Lancia una cassetta di plastica dal balcone e colpisce un’auto: pessima abitudine che non vale una condanna

Confermata in Cassazione l’assoluzione pronunciata in appello. Esclusa l’ipotesi del dolo. Decisiva la constatazione che, come riferito anche dalla persona offesa, l’uomo aveva lanciato la cassetta dal proprio balcone anche in altro occasioni, sempre per evitare di tornare giù a riporla e sempre senza provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile.

Lancia una cassetta di plastica dal balcone di casa – per evitare la scocciatura di scendere giù e riporla degnamente – e centra una vettura parcheggiata nel cortile. Esclusa l’ipotesi di una condanna penale . A salvare l’uomo è anche la constatazione che l’episodio si è verificato più volte in passato e senza mai arrecare danni ai veicoli posizionati nel cortile Cassazione, sentenza n. 21936/20, sez. II Penale, depositata il 22 luglio Ricostruito lo strano episodio, l’uomo sotto processo viene condannato in Tribunale poiché ritenuto colpevole del reato di danneggiamento . A sorpresa, però, in secondo grado arriva l’assoluzione. Per i giudici d’Appello è evidente, in sostanza, l’assenza di dolo nella discutibile condotta tenuta dall’uomo, che ha colpito un’autovettura – di proprietà di un vicino di casa – parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica . A contestare la presa di posizione dei giudici d’Appello è la Procura col ricorso in Cassazione, ricorso mirato a chiedere una nuova lettura della vicenda. Secondo la Procura, in particolare, è illogico escludere che l’uomo, gettando dall’alto la cassetta di plastica utilizzata per riporre la legna, intendesse colpire e danneggiare l’autovettura del vicino di casa con cui aveva dissapori , e, allo stesso tempo, si può ipotizzare che egli avesse quanto meno accettato il rischio dell’evento . Dalla Cassazione arriva una replica netta in secondo grado si è escluso che l’accusa abbia provato la sussistenza del dolo, sia pure nella forma eventuale, oltre ogni ragionevole dubbio . Per chiarezza i giudici sottolineano che come riferito dalla persona offesa l’imputato anche in altre occasioni aveva lanciato dal proprio balcone, con modalità analoghe, la cassetta di plastica per evitare di tornare giù a riporla e senza però provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile . E peraltro lo specifico episodio non è stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con cui pure l’uomo aveva dei dissapori , aggiungono i giudici. Esclusa, quindi, la condanna penale. Allo stesso tempo, però, viene chiarito che rimane in piedi l’ipotesi che il danno arrecato alla parte civile possa essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 – 22 luglio 2020, n. 21936 Presidente Cammino – Relatore D’Agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 24/6/2019 la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale di Patti in data 16/11/2017, assolveva Iv. Ci. con la formula perché il fatto non costituisce reato , in assenza di dolo , imputato e condannato in primo grado per il reato di danneggiamento per avere egli colpito un'autovettura parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e vizio motivazionale. La Corte territoriale ha erroneamente valutato le prove e con motivazione illogica e contraddittoria ha escluso che l'imputato, gettando dall'alto la cassetta di plastica utilizzata per riporre la legna, intendesse colpire e danneggiare l'autovettura di Giuseppe Gregorio, con il quale aveva dissapori, o quanto meno avesse accettato il rischio dell'evento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato perché il motivo inerente alla violazione di legge non è consentito e quello sulla motivazione non è fondato. 2. In relazione alla violazione di legge denunciata con il primo motivo, va ribadito che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e dello stesso articolo, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196 Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567 Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159 . Il ricorrente, poi, ha evocato un travisamento del fatto e delle risultanze processuali , che non costituisce motivo di ri-corso ammissibile. Laddove il Procuratore generale intendesse riferirsi ad un travisamento della prova, va ribadito che, affinché sia ravvisabile detto vizio, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Granoni, Rv. 272406 Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 da ultimo v. Sez. 2, n. 50701 del 06/11/2019, Bottoli, Rv. 278009, in motivazione . Il ricorrente, invero, ha nella sostanza sollecitato un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 3. In ordine al denunziato vizio motivazionale, la Corte di appello si è confrontata con le argomentazioni svolte nella prima decisione, assolvendo l'onere di una motivazione rafforzata, in ossequio ad un principio ribadito anche di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale il giudice di appello è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 . La motivazione non risulta contraddittoria né manifestamente illogica laddove ha escluso che l'accusa abbia provato la sussistenza del dolo, sia pure nella forma eventuale, oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello ha osservato che come riferito dalla persona offesa anche in altre occasioni l'imputato, dal proprio balcone, aveva lanciato con analoghe modalità la cassetta di plastica nel cortile per evitare di tornare giù a riporla , senza per questo provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile inoltre, lo specifico episodio non era stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con il quale pure aveva dei dissapori. Non ha escluso la stessa Corte, pertanto, che il danno arrecato alla parte civile possa essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile. La motivazione della sentenza impugnata non risulta né manifestamente illogica, perché sorretta da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, né contraddittoria, in quanto esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti e da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute. A questa Corte di legittimità come si è già accennato è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 da ultimo cfr. Sez. 6, n. 9932 del 05/03/2020, Aureli, non mass. . P.Q.M. Rigetta il ricorso.