‘Gioco delle tre campanelle’: punita la raccolta non autorizzata delle scommesse

Confermata la condanna per due persone, beccate a raccogliere le scommesse di un uomo che aveva deciso di prendere parte al gioco allestito in un’area di rifornimento di un’autostrada. Pena fissata in 100 euro di ammenda a testa.

Condannati per avere raccolto – senza autorizzazione – le scommesse di un ‘pollo’ che aveva deciso di prendere parte al famigerato ‘ gioco delle tre campanelle’ , allestito, per l’occasione, in un’area di rifornimento della A14. Per i Giudici è legittimo applicare ai due uomini sotto processo i paletti fissati dal regio decreto n. 773/1931, con particolare riferimento alla licenza per l’esercizio di sommesse Cassazione, sentenza n. 19985/20, sez. III Penale, depositata oggi . Ricostruita nei dettagli la vicenda – risalente all’agosto del 2015 –, i Giudici del Tribunale condannano i due uomini sotto processo a pagare 100 euro di ammenda a testa. Inequivocabile la loro condotta, consistita nell’ organizzare e gestire presso un’area di rifornimento sulla A14 le scommesse sul ‘gioco delle tre campanelle’ , pur non disponendo della autorizzazione obbligatoria per legge . Il difensore prova a fornire una chiave di lettura diversa, spiegando nel contesto del ‘Palazzaccio’ che i suoi clienti avevano allestito un gioco di abilità – come catalogato dalla Cassazione nel lontano 1991 – e non certo una raccolta di scommesse né tantomeno un gioco d’azzardo . Le obiezioni proposte dal legale non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali ritengono chiarissima la vicenda. Difatti, si è appurato nell’eseguire il ‘gioco delle tre campanelle’ i due uomini hanno raccolto le scommesse della persona che li ha poi querelati. Legittimo, quindi, applicare l’ottica normativa secondo cui la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione . Peraltro, la licenza, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio o la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato . A fronte di tale quadro, è evidente, osservano i giudici del ‘Palazzaccio’, che la norma punisce chiunque eserciti le scommesse senza licenza , inclusi, quindi, i due soggetti beccati a raccogliere le scommesse per il ‘gioco delle tre campanelle’.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 giugno – 2 luglio 2020, numero 19985 Presidente Izzo – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 23 maggio 2019 il Tribunale di Chieti ha condannato Gi. Pi. e Ba. Fa. alla pena di Euro 100 di ammenda per la contravvenzione ex artt. 88 e 221 comma 2 r.d. numero 773/1931 perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, senza essere muniti dell'autorizzazione obbligatoria per legge, organizzavano e gestivano presso l'area di rifornimento della A14 denominata Alento Ovest le scommesse sul gioco denominato tre campanelle in Miglianico il 13 agosto 2015. Il Tribunale ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa contestato al capo a . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i vizi di violazione degli artt. 110 cod. penumero , 88 e 221 comma 2 r.d. 773/1931, e la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale nella motivazione avrebbe dapprima indicato che il reato di cui al capo b era integrato e poi, quanto al capo b , che il fatto non sussiste . Apparirebbe evidente che i fatti contestati non integrino raccolta o esercizio della scommessa ma consisterebbero in un gioco di abilità, secondo la sentenza delle Sezioni Unite numero 14/1991. La condotta descritta nell'art. 88 del r.d. 773/1931 non sarebbe applicabile al fatto ascritto ai ricorrenti perché non vi sarebbe stata la gestione delle scommesse in un pubblico esercizio. È stata poi depositata una memoria nella quale si ribadisce che i fatti contestati non integrino raccolta o esercizio della scommessa né tantomeno gioco d' azzardo, ma consisterebbero in un gioco di abilità e si ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 88 del r.d. 773/1931 al caso de quo. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Con la sentenza con motivazione contestuale gli imputati sono stati condannati per il reato di cui al capo b ex artt. 88 e 221 comma 2 r.d. numero 773/1931. Il passaggio della sentenza riportato nel ricorso non rende la motivazione contraddittoria, posto che si tratta di un chiaro errore materiale, essendo la motivazione tutta volta a giustificare la condanna. 1.2. Con il ricorso non si contesta la ricostruzione del fatto effettuata nella sentenza ma solo la corretta applicazione della norma. In punto di fatto risulta dalla sentenza di merito che gli imputati, nell'eseguire il gioco delle tre campanelle, hanno raccolto le scommesse dal querelante. Orbene, l'art. 88 del T.U.L.P. prevede che 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione . Il D.L. 25 marzo 2010, numero 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, numero 73 ha disposto con l'art. 2, comma 2-ter che L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . Dunque, per effetto del collegamento con l'art. 221 comma 2, la norma punisce chiunque eserciti le scommesse senza licenza, individuando poi i soggetti ai quali la licenza possa essere rilasciata e senza distinguere l'entità dell'esercizio delle scommesse il fatto, per come ricostruito, è stato correttamente ricondotto dal Tribunale nel reato contestato. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. penumero si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.