Avviso di fissazione dell’udienza inviato alla mail del difensore anziché alla PEC: quali conseguenze?

Nel caso in cui al difensore venga inviato l’avviso dell’udienza all’indirizzo di posta elettronica dello studio legale e non alla PEC, mancando l’effettiva prova della ricezione della comunicazione, l’ordinanza emessa al termine dell’udienza sarà nulla.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 24426/20, depositata il 28 agosto. Il Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza, respingeva la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione presentata dal condannato, ritenendo che la non idoneità delle misure richieste domandate, stante il suo negativo profilo soggettivo, desumibile dalla pendenza di due titoli di custodia cautelare per altri reati. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il difensore del condannato lamentando la nullità del giudizio perché non gli era stato notificato l’avviso dell’udienza . La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, osserva che all’udienza innanzi al Tribunale per i minorenni, in assenza del difensore di fiducia, il ricorrente è stato assistito da un difensore nominato dal Tribunale e l’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato al condannato, mentre al difensore di fiducia la comunicazione era stata inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica dello studio legale ma non tramite la PEC . Conseguentemente, non è stata generata alcuna ricevuta e non vi è prova dell’effettiva ricezione della comunicazione. Tale circostanza genera dunque la nullità dell’udienza e dell’ordinanza emessa . Alla luce di questi la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale dei minorenni per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 luglio – 28 agosto 2020, n. 24426 Presidente Tardio – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza depositata in data 25.9.2019 il Tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha respinto la istanza presentata da A.A. e avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione. L’ordinanza ha ritenuto la non idoneità delle misure richieste a fronte del negativo profilo soggettivo desumibile dalla pendenza di due titoli di custodia cautelare per altri reati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.A. , denunciando la nullità del giudizio per omessa notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata. 5. Dall’esame degli atti, consentito in quanto funzionale all’accertamento dei dati processuali oggetto della eccezione di nullità proposta dal ricorrente, risulta che all’udienza, in data 20 settembre 2019, avanti il Tribunale per i minorenni il condannato, assente il difensore di fiducia, è stato assistito da difensore nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. L’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato al condannato, mentre al difensore di fiducia la relativa comunicazione era avvenuta mediante invio, in data 7 agosto 2019, di mail all’indirizzo di posta elettronica dello studio del legale, ma non tramite posta elettronica certificata PEC , e quindi non vi è prova dell’effettiva ricezione. L’eccezione proposta, mancando la prova della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, è quindi fondata, con conseguente nullità dell’udienza e della ordinanza emessa all’esito della stessa. 6. Va quindi disposto annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Genova, quale Tribunale di sorveglianza, per nuovo giudizio sull’istanza proposta. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale dei minori di Genova in funzione di Tribunale di sorveglianza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.