La liberazione anticipata e il principio della valutazione frazionata per semestri della condotta del condannato

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 25017/20 depositata il 2 settembre. Il condannato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva a sua volta respinto l’ istanza di liberazione anticipata , presentata ai sensi dell’art. 52 ord. pen. per il semestre interessato, sulla base del fatto che il richiedente non aveva dato prova di partecipazione alla rieducazione , essendosi allontanato dal suo domicilio senza autorizzazione, accaduto riferito però ad un altro semestre. In particolare, il ricorrente lamenta l’errata interpretazione letterale della legge, secondo la quale le condotte del condannato ai fini della liberazione anticipata devono essere valutate in relazione a ciascun singolo semestre. Ritenuto fondato il ricorso, la Cassazion e ribadisce innanzitutto il principio della valutazione frazionata per semestre , che si ricava dall’art. 54 ord. pen. e che si riferisce a una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena, scontata la quale è prevista, quale riconoscimento della partecipazione all’opera di rieducazione, la decurtazione di 45 giorni . A tale principio si deroga solo in caso di trasgressioni gravi ed idonee a rendere vani i precedenti comportamenti positivi verso la rieducazione . Ciò premesso, la Cassazione chiarisce che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati . Nella fattispecie, secondo la Corte, il Tribunale ha impiegato alcun argomento specifico per giustificare la decisione di rigetto sul punto essenziale della valutazione demandatagli si è limitato infatti a descrivere la condotta del condannato solo genericamente, affermando che lo stesso si era allontanato dal domicilio. Pertanto, il Collegio di legittimità accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 27 agosto – 2 settembre 2020, n. 25017 Presidente Costanzo – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva, a sua volta, respinto l’istanza per liberazione anticipata ex art. 54 Ord Pen. per il semestre 8 Dicembre 2019 - 8 Giugno 2020, osservando che l’interessato non aveva dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, in quanto si era allontanato senza autorizzazione in data 23 Novembre 2019 dal domicilio ove era in detenzione. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore fiduciario del condannato, con unico motivo per vizio di motivazione illogica ed errata applicazione di legge in relazione all’art. 54 Ord. Pen Il Tribunale, infatti, ha respinto il reclamo ritenendo il comportamento di allontanamento realizzato il 23 Novembre 2019 come significativo di mancata partecipazione al programma di rieducazione, ignorando che l’istanza di cui si discute era stata presentata per il semestre successivo, quello dall’8 Dicembre 2019 all’8 Giugno 2020. In proposito il provvedimento sarebbe illogico, non avendo valutato le emergenze istruttorie positive per il ricorrente provenienti dal Commissariato di Torpignattara sarebbe, altresì, errato in diritto non avendo tenuto conto dell’interpretazione letterale della legge, per la quale le condotte del condannato ai fini in esame devono essere valutate in relazione a ciascun singolo semestre, essendo pienamente legittimo l’operato del Giudice che adotti provvedimenti di contenuto diverso per semestri diversi. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità che ritiene come il comportamento eventualmente negativo tenuto durante un semestre si rifletta anche sul semestre successivo, ha precisato che in tali casi deve trattarsi di condotte specialmente gravi e sintomatiche di mancata partecipazione al programma rieducativo e ne è necessaria una più penetrante valutazione. Tale valutazione e la sua spiegazione erano mancanti nell’ordinanza impugnata, che si sarebbe limitata a considerare la gravità della condotta del condannato, richiamando il provvedimento relettivo del Magistrato, nonché desumendola dall’ordinanza di revoca della misura alternativa, senza specificare le ragioni per le quali la condotta tenuta in conto abbia inciso negativamente sulla partecipazione all’opera di rieducazione da parte del condannato. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Il principio è quello della valutazione frazionata per semestre, la cui esistenza si ricava dalla legge - art. 54 ord. Pen. - che si riferisce a una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena, scontata la quale è prevista, quale riconoscimento della partecipazione all’opera di rieducazione, la decurtazione di 45 giorni. Si deroga a tale principio in caso di trasgressioni gravi ed idonee a rendere vani i precedenti comportamenti positivi verso la rieducazione. Infatti, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 07/11/2014 Cc. dep. 22/01/2015 Rv. 263428 . Nella fattispecie il Tribunale di Roma, pur avendo valutato, al fine di confermare la reiezione dell’istanza un comportamento tenuto nel semestre precedente, non ha impiegato alcun argomento specifico per giustificare la decisione di rigetto sul punto essenziale della valutazione demandatagli. In primo luogo, la condotta dell’A. è stata descritta solo genericamente, affermando che lo stesso si era allontanato dal domicilio non si evince da tale descrizione la gravità che avrebbe portato al rigetto dell’istanza. Inoltre, deve trattarsi di una violazione che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto Sez. 1, Sentenza n. 24449 dei 12/01/2016 Cc. dep. 13/06/201 Rv. 267245 Sez. 1, Sentenza n. 11597 del 28/02/2013 Cc. dep. 12/03/2013 Rv. 255406 e neanche di ciò il Tribunale ha dato conto nell’ordinanza. Per tali motivi il provvedimento deve essere annullato con conseguente nuovo esame da parte dei giudici di sorveglianza affinché valutino se la condotta tenuta dal ricorrente sia particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.