Revocata la sospensione condizionale della pena, in quale momento può dirsi eseguibile la condanna?

Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile deve essere individuato in quello in cui risulta perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 27328/20, depositata il 2 ottobre. Il condannato ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione della pena inflitta pronunciata dalla Corte d’Appello il 14 aprile 2004. In particolare, con un unico motivo di ricorso , il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 172 c.p., in quanto la causa di revoca della sospensione condizionale della pena era sopraggiunta il 6 febbraio 2007, data dell’irrevocabilità della condanna di cui alla sentenza pronunciata il 14 giugno 2006 dalla Corte d’Assise di appello, e il termine decennale di prescrizione della pena era così decorso in data 6 febbraio 2017, prima dell’inizio dell’esecuzione della pena. Inoltre, precisa il ricorrente, la circostanza che il beneficio fosse da revocare anche in ragione di un’ulteriore e successiva condanna non era rilevante ai fini della prescrizione, il cui termine decorre dalla data in cui la pena è eseguibile. Dichiarato fondato il ricorso e pronunciato l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena inflitta dalla Corte d’Appello il 14 aprile 2004, la Cassazione ribadisce il costante orientamento secondo cui, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena , l’eseguibilità della pena decorre, non dalla pronuncia del provvedimento, che revoca il beneficio, bensì dalla data in cui si era verificata la causa della revoca . Ciò detto, la Corte rileva che la decisione impugnata si fonda sulla violazione dell’art. 168 c.p., in quanto la causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dal comma 1, n. 1, richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa, quale la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che riconosciuto il beneficio. Pertanto, tale causa non può ritenersi integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di un nuovo delitto, ma occorre che per esso sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Tale sentenza, afferma la Corte, non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce un ulteriore elemento, necessario, dalla fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio. Dunque, il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca . L’ordinanza impugnata ha pertanto errato nel ritenere integrata la causa di revoca nel momento della commissione del nuovo delitto, in quanto la fattispecie integrante tale causa risultava in realtà integrata solo in data 24 novembre 2018, data di irrevocabilità della condanna per nuovo delitto.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 2 settembre – 2 ottobre 2020, n. 27328 Presidente Bricchetti – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 11.6.2020 la Corte di appello di Bari, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, ha revocato, nei confronti di F.A. , la sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza pronunciata in data 14.4.2004 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile in data 18.9.2004, e il beneficio dell’indulto applicato, nella misura di giorni venti di reclusione, con ordinanza pronunciata in data 27.2.2007 dalla Corte di assise di appello di Bari, ed ha, infine, respinto la richiesta, formulata dal difensore di F.A. , di declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 172 c.p., della pena inflitta con sentenza pronunciata in data 14.4.2004 dalla Corte di appello di Bari. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, l’ordinanza ha rilevato che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che l’aveva riconosciuto, era sopravvenuta la sentenza, irrevocabile dal 6.2.2007, pronunciata, in data 14.6.2006, dalla Corte di assise di appello di Bari che aveva condannato F.A. alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per delitti commessi in data 1.4.2003, e altra sentenza, pronunciata in data 13.4.2018 dalla Corte di appello di Bari, irrevocabile dal 24.11.2018, che aveva condannato l’istante per delitto permanente commesso dal 2005. A fronte della richiesta della difesa di dichiarazione dell’estinzione della pena inflitta con sentenza pronunciata in data 14.4.2004 dalla Corte di appello di Bari - fondata sull’assunto della eseguibilità della relativa pena dal 6.2.2007, data della irrevocabilità della sentenza 14.6.2006, supra indicata, causa di revoca della sospensione condizionale della pena -, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il beneficio di cui trattasi dovesse essere revocato, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1 n. 1, per aver il F. , nel quinquennio successivo, commesso delitto per il quale era stato condannato con sentenza, irrevocabile dal 24.11.2018, pronunciata, in data 13.4.2018, dalla Corte di appello di Bari. Così determinata la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, riconosciuta dalla sentenza pronunciata in data 14.4.2004 dalla Corte di appello di Bari, ne seguiva la infondatezza della richiesta di declaratoria di prescrizione della relativa pena, non essendo decorso il termine decennale, determinato ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 1, dalla data, il 24.11.2018, in cui la pena era divenuta eseguibile. Quanto all’applicazione dell’indulto, ne doveva essere disposta la revoca, in quanto nel quinquennio dall’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 F. aveva commesso delitto art. 416-bis c.p. per il quale aveva riportato condanna a pena superiore ad anni due di reclusione con sentenza pronunciata in data 13.4.2018 dalla Corte di appello di Bari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.A. , chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione della pena inflitta con sentenza pronunciata in data 14.4.2004 dalla Corte di appello di Bari. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 172 c.p., in quanto la causa di revoca della sospensione condizionale della pena era sopraggiunta in data 6.2.2007 - data della irrevocabilità della condanna di cui alla sentenza pronunciata in data 14.6.2006 dalla Corte di assise di appello di Bari - e il termine decennale di prescrizione della pena era quindi decorso in data 6.2.2017, prima dell’inizio della esecuzione della pena. La circostanza che il beneficio fosse da revocare anche in ragione di ulteriore e successiva condanna non era rilevante ai fini della prescrizione, il cui termine decorre dalla data in cui la pena è eseguibile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena inflitta dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14 aprile 2004. 1. L’impugnazione concerne unicamente la decisione con cui la Corte di appello di Bari ha respinto la richiesta, presentata dal difensore del condannato, di declaratoria di prescrizione della pena inflitta dalla sentenza da ultimo citata. Trattandosi di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il primo giudice ha esattamente, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 5, ritenuto la decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui era intervenuta la causa di revoca del beneficio, con conseguente eseguibilità della pena inflitta. In particolare, è costante l’orientamento secondo il quale, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena, la eseguibilità della pena decorre, non dalla pronuncia del provvedimento che revoca il beneficio bensì, dalla data in cui si era verificata la causa della revoca. Si deve, ulteriormente, precisare, in relazione alle cause di revoca previste, rispettivamente, dalle disposizioni di cui al n. 1 commetta un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva e al n. 2 riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso , che la prima causa di revoca è integrata al passaggio in giudicato della condanna che infligge la pena detentiva per il delitto, o per la contravvenzione della stessa indole, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il beneficio, e la seconda causa di revoca si realizza con la irrevocabilità della condanna, sopravvenuta nel quinquennio, per delitto anteriormente commesso. La pronuncia che rileva l’operatività di una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, e dunque in entrambi i casi previsti dall’art. 168 c.p., comma 1, è meramente dichiarativa di un effetto giuridico già verificatosi Sez. 6, 5/05/1994, Poletto, Rv. 200599 Sez. 5, 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249 Sez. 1, 02/12/2015, Ouledfares, Rv. 266343 . Solo nel caso in cui la revoca del beneficio sia disposta, nella cognizione, dal giudice che pronuncia la condanna per il reato commesso nel quinquennio art. 168 c.p., n. 1 ovvero anteriormente commesso art. 168 c.p., n. 2 si avrà coincidenza tra la pronuncia che revoca, di diritto, il beneficio e il verificarsi della causa della revoca. 2. L’ordinanza impugnata, rilevata, dall’esame del certificato del casellario giudiziale, la concorrenza di due cause di revoca, di diritto, della sospensione condizionale della pena - avendo il F. riportato sia condanna per delitto commesso nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio sia condanna per delitto commesso anteriormente al riconoscimento del beneficio ha ritenuto che il beneficio doveva essere revocato ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, osservando che il presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena si concretizza, come si ricava dal dato testuale della norma, allorquando, nel quinquennio di osservazione, sia consumato il delitto e non, quindi, quando passi in giudicato la sentenza che abbia accertato, in relazione a tale delitto, la responsabilità dell’imputato . E in ragione di tale rilievo è stata ritenuta la prevalenza, perché precedente, di tale causa di revoca rispetto all’altra. Il giudice dell’esecuzione ha poi aggiunto che la pena condizionalmente sospesa diverrà eseguibile solo nel momento in cui diventi irrevocabile la sentenza che abbia accertato la commissione del nuovo reato. È soltanto in questo momento, infatti, che si conclude il complesso iter che ha dato causa alla revoca che sarà poi dichiarata dal giudice dell’esecuzione e si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della causa risolutiva del beneficio in esame . E sulla base di tale ulteriore rilievo si è affermata la decorrenza del termine di prescrizione, non dalla data anno 2005 di commissione del nuovo reato bensì, dalla irrevocabilità 24.11.2018 della sentenza che lo aveva accertato. 3. La decisione impugnata, sul punto, si fonda sulla violazione dell’art. 168 c.p La causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dal n. 1 del comma 1 della norma citata richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio. Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non - come ritenuto dall’ordinanza impugnata nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca. L’ordinanza in esame, ritenendo integrata la causa di revoca nel momento della commissione del nuovo delitto, ha dunque operato in violazione dell’art. 168 c.p., a ragione del quale, invece, la fattispecie integrante la causa di revoca del beneficio risultava integrata solo in data 24.11.2018, data di irrevocabilità della condanna per il nuovo delitto. 4. Nel caso in esame, dunque, vi è la apparente concorrenza di due cause di revoca, di diritto, della sospensione condizionale della pena, l’una verificatasi in data 6.2.2007 e l’altra in data 24.11.2018. Concorrenza solo apparente, in quanto al verificarsi della prima causa di revoca il beneficio è da intendersi, sin dal 6.2.2007, revocato, e da tale data, divenuta la condanna eseguibile, decorre il termine di prescrizione. 5. Va dunque disposto annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena irrogata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14 aprile 2004, con rinvio alla Corte medesima per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio dovrà, nell’esaminare la richiesta di prescrizione della pena formulata dalla difesa, fare applicazione dei principi di diritto esposti. Questo collegio non può procedere direttamente al giudizio, come richiesto dal ricorrente, essendo necessaria la verifica della insussistenza delle cause, ostative della prescrizione, di cui all’art. 172 c.p., comma 7. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena irrogata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14 aprile 2004 e rinvia alla Corte medesima per nuovo giudizio sul punto.