Patteggiamento: la Cassazione torna sul sistema binario di impugnazione

Con riferimento alle statuizioni concernenti le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, è stato chiarito che il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p

Nell’applicare la pena richiesta dalla parte, il GIP disponeva la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato e del denaro dell’imputato. Proposto ricorso per cassazione, il difensore di fiducia dell’imputato chiede l’annullamento del provvedimento con limitato riguardo alla confisca, eccependo che il GIP aveva disposto l’ablazione del denaro al di fuori del patto e senza fornire una motivazione in ordine alla riconducibilità delle somme all’attività illecita. Dichiarata la fondatezza del ricorso, la Cassazione ricorda che le Sezioni Unite , chiamate a risolvere la questione sull’ ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento alla luce dei limiti imposti dall’art. 448, comma 2- bis , c.p.p., hanno affermato il principio secondo cui, con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p. . In particolare, le SS.UU. hanno tracciato un discrimen fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal provvedimento e le statuizioni esterne al patto c.d. accidentalia negotli , rispetto alle quali non vi sia stato alcun accordo o alcuna espressa rinuncia . Quanto alle statuizioni interne al patto , è stato chiarito che la sentenza è impugnabile nei limiti di cui all’art. 448, comma 2- bis , c.p.p., avendo le parti raggiunto un accordo su taluni punti, con un rilevante sconto di pena e con contestuale preventiva accettazione dei rigoroso regime impugnatorio, rimanendo sempre salva la possibilità di impugnare in caso di pena o misura di sicurezza illegale . Quanto alle statuizioni esterne al patto , è stata riconosciuta la possibilità di proporre ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comprensivo anche della possibilità di dedurre il vizio di motivazione . Da tale distinzione ne è derivato un sistema di impugnazione di tipo binario , che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, ha permesso alla Cassazione di ritenere scrutinabile ex art. 606 c.p.p. la statuizione concernente la confisca dedotta dal ricorrente, in quanto esterna all’accordo raggiunto fra le parti. Nel merito, la Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso e annullato la sentenza senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 giugno – 6 agosto 2020, n. 23600 Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. C.A. ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Gip del Tribunale di Milano gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione ai reati di cui all’art. 337 c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, disponendo altresì la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro nonché la confisca del denaro sequestrato di cui ai libretti nn. e dei depositi giudiziari. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Leonardo Tammaro, C.A. chiede l’annullamento del provvedimento con limitato riguardo al provvedimento di confisca, eccependo - nei due motivi dedotti, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. - la violazione di legge in relazione all’art. 240 c.p., ed il correlativo vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente come il giudice abbia disposto l’ablazione del denaro precisamente di 2.520,00 Euro trovati nell’immediata disponibilità del C. e di 11.000,00 Euro rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare al di fuori del patto e senza motivare in ordine alla riconducibìlità delle somme all’attività illecita, non potendo nella specie trovare applicazione il disposto dell’art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 oggi prevista dall’art. 240-bis c.p. . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato neì termini e per le ragioni di seguito espresse. 2. Occorre premettere che, secondo quanto dispone l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50 , Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza . 2.1. Chiamate a risolvere la questione concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le statuizioni concernenti misure di sicurezza, personali o patrimoniali, contenute nella sentenza di patteggiamento alla luce dei limiti all’impugnabilità di tale tipologia di decisione introdotti nel citato art. 448, comma 2 bis, secondo quanto si evince dall’informazione provvisoria della sentenza del 26 settembre 2019, non essendo stata la motivazione ancora depositata , le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p In particolare, da quanto si evince dall’ordinanza di rimessione e dalla stessa informazione provvisoria, ai fini dell’individuazione del regime dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena, le Sezioni Unite hanno tracciato un discrimen fra le statuizioni che recepiscono l’accordo negoziale presupposto dal provvedimento e le statuizioni esterne al patto c.d. accidentalia negotli , rispetto alle quali non vi sia stato alcun accordo o alcuna espressa rinuncia. Quanto alle statuizioni interne al patto, la sentenza è impugnabile negli stretti limiti di cui all’art. 448 c.p.c., comma 2 bis, avendo le parti raggiunto un accordo su taluni punti, con un rilevante sconto di pena e con contestuale preventiva accettazione dei rigoroso regime impugnatorio, rimanendo sempre salva la possibilità di impugnare in caso di pena o misura di sicurezza illegale. Quanto alle statuizioni esterne al patto, le Sezioni Unite hanno invece riconosciuto - evidentemente, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della norma tesa ad assicurare piena tutela al diritto di difesa - la possibilità di proporre ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comprensivo anche della possibilità di dedurre il vizio di motivazione. Ne deriva un sistema binario d’impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena, a seconda che si tratti di statuizioni interne o esterne all’accordo fra le parti. 2.2. Sulla scorta della regula iuris teste tratteggiata, non è revocabile in dubbio la scrutinabilità ex art. 606 c.p.p., della statuizione concernente la confisca, in quanto esterna all’accordo raggiunto fra le parti. 2.3. Resta da aggiungere che, in caso di confisca disposta nella sentenza di patteggiamento extra patto, il potere di impugnazione non può non ricomprendere anche il controllo della motivazione del provvedimento, che trova il proprio fondamento giustificativo nella norma generale di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, argomento da Sezioni Unite del 26/09/2019, Savin, informazione provvisoria n. 19, motivazione in corso di deposito . Un potere di impugnazione, dunque, conformato sul tipo di statuizione e sul rapporto tra quest’ultima e il contenuto del patto Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830 Sez. 4, n. 22824 del 17/04/2018, Daouk, non mass. . Il giudice che adotti, nella sentenza di patteggiamento, una statuizione non concordata ha difatti l’onere di motivare specificatamente sul punto e la decisione è impugnabile con il ricorso per cassazione anche per vizio di motivazione v. sul punto Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 . 3. Tanto premesso quanto alla sindacabilità del motivo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., ed ai termini di tale scrutinio, la doglianza difensiva risulta fondata. 3.1. Costituisce principio di diritto acquisito che, in relazione al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p., non essendo inoltre possibile disporre l’ablazione ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992 Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247 Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 . Ne discende che, perché possa disporsi la confisca, è necessario che sussista - e che di ciò vi sia evidenza nella motivazione della sentenza di patteggiamento - un collegamento eziologico tra il denaro e il reato, nesso non ravvisabile con riguardo al delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non potendo il denaro in detto caso ritenersi, di per sé, profitto dell’attività illecita posta in essere Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768 . 3.2. In applicazione del principio di diritto appena rammentato, illegittima si appalesa la confisca del denaro disposta nei confronti di C.A. , considerati, da un lato, la contestazione del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione alla mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi dall’altro lato, l’assenza di una qualunque indicazione in sentenza circa l’esistenza di un collegamento eziologico fra denaro e delitto. 3.3. Considerate le esigenze d’economia processuale sottese alla previsione di cui all’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, poiché dal medesimo testo della decisione di merito si desume l’impossibilità di rinvenire negli atti ulteriori emergenze processuali e di pervenire altrimenti, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, ad una conclusione diversa dall’insussistenza del predetto nesso eziologico. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni al P.M. presso il Tribunale di Milano.