicabile, non ponendosi così neppure il conseguente problema della valenza da attribuire alla locuzione violenza alle persone”.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 settembre – 7 ottobre 2020, n. 27888 Presidente Gallo – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza del 21/12/2018, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE in data 22/4/2015 nei confronti di S.C. per il reato di cui all’art. 628 c.p 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p Considerato in diritto 1. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p Il reato di rapina, consumato dal ricorrente in danno della madre, sarebbe infatti stato commesso con la sola minaccia e senza alcuna violenza sulla persona. La doglianza è infondata. Diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, infatti, le disposizioni di cui all’art. 649 c.p. non operano con riferimento al reato di rapina consumata ma esclusivamente per la corrispondente fattispecie tentata, sempre che non sia commessa con violenza alla persona. 1.1. L’art. 649 c.p. prevede una specifica causa di non punibilità e un particolare regime di procedibilità per i reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti. Quanto previsto dalla norma, però, ai sensi dell’art. 649 c.p., comma 3 non si applica ai delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone . A fronte di tale ultima previsione, quindi, la causa di esclusione della punibilità non opera in relazione a due distinte categorie di reati. La prima, individuata attraverso il riferimento a fattispecie specifiche e tassativamente indicate la rapina, l’estorsione e il sequestro di persona ai fini di estorsione , per le quali l’applicazione della causa di non punibilità è sempre esclusa. La seconda, costituita dagli altri reati contro il patrimonio, per i quali l’esclusione opera solo qualora questi siano stati commessi con violenza alle persone . 1.2. Nella seconda categoria, costituita dagli altri reati contro il patrimonio , d’altro canto, devono ritenersi compresi anche i reati di cui agli artt. 56 e 628, 56 e 629 e 56 e 630 c.p Sul punto, infatti, appare opportuno ribadire che il tenore letterale della prima parte della norma, nella quale si fa riferimento specifico ai delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, impone di ritenere che l’esclusione sia da intendersi limitata alle sole forme consumate e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate in quanto, come pure recentemente evidenziato, l’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, Iulio, Rv. 275825 in precedenza già Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Rv 252832 e Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013 dep. 2014, Rv 258198 e, nello stesso senso, anche Sez. 2, n. 29196 del 16/5/2018, Fabozzi, non massimata, relativa appunto ad una tentata rapina . 2. Nel caso di specie, pertanto, nel quale il ricorrente è stato condannato per il reato di rapina consumata, la causa di non punibilità non è applicabile e il conseguente problema della valenza da attribuire alla locuzione violenza alle persone e se questa comprenda o meno la sola minaccia non ha alcun rilievo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.