La Cassazione sul principio di specialità in fase di esecuzione

Il principio di specialità non impedisce al PM, quando sia decorso il termine di 45 giorni dalla definitiva liberazione del condannato ovvero dall’effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, di emettere l’ordine di esecuzione per una pena detentiva irrogata per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 20987/20 depositata il 15 luglio. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’ incidente di esecuzione proposto nell’interesse del condannato avverso l’ ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica per l’espiazione della pena di quattro anni di reclusione, irrogata al medesimo con sentenza del Tribunale, ritenendo non sussistente la denunciata violazione del principio di specialità ex art. 721 c.p.p. e art. 7 del Trattato di estradizione tra l’Italia e il Brasile. Avverso tale decisione, il condannato ricorre per cassazione. Nell’esaminare la questione, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui il principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p. e all’art. 14 della Convenzione Europea di estradizione non impedisce che il PM emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l’estradizione sia stata concessa, una volta che l’estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno . Nella fattispecie , il condannato è stato estradato in Italia il 3 giugno 2011, a causa dell’estradizione concessa dall’autorità del Brasile per l’espiazione della pena irrogata con sentenza della Corte d’Appello del 22 febbraio 2004. Il PM aveva proceduto in data 9 agosto 2011 a revocare l’ordine di carcerazione per il titolo oggetto del presente giudizio e, una volta espiata detta pena il 30 novembre 2011, il condannato si è allontanato dallo Stato in data 24 dicembre 2011 quindi entro 45 giorni dalla scarcerazione. Una volta decorso il ridetto termine ovvero accertato l’allontanamento del prevenuto dal territorio dello Stato, il PM ha correttamente emesso in data 4 dicembre 2018 l’ordine di carcerazione in questione. Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e concluso che il principio di specialità non impedisce al PM, quando sia decorso il termine di 45 giorni dalla definitiva liberazione del condannato ovvero dall’effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, di emettere l’ordine di esecuzione per una pena detentiva irrogata per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 giugno – 15 luglio 2020, n. 20987 Presidente Iasillo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di B.G. avverso l’ordine di esecuzione n. 360/2010 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 4 dicembre 2018 per l’espiazione della pena di quattro anni di reclusione, irrogata al medesimo con sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 marzo 2003 confermata con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 20.10.2009 , ritenendo non sussistente la denunciata violazione del principio di specialità ex art. 721 c.p.p. e art. 7 del Trattato di estradizione tra l’Italia e il Brasile. 2. Ricorre B.G. , a mezzo del difensore avv. Giuseppe Pesce, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 696 e 721 c.p.p., e art. 7 del Trattato di estradizione tra l’Italia e il Brasile, firmato il 17 ottobre 1989, risultando violato il principio di specialità poiché il ricorrente era stato estradato in Italia in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Firenze del 22 febbraio 2004, mentre il fatto per il quale è stato emesso l’ordine di carcerazione è anteriore a quello giudicato con detta sentenza e non vi è stata l’estensione dell’estradizione concessa per tale titolo. Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto dell’autorevole precedente di legittimità Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767 secondo il quale il principio di specialità costituisce una condizione di procedibilità dell’azione, nonché della previsione dell’art. 14 della Convenzione Europea di estradizione che stabilisce un analogo principio. Del resto, la Procura della Repubblica di Vicenza aveva provveduto, con proprio ordine del 9 agosto 2011, a revocare il provvedimento di carcerazione relativo alla sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 marzo 2003 perché emesso in violazione del principio di specialità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte. 2. Il principio di specialità è, insieme al principio di doppia incriminazione, il secondo fondamentale pilastro del sistema estradizionale, sia attivo che passivo artt. 699 e 721 c.p.p. . Esso consiste, in attuazione di una regola generale di diritto internazionale, nel vietare limitazioni della libertà personale dell’estradato per fatti anteriori e diversi da quelli per cui l’estradizione è stata concessa, al fine di impedire richieste fraudolente da parte degli Stati che, ottenuta la disponibilità del reo in relazione ad una ipotesi di reato, intendano trattenere l’estradato anche per fatti diversi anteriormente commessi, così violando gli accordi presi con lo Stato di rifugio. Va evidenziato che lo Stato richiedente può domandare la estradizione suppletiva al fine di estendere la già ottenuta estradizione a fatti anteriormente commessi, ma per i quali non era stata formulata inizialmente la relativa domanda di estradizione si veda, per es., art. 14 Convenzione Europea di estradizione . 2.1. Si era a lungo dibattuto sui limiti che il principio di specialità determina all’esercizio della giurisdizione da parte del giudice nazionale. Infatti, anche in ragione di non univoche formulazioni del previgente codice di rito art. 661 c.p.p. del 1930 e di convenzioni internazionali art. 14 Convenzione Europea di estradizione , si era, anche autorevolmente ritenuto Sez. U., n. 12 del 19.5.1984, Carboni, Rv. 164701 che il principio in discorso vietasse la stessa sottoposizione a processo per fatti non compresi nella conceduta estradizione, con conseguente improcedibilità dell’azione penale ciò nonostante promossa e nullità assoluta del giudizio eventualmente celebratosi salvo che il processo fosse iniziato con regolare citazione in giudizio ed eventuale declaratoria di contumacia prima della stessa estradizione per altro fatto . Il contrasto, non cessato nonostante le SU Carboni, è stato nuovamente ricomposto, ma con il totale sovvertimento della iniziale prospettiva è stato, dapprima, statuito che il principio di specialità non costituisce un limite della giurisdizione, riguardando soltanto la disponibilità fisica della persona del giudicabile o del condannato Sez. U., n. 2 del 28.2.1989, Nigro, Rv. 181126 e, da ultimo, che la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa Sez. U., n. 11971 del 29.11.2007, Pazienza, Rv. 238954 . Tale ultima posizione appare quella consacrata nel nuovo c.p.p. che, agli artt. 699 e 721, limita la clausola di specialità alla restrizione della libertà personale, tanto che sotto il vigore del nuovo codice di rito l’interpretazione già da ultimo sostenuta dalle Sezioni Unite è stata riaffermata dal medesimo consesso Sez. U., n. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv. 191233 e poi sempre seguita dalle sezioni semplici Sez. 6, n. 56816 del 15.12.2016, Cekini, Rv. 269006 Sez. 5, n. 10478 del 23.06.2000, V, Rv. 217040 Sez. 1, n. 4511 del 20.6.2000, V, Rv. 216846 . 3. La clausola di specialità conosce un ulteriore limite al proprio operare in ragione della condotta dell’estradato. In assonanza con le principali convenzioni internazionali in materia art. 14, Convenzione Europea di estradizione è previsto artt. 699 e 721 c.p.p. che la permanenza dell’estradato nel Paese richiedente, decorso un certo termine 45 giorni dall’esecuzione della condanna o comunque dalla scarcerazione per il fatto per cui era stato estradato, determina la assoggettabilità a restrizioni della sua libertà personale per fatti anteriormente commessi. 3.1. Il fondamento dell’istituto potrebbe individuarsi nella rinuncia implicita a valersi della clausola di specialità, pur in presenza della concreta possibilità di allontanarsi dal Paese ospitante Sez. 2, n. 1364 del 14/05/1973, Nizzola, Rv. 125480 si è, inoltre, chiarito che non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l’estradato non lasci il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari ovvero per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, giacché in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere definitivo e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta Sez. 1, n. 22747 del 13/05/2009, Canavesio, Rv. 241700 Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, P.G. in proc. Melli, Rv. 235631 , senza però trascurare il fatto che sembrerebbe pure venire meno, per il decorso del termine naturale, l’obbligo internazionale di rispettare la condizione cui era originariamente sottoposta la estradizione. 4. Il principio di specialità trova applicazione anche nella fase esecutiva, in relazione ai fatti già giudicati Sez. 5, n. 16129 del 30/01/2002, Bernardi, Rv. 221907 , e anche in tema di mandato di arresto Europeo, impedendo che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso Sez. 1, 53695 del 16/11/2016, Morejon Rodriguez, Rv. 268663 Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid, CED 269189 , fermo restando che la clausola di specialità non impedisce l’adozione di una misura cautelare personale in relazione a reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata effettuata e commessi anteriormente ad essa, restando ovviamente impossibile dare esecuzione al provvedimento Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013 dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164 . Con specifico riguardo alla fase esecutiva, si è però chiarito che il principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p. e all’art. 14 della Convenzione Europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l’estradizione sia stata concessa, una volta che l’estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno Sez. 1, n. 4691 del 20/12/2005 dep. 2006, Ciriello, Rv. 233431 . 5. Così chiariti i limiti del principio di specialità, deve concludersi per l’infondatezza del ricorso. 5.1. Non è controverso che allorquando il condannato è stato estradato in Italia il 3/6/2011, a causa della estradizione concessa dall’autorità del Brasile per l’espiazione della pena irrogata con sentenza della Corte d’appello di Firenze del 22 febbraio 2004, il Pubblico ministero aveva proceduto in data 9/8/2011 a revocare l’ordine di carcerazione per il titolo oggetto del presente giudizio sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 marzo 2003, confermata con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 20.10.2009 e che, una volta espiata detta pena il 30/11/2011, BERARDI si è allontanato dallo Stato in data 24/12/2011, quindi entro 45 giorni dalla scarcerazione. Una volta decorso il ridetto termine ovvero accertato l’allontanamento del prevenuto dal territorio dello Stato, il Pubblico ministero ha emesso in data 4/12/2018 l’ordine di carcerazione di cui si discute. 5.2. la L. 23 aprile 1991, n. 144, art. 7 portante ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile , al pari dell’art. 14 della Convenzione Europea di estradizione e dell’art. 721 c.p.p., espressamente prevede che la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che b la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte alla quale è stata consegnata trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno . 5.3. Ebbene, deve concludersi che il principio di specialità non impedisce al Pubblico ministero, quando sia decorso il termine di 45 giorni dalla definitiva liberazione del condannato ovvero dall’effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, di emettere l’ordine di esecuzione per una pena detentiva irrogata per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa. 5.4. Alla luce di tale principio di diritto il ricorso va rigettato perché il condannato B.G. non può dolersi dell’ordine di carcerazione emesso a suo carico per un fatto anteriore a quello per il quale venne estradato in Italia, perché la disposizione convenzionale applicabile Trattato di estradizione con il Brasile e i principi generali dell’ordinamento art. 721 c.p.p. espressamente prevedono, oltre alla estensione dell’estradizione, anche la possibilità di eseguire il nuovo titolo quando il ricercato, definitivamente liberato per il titolo estradizionale, si sia effettivamente allontanato dall’Italia o si sia trattenuto decorsi 45 giorni ovvero abbia volontariamente fatto ritorno nello Stato. 5.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.