Legittimo il provvedimento di rifusione delle spese alla parte civile ignara dell’avvenuto accordo sulla pena

Qualora il danneggiato non sia stato posto a conoscenza dell’avvenuto accordo ex art. 444 c.p.p. tra imputato e Pubblico Ministero, non gli è inibita la costituzione in giudizio e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le spese sostenute a tal fine.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 25581/20, depositata il 9 settembre. Il GUP presso il Tribunale di Pordenone pronunciava sentenza di patteggiamento con cui applicava all’odierno ricorrente la pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta e lo condannava anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile , curatela della società dichiarata fallita. L’imputato impugna la suddetta decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i motivi di ricorso, una violazione di legge in relazione all’art. 444, comma 2, c.p.p., relativamente alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, in quanto l’accordo era intervenuto con il Pubblico Ministero prima della costituzione di parte civile. La Corte Suprema dichiara infondato il motivo di ricorso sopra delineato, osservando come, ricostruendo i fatti, non si riesca a comprendere se effettivamente la richiesta di patteggiamento sia giunta a conoscenza del Giudice e della parte civile prima della celebrazione dell’ udienza preliminare , considerando che dal verbale di quest’ultima si evince il contrario. Ciò posto, la Corte rileva che dalla situazione risultante agli atti può ritenersi che sia del tutto legittima la costituzione di parte civile e, di conseguenza, anche la condanna al pagamento delle spese per la medesima. A tal proposito, i Giudici di legittimità riprendono un principio già affermato dalle Sezioni Unite , ovvero quello di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, dal quale consegue l’illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, il che si verifica nel caso in cui la costituzione di quest’ultima sia stata depositata all’udienza fissata a seguito della richiesta di patteggiamento presentata durante le indagini preliminari. Le stesse Sezioni Unite, affermando il principio secondo cui nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell’art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile operano una trasposizione dello stesso al caso di udienza non geneticamente” destinata al rito di cui all’art. 444 c.p.p., come quello in esame, sostenendo che tale operazione è possibile solo qualora la richiesta del rito speciale ed il consenso del Pubblico Ministero siano portati all’ attenzione del giudice e del danneggiato. Ora, nel caso concreto, di tale accordo non vi è traccia, dunque deve ritenersi che la parte civile non sia stata posta nelle condizioni di conoscere le scelte processuali dell’imputato e del Pubblico Ministero e che, dunque, la sua costituzione sia legittima, come è legittimo che il Giudice, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento, abbia condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Per le argomentazioni esposte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, riaffermando il seguente principio di diritto in tema di patteggiamento , nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena nella specie, udienza preliminare , al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 luglio – 9 settembre 2020, n. 25581 Presidente De Gregorio – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. La sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunziata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone il 7 ottobre 2019 ed ha applicato a C.L. - per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla società omissis , dichiarata fallita da quel medesimo Tribunale il 16/07/2014 - la pena di un anno e otto mesi di reclusione, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, altresì condannando l’imputato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, curatela della omissis . 2. La sentenza è stata impugnata dall’imputato a mezzo del difensore di fiducia, con due motivi. 2.1. La sentenza - sostiene la ricorrente - sarebbe affetta da violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p., comma 2, quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile perché l’accordo ex art. 444 c.p.p. era intervenuto con il pubblico ministero il 13 giugno 2019, quindi in data antecedente alla costituzione di parte civile, formalizzata il 17 giugno 2019. Ciò nonostante, il Giudice aveva liquidato le spese a quest’ultima. 2.2. La sentenza avrebbe, altresì, violato l’art. 18 c.p.p., perché il Giudice dell’udienza preliminare aveva omesso di specificare le ragioni per cui la posizione della A. era stata separata da quella degli altri due imputati G.F. e A.J. , così determinandosi la condanna alla rifusione delle spese di parte civile per ciascuna delle sentenze, mentre, qualora si fosse proceduto unitariamente, l’onorario del patrono di parte civile sarebbe stato unico, con un aumento del 20 % per ciascuna parte oltre la prima, ove la prestazione avesse comportato l’esame di particolari situazioni di fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Giova, al riguardo, premettere che il procedimento ha visto la fissazione dell’udienza preliminare per il 17 giugno 2019, nella quale vi è stata costituzione di parte civile, che ha trovato l’opposizione della difesa degli imputati allora il procedimento riguardava anche A.J. e G.F. solo per il motivo che risulta dal verbale di udienza, vale a dire non comprendendosi il soggetto a favore del quale essa è proposta , ma non perché il procedimento era destinato a concludersi con il patteggiamento, al quale non vi è accenno alcuno nel verbale. L’udienza è stata, poi, rinviata al 7 ottobre 2019, su richiesta del difensore degli imputati, al fine di comprovare il risarcimento del danno a favore della curatela. Risulta, altresì, in atti, una missiva del Procuratore della Repubblica datata 13 giugno 2019, con cui trasmetteva al Giudice dell’udienza preliminare la richiesta di patteggiamento dei tre imputati con il relativo consenso una copia di tale missiva reca un’annotazione manoscritta dep. 17/6/19 ed un’altra copia riporta un timbro di deposito presso l’ufficio gip/gup del Tribunale di Pordenone del 14 giugno 2019, nonché un’annotazione agli atti. Pr, 17.6.19 , con apposta una sigla senza un timbro utile per stabilirne la paternità. Ebbene, non si comprende - nè la parte impugnante lo ha precisato -se la richiesta di patteggiamento sia giunta effettivamente all’attenzione del Giudice e della parte civile e non semplicemente presso l’ufficio giudicante prima della celebrazione dell’udienza preliminare del 17 giugno. In questo senso, deve rilevarsi che il verbale dell’udienza preliminare, come sopra precisato, depone per il contrario, dal momento che nè il Giudice ne ha dato atto, nè le parti hanno accennato alla richiesta di patteggiamento neanche si è fatta questione della superfluità della costituzione di parte civile in vista del patteggiamento, giacché l’opposizione della difesa dei prevenuti rispetto alla predetta costituzione ha riguardato - come sopra precisato - altri aspetti. Tanto premesso, il Collegio deve osservare che la situazione che si ricostruisce dagli atti e l’assenza di precisazioni o allegazioni diverse da parte del ricorrente che, anzi, nell’intestazione del motivo, parla addirittura di una costituzione di parte civile del 3 giugno 2019, che non risulta nel fascicolo , lasciano ritenere del tutto legittima la costituzione anzidetta e, di conseguenza, altrettanto legittima la condanna al pagamento delle spese affrontate per detta costituzione. Come ben ricostruito da Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141, il principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con specifico riguardo al caso in cui la costituzione sia stata depositata all’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p. Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356 . Nella medesima pronunzia delle Sezioni Unite, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l’udienza fissata per l’applicazione di pena richiesta con l’opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato. Ma, come condivisibilmente osservato dalla già richiamata sentenza di questa sezione, le Sezioni Unite hanno giustificato tale estensione con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima ratio, laddove la persona danneggiata dal reato si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l’oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all’obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell’imputato al risarcimento del danno. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, infatti, nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell’art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile . Ebbene, ragionando a contrario sulla scia del condivisibile arresto della sentenza n. 48342 cit. di questa Sezione, una trasposizione di questo principio nel caso di udienza non geneticamente destinata al rito ex art. 444 c.p.p. - come quella preliminare in esame - può aversi solo quando la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano portati all’attenzione del Giudice e del danneggiato, il quale, quindi, sia posto in condizione di comprendere che l’attività processuale che svolge costituendosi parte civile in udienza potrà non trovare alcuno sbocco con la condanna dell’imputato salvo il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, naturalmente . In caso contrario, quando cioè il danneggiato non sia messo formalmente a conoscenza dell’intervenuto accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, legittimamente si costituisce parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori e, quindi, può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l’attività processuale svolta. Nel caso di specie, al di là dell’istanza di patteggiamento e del consenso del pubblico ministero, che sembrano essere giunti presso l’ufficio del Giudice dell’udienza preliminare qualche giorno prima o il giorno stesso dell’udienza, di tale accordo non vi è accenno alcuno a verbale, nè da parte del Giudice dell’udienza preliminare, nè della difesa dell’imputato che, come già osservato, ha proposto eccezioni alla costituzione di parte civile sulla base di argomentazioni diverse, tacendo del tutto circa l’opzione definitoria ex art. 444 c.p.p Deve, pertanto, ritenersi che la parte civile non fosse stata posta in condizione di conoscere le scelte processuali dell’imputato e del pubblico ministero, che, quindi, la costituzione sia stata legittimamente effettuata e che, altrettanto legittimamente, il Giudice, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento ed averla processualmente avallata, abbia condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute, essendosi la parte civile costituitasi in un momento in cui non vi erano motivi per escludere che lo sbocco del procedimento potesse essere, in prospettiva, la condanna degli imputati. Va, del resto, evidenziato, al riguardo, che la sentenza n. 48342 del 28/06/2018 abbia reputato legittima la condanna dell’imputato a beneficio della parte civile nonostante, in quel procedimento, le istanze di patteggiamento fossero già in atti ma il processo fosse stato rinviato per omessa notifica, reputando che, in quest’ultimo caso, non può sostenersi che il giudizio apparisse ormai ristretto alla decisione sull’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e che non essendovi dunque una formale presa d’atto della presentazione delle richieste di applicazione di pena, le parti civili si erano legittimamente costituite . Nè può ritenersi - come in Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896 - che la parte danneggiata fosse già a conoscenza dell’istanza di patteggiamento e del consenso prestato dal pubblico ministero, giacché non si comprende quando esattamente l’istanza sia confluita nel fascicolo del procedimento, mentre, nel caso del precedente della Quarta Sezione ora citato, la documentazione dell’accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 c.p.p. era in atti da mesi. Va pertanto ribadito il principio affermato da questa Corte con riferimento al ricorso proposto da uno dei coimputati dell’odierno ricorrente, secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena nella specie, udienza preliminare , al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli e inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, A. , Rv. 279115 . 3. Il motivo di ricorso concernente la separazione delle posizioni degli imputati è inammissibile. Ancorché detta separazione ridondi sul quantum delle spese liquidate, infatti, si tratta pur sempre di una doglianza che concerne la scelta del Giudice ex art. 18 c.p.p., che non è censurabile. Infatti, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile Sez. 2, n. 57761 del 31/10/2018, Gemma, Rv. 274722 Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 . Ciò prescindendo dal rilievo che nè al ricorso, nè nel fascicolo è accluso il provvedimento di separazione di cui si dovrebbe discutere, il che renderebbe comunque il ricorso inammissibile per mancanza di autosufficienza. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.