Riciclaggio nella diffusione illecita di giornali via social e sequestro di siti internet mediante oscuramento imposto al provider

Con la norma di cui all’art. 648-bis c.p., il legislatore ha configurato un reato a forma necessariamente libera, la cui condotta presenta, tuttavia, contorni definiti ed individuabili in una specifica attività fraudolenta che può esplicarsi con o senza modifica, radicale o parziale della res”, purché sia resa più difficoltosa la ricerca della matrice delittuosa. Non vi è dubbio che tra i reati presupposti vi possono essere anche i reati di violazione del diritto di autore con conseguente sussistenza del reato di ricettazione e riciclaggio in ipotesi di commercio di beni provenienti dalle violazioni relative.

Il reato di riciclaggio si pone in rapporto di specialità con il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p., rispetto al quale si distingue per la specifica finalità di celare l’origine illecita dei beni. È ammissibile il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata. I fatti. Sulla base di una denuncia presentata da FIEG e AGCOM è stato avviato un procedimento penale a carico di persone in corso di identificazione, le quali sono imputate, in concorso fra loro, dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615 ter c.p. furto aggravato dell’utilizzo di un mezzo fraudolento artt. 624 e 625 n. 2 c.p. diffusione abusiva di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi artt. 171 e 171-t er L. 633 del 1941, comma 1 e 2, lett. a , a bis , c e riciclaggio 648 bis c.p. . Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva che almeno 21 canali Telegram , con migliaia di iscritti ciascuno, diffondevano illecitamente giornali , riviste e libri, liberamente consultabili e scaricabili dagli utenti e con successiva possibilità di condivisione anche all’esterno del predetto social network. L’individuazione dei titolari dei canali, tuttavia, non era stata possibile, atteso che la società cui fa capo Telegram è nota per proteggere i dati e la privacy dei suoi utenti. Si sottolinea che l’AGCOM, nell’esercizio dei suoi poteri, aveva già disposto la chiusura di alcuni dei canali Telegram oggetto di sequestro, sollecitando l’intervento dei gestori del social network che è avvenuto solo parzialmente. Normativa di riferimento. Art. 321 ss. c.p.p. L. 22 aprile 1941 n. 633 art. 648 bis c.p.p. La motivazione. Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro d’urgenza dei canali Telegram , osservando la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai suindicati reati. Si evidenziava che nel caso di sequestro preventivo è richiesto uno standard probatorio minore dei gravi indizi di colpevolezza” richiesti per l’applicazione delle misure cautelari personali, ma che permetta comunque di prospettare concreti elementi per riferire il reato alla persona dell’indagato cfr. Sez. III, 26 aprile 2012 n. 20294 . Si rilevava, poi, come i giornali e le riviste fossero ritenuti tutelabili dalle norme sul diritto d’autore tanto dalla giurisprudenza civile quanto da quella penale. Il Pubblico Ministero esaminava quindi la fattispecie del reato di riciclaggio. Si sottolineava che tale reato si pone in rapporto di specialità con il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p., rispetto al quale si distingue per la specifica finalità di celare l’origine illecita dei beni. In particolare, tale finalità poteva essere realizzata con qualsiasi condotta, modificativa o meno del bene di provenienza illecita, ma comunque idonea a rendere più difficoltosa l’individuazione dell’origine delittuosa del bene stesso. Gli elementi comuni alle due fattispecie, invece, sono ravvisabili nella non necessità della partecipazione al reato presupposto nel fatto che il bene provenisse da qualsiasi tipo di reato – compresi i reati di violazione del diritto d’autore, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte – anche in via mediata, ed indipendentemente dall’accertamento giudiziario del reato presupposto, purché la provenienza illecita fosse comunque desumibile dalla natura, varietà e circostanze del bene stesso nell’acquisizione a qualsiasi titolo del bene di origine delittuosa infine, nell’elemento psicologico del reato, accertabile da qualunque elemento di fatto o indizio giuridicamente apprezzabile, che deve consistere nell’accettazione consapevole del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di provenienza delittuosa. Con riferimento alla legittimità del sequestro di un intero sito web o di una singola pagina telematica, si ricordava la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha costantemente ritenuto possibile l’oscuramento mediante l’imposizione, al fornitore dei servizi, di attivarsi al fine di rendere inaccessibile la risorsa telematica incriminata. In proposito, si richiamava l’arresto delle Sezioni Unite, 29 gennaio 2015, n. 31022, con il quale si era affermato che tale modalità fosse l’unica idonea a garantire che la misura cautelare fosse effettiva. La sussistenza delle condizioni per il sequestro d’urgenza. Il Pubblico Ministero ravvisava la sussistenza del fumus commissi delicti , individuando la sequenza nella commissione dei reati contestati i files PDF dei giornali e delle riviste venivano ottenuti mediante l’intromissione non autorizzata nei sistemi informatici, i quali consentono – se legittimamente utilizzati – la sola consultazione dei giornali e delle riviste, senza che ne sia reso possibile il download o la diffusione. Con tale intromissione illecita, invece, i files elaborati dagli editori venivano sottratti, rendendo possibile ravvisare la fattispecie del furto o, quantomeno, di appropriazione indebita. Successivamente, i files sottratti qualificabili come beni di provenienza delittuosa venivano illecitamente diffusi sui canali Telegram al fine di profitto derivante dalla possibilità commerciale dalla cessione dei dati degli iscritti in particolare si sottolineava che tali canali ostacolavano l’individuazione della provenienza illecita dei files poiché non era possibile identificare la modalità di acquisizione degli stessi o gli amministratori dei canali. Pertanto, si ravvisava in questo passaggio la commissione del reato ex art. 648 bis c.p. nonché l’illecita diffusione di opere protette dal diritto d’autore. Si riteneva che fosse sussistente anche il periculum , rilevando come la commissione dei reati contestati fosse ancora in corso, sia con riferimento ai canali Telegram individuati dalle indagini della Guardia di Finanza, sia con riferimento ad altri canali che perseguono le stesse finalità delittuose. La Procura rammentava altresì che la gravità dei reati contestati, sottolineata tanto dall’AGCOM quanto dagli editori, si ravvisava nel fatto che un fenomeno tanto ingente incideva sulla libertà di pensiero, tutelata dalla Costituzione e posta alla base di qualsiasi Stato democratico. Infine, si ravvisava l’urgenza del sequestro, in relazione al fatto che i reati venissero commessi quotidianamente, rendendo il danno particolarmente rilevante anche alla luce dell’attuale situazione di lockdown che ha portato ad un aumento nel consumo di giornali e riviste. Il provvedimento è stato trasmesso al Giudice delle Indagini Preliminari ai fini della convalida del sequestro.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari 26 aprile 2020 Proc. aggiunto Rossi Il Pubblico Ministero dott. Roberto Rossi, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di Indagati e imputazioni Persone in corso di identificazione Capo 1 Persone in corso di identificazione Capo1 Del reato di cui agli artt. 110, 615 ter c.p., per essersi, in concorso tra loro, abusivamente introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza in tal modo eliminando le protezioni ai file dei predetti beni tutelati dal diritto di autore e permettendo così la diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri. Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020. Capo 2 Persone in corso di identificazione Capo2 Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 numero 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, con mezzo fraudolento, ai fini di lucro, sottratto ai titolari del diritto di autore le migliaia di files PDF di riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore . Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020. Capo 3 Capo3 Del reato di cui agli artt. 110 c.p., Art. 171, 171-ter. Legge del 22/04/1941 N. 633 comma 1 e 2, lett. a a bis , c per avere, in concorso tra loro, per uso altrui, a fini di lucro, comunicando al pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche, riprodotto, duplicato, trasmesso e comunque diffuso abusivamente, più di cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Il tutto esercitando in forma imprenditoriale l’attività di riproduzione e distribuzione. In particolare, distribuivano, trasmettevano e diffondevano in formato PDF, riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore , dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico o comunque con sottrazione illecita ai legittimi detentori decine di migliaia di files, a fini di lucro costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario , immettendoli in decine di canali Telegram, liberamente accessibili al pubblico sistema di reti telematiche . Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020. Capo 4 Persone in corso di identificazione Capo4 del reato di cui all’art. 110, 648bis, per avere, in concorso tra loro, acquisito e comunque trasferito elettronicamente, beni di provenienza delittuosa decine di migliaia di files in formato PDF di riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore , in quanto beni acquisiti illecitamente mediante accesso abusivo al sistema informatico o comunque sottratti illecitamente ai legittimi detentori compiendo operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa in quanto immessi in decine di canali Telegram nei quali è impossibile per le modalità del sistema informatico accertare la provenienza dei beni sopra indicati. Commesso in Bari in epoca anteriore e prossima al 24/04/2020. OSSERVA Lo standard probatorio per il sequestro. Lo standard probatorio richiesto per l’applicazione del sequestro preventivo non corrisponde ai gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'applicazione delle misure cautelari personali, ma non può essere del tutto assente e deve configurarsi quale prospettazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza di concreti elementi per riferire il reato alla persona dell'indagato Sez. 3, 26/4/2012, numero 20294, Omissis compreso l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo purché di immediato rilievo Sez. 3, 11/5/2011, numero 23668, Omissis e altri . Orbene, per i motivi che qui di seguito si esporranno, si può affermare la piena sussistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati per cui si procede. I giornali e le riviste come beni immateriali protetti dal diritto di autore profili penali Il giornale è da considerarsi opera collettiva, quindi frutto del lavoro di persone diverse nella quale a determinati collaboratori viene riconosciuta una funzione di coordinamento. Infatti, sebbene ogni articolo sia firmato, l'autore è stato indirizzato verso uno specifico argomento da un collega a lui superiore gerarchicamente il coordinatore, appunto . L'autore dei singoli articoli riceve comunque un'esplicita tutela. L'art. 38 della legge sul diritto d'autore italiano legge 22 aprile 1941, numero 633 permette infatti ai singoli collaboratori dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza di eventuali patti convenuti. Per quanto riguarda il proprietario dell'opera collettiva, l'art. 7 della suddetta legge lo definisce come colui che organizza e dirige la realizzazione dell'opera stessa. All'art. 3 della normativa viene regolata la protezione delle opere collettive come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. La giurisprudenza civile considera pacificamente che i giornali e le riviste sono tutelate dalle norme sul diritto di autore1. Anche la giurisprudenza penale, pacificamente ritiene che giornali, libri e riviste siano tutelabili dalla disciplina prevista dagli artt. 171 e seguenti legge diritto d’autore. La fattispecie del reato di riciclaggio In generale 648 bis. Riciclaggio . Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 648. Ricettazione . Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni 709 3 . Presupposto comune delle fattispecie incriminatrici previste dagli art. 648, 648 bis c.p. è quello costituito dalla non partecipazione concorsuale al reato presupposto dalla provenienza da delitto del danaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre dalla ricezione e dall’acquisto del bene di provenienza delittuosa3 dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene4 La fattispecie del riciclaggio si distingue invece per la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita. L'art. 648 bis è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 cp 5. Elementi differenziali con la ricettazione Come è noto, le vicende di questa fattispecie criminosa sono state piuttosto complesse. Introdotto nel 1978, quale figura specifica di ricettazione, l’art. 648 bis c.p., in forza dell’art. 23 della L. 19 marzo 1990, numero 55, è stato modificato ed ha per la prima volta assunto la rubrica di riciclaggio”. Infine, con la legge di ratifica della Convenzione Europea sul riciclaggio, 9 agosto 1993, la norma è stata ancora modificata. Proprio con quest’ultima modifica, tra le condotte tipiche è stata introdotta quella del trasferimento” del denaro o dei beni provenienti da delitto. Va inoltre sottolineato come, in base al testo attuale dell’art. 648 bis c.p., il delitto di riciclaggio si consumi allorché il soggetto agente agisca in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” del denaro o del bene. Si è discusso in merito all’interpretazione di questa espressione. Sembra logico ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi a condotte che siano idonee ad ostacolare l’identificazione del bene, indipendentemente dal fatto che in concreto siano state ostacolate delle indagini già poste in essere per tale identificazione. E tuttavia, l’ostacolo all’identificazione può attuarsi in modo progressivo, attraverso vari comportamenti o tramite l’attuazione delle varie operazioni” cui fa riferimento l’art. 648 bis. Non c’è dubbio, infatti, che il termine ostacolare” implica la possibilità di porre in essere varie condotte ostacolanti” e che si può ostacolare” in modo più o meno incisivo a partire dalla realizzazione di un ostacolo abbastanza facilmente superabile, sino ad arrivare alla realizzazione di un ostacolo così pregnante da integrare un vero e proprio impedimento”.6 Si è discusso inoltre se il termine trasferire” di cui all’art. 648 bis c.p. si riferisca al solo trasferimento” in senso giuridico sinonimo quindi di mutamento di intestazione quale trasferimento della proprietà o dell’uso del bene ad altro soggetto ovvero si riferisca anche al trasferimento” materiale sinonimo quindi di spostamento” . Non c’è dubbio che, se riferito ad immobili o anche a beni mobili particolari, il termine si riferisca al trasferimento in senso giuridico ma nulla vieta di sussumere nel concetto di trasferimento anche quello inteso nel senso di materiale spostamento” del bene perché, anche lo spostamento materiale del bene ad esempio presso altri mercati può costituire una condotta fortemente ostacolante l’identificazione del bene come proveniente da delitto.7 Insomma, con la norma di cui all' art. 648 bis c.p., il legislatore ha configurato un reato a forma necessariamente libera, la cui condotta presenta, tuttavia, contorni definiti ed individuabili in una specifica attività fraudolenta che può esplicarsi con o senza modifica, radicale o parziale della res”8, purchè sia resa più difficoltosa la ricerca della matrice delittuosa. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Infatti, il testo dell'art. 648-bis c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla l. 9 agosto 1993, numero 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene ripulito nella disponibilità dell'autore del reato presupposto9. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non rileva inoltre che le operazioni dissimulatorie della provenienza delittuosa della res siano compiute a vantaggio dell'autore del reato presupposto o nell'interesse proprio dell'agente10. Elementi comuni con la ricettazione La mancata partecipazione al reato presupposto La distinzione tra la ricettazione il riciclaggio ed il reato presupposto è posta dall'art. 110 c.p., in forza del principio generale vigente in materia di concorso di persone nel reato, per cui il soggetto risponde sia del fatto proprio che del fatto altrui per il semplice, consapevole inserimento nello svolgimento della vicenda criminosa, mediante condotte preparatorie o esecutive, preventive o anche successive purché psicologicamente e materialmente funzionali alla realizzazione dell'evento. Pertanto il post factum, preventivamente concordato e finalizzato all'occultamento e riciclaggio dei proventi del delitto, realizza il concorso nel reato principale.11 Va però ricordato, in tema di reato associativo, che gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, perché la riferibilità del reato-fine all'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, esige la prova di una partecipazione morale o materiale al fatto, alla stregua dei comuni princìpi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il c.d. reato-fine, sia compreso nel programma generico dell’organizzazione.12 Pertanto è compatibile, all’interno della compagine associativa, la distinzione di ruoli tra autore di delitto presupposto e ricettatore. Provenienza da delitto In concetto di provenienza da delitto del bene è estremamente ampio. Infatti, per la giurisprudenza della Corte Suprema la ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché anche in tal caso dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale13. Inoltre, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche.14 Infatti, il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura, varietà e dalle caratteristiche del bene stesso.15 Costituisce ipotesi punibile ex art. 648 c.p. la ricettazione da ricettazione acquisto della merce da altro ricettatore e rientra, comunque, nella previsione di detta norma incriminatrice anche l'acquisto di una cosa proveniente in via mediata da delitto, in virtù di uno o più negozi giuridici, che abbiano determinato la trasformazione economica del provento o del profitto del reato presupposto pertanto, sussiste il delitto in parola non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè cose acquistate con denaro di provenienza delittuosa oppure denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.16 La compatibilità tra il reato di ricettazione e riciclaggio e la normativa del diritto di autore. Non vi è dubbio che tra i reati presupposti vi possono essere anche i reati di violazione del diritto di autore con conseguente sussistenza del reato di ricettazione e riciclaggio in ipotesi di commercio di beni provenienti dalle violazioni relative. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che colui il quale acquista o riceve prodotti con il marchio contraffatto e li detiene per la vendita, risponde in concorso materiale sia del reato di cui all'art. 474 c.p. sia del reato di cui all'art. 648 c.p. Infatti, mentre nel reato di cui all'art. 474 c.p. la soggettività si identifica nella volontà cosciente di detenere per vendere opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all'art. 648 c.p. essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sè o per altri un profitto, cose o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Inoltre, diversa è l'oggettività giuridica dei due delitti, rappresentata nel primo dalla tutela della fede pubblica e, nell'altro, dal patrimonio, mentre distinti sono anche gli scopi, essendo l'art. 648 c.p. volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto e l'art. 474 c.p. ad offrire una protezione per la pubblica fede commerciale. Inoltre la condotta prevista dall'art. 648 c.p. e dell'art. 474 dello stesso codice non hanno elementi in comune posto che l'art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere ed occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, e quindi, non può essere allo stesso riconosciuto il carattere di norma speciale rispetto al delitto previsto dall'art. 648 c.p.17 Per questo gli oggetti con segni distintivi contraffatti o comunque falsi sono cose provenienti da delitto, poiché il contrassegno si immedesima nel prodotto stesso talché il delitto di contraffazione non è limitato al segno particolare, ma concerne, l'oggetto che reca quel segno distintivo in quanto oggetto e marchio non sono scindibili neppure concettualmente, sicché, essendo l'oggetto con marchio contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto a fine di profitto.18 Tale tesi è stata ormai accolta in maniera definitiva dalla Cassazione a sezioni unite19 che ha ritenuto configurabile in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, il concorso tra il reato di ricettazione art. 648 c.p. e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti art. 171 ter l. 22 aprile 1941 numero 633 , quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione/diffusione. La ricezione e l’acquisto del bene di provenienza delittuosa Per la giurisprudenza il termine acquisto”, che figura nel testo dell'art. 648 c. p., non riguarda la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto, ma semplicemente il loro possesso, e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima, da parte dell'agente. 20 Inoltre ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato dovendosi intendere in tale senso il termine acquisto” che si ritrova nel testo del citato articolo e, quindi, vi rientra anche il possesso per mero titolo di compiacenza”21 Il dolo nel reato di ricettazione In tema di ricettazione art. 648 c. p. , la prova dell'elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile. In particolare, dalle seguenti circostanze il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attività professionale. 22 natura, varietà e particolarità della merce23 da inequivoci elementi indiziari forniti dal comportamento dell'imputato. 24 dalla mancata plausibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto e comunque dall'omessa indicazione della provenienza delle cose ricevute, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 25 da qualsiasi elemento anche indiretto indicato nell'art. 712 c. p. 26 circostanze di fatto modalità dell'acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall'imputato, comportamento processuale etc. che consentono di raggiungere la ragionevole certezza che nel momento dell'acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita 27 il prezzo pagato e le modalità in cui si è concretizzato l'acquisto.28 Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.29 Nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. 30 La legittimità del sequestro di un provider La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto quanto meno implicitamente legittimo il sequestro preventivo mediante oscuramento di un intero sito telematico o di una pagina web, imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all'esterno Sez. 1, numero 32846 del 04/06/2014, Ceraso, non massimata Sez. 5. numero 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259887 Sez. 5, numero 11895 del 30/10/2013, dep. 2014, Belviso, Rv. 258333 Sez. 5, numero 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata Sez. 5, numero 47081 del 18/01/2011, Groppo, Rv. 251208 Sez. 5, numero 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, Rv. 249510 Sez. 6, numero 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv. 237485 Sez. 3, numero 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819 . Cassazione penale sez. unumero , 29/01/2015, numero 31022 L’indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalle Sezioni Unite del 29/01/2015, numero 31022 che ha ribadito che il sequestro preventivo si concretizza, tenuto conto della peculiare realtà nella quale va ad incidere, in una vera e propria inibitoria rivolta al fornitore di connettività, che deve impedire agli utenti l'accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero rimuovere il file che viene in rilievo, con l'effetto di arrestare l'attività criminosa in atto o scongiurare la commissione di ulteriori condotte illecite. La Corte ritiene che il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia compatibile con la detta inibitoria, la sola in grado di assicurare effettività alla cautela. Pertanto, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata. Le indagini svolte Si riportano qui le risultanze delle indagini della GDF Nucleo PEF che costituiscono i presupposti di fatto del reato contestato. 1. Premessa. In esito al preliminare, speditivo ed immediato sviluppo della delega emessa dalla S.V. nell’ambito del procedimento penale in oggetto, l’attività investigativa esperita da questo Reparto a tutela del diritto d’autore, ha consentito di rilevare, come prevedibile, una crescente diffusione, su tutto il territorio nazionale, di fenomeni illeciti di pirateria digitale”, in violazione della legge numero 633/41 e successive modifiche, in materia di diritti d’autore e connessi ai diritti d’autore. In particolare, sull’applicativo di messaggistica istantanea denominata Telegram”, scaricabile da chiunque senza alcun costo su smartphone, tablet, pc ecc., sono presenti diversi canali che mettono a disposizione degli iscritti, in tempo reale, gratuitamente o pagando pochi Euro al mese, quotidiani, settimanali, mensili, riviste periodiche, in formato digitale, normalmente disponibili per gli utenti interessati soltanto dietro il pagamento di un corrispettivo. Il fenomeno rilevato avrebbe assunto proporzioni talmente vaste e preoccupanti da indurre la Federazione Italiana Editori Giornali FIEG a chiedere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM , la sospensione di Telegram proprio per evitare la diffusione di riviste e quotidiani piratati, tenuto conto che l’illecito provocherebbe gravi danni economici a tutta l’industria del settore editori, giornalisti, distributori, stampa, poligrafia ed edicolanti. In particolare, dalla consultazione di fonti aperte, i danni sarebbero quantificati in 670.000 Euro al giorno, corrispondenti a circa 250 milioni di Euro all’anno, giacché gli utenti iscritti ai canali in argomento sarebbero circa 580.000, in aumento nel periodo di diffusione del virus Covid-19, e con un incremento dell’88% delle testate diffuse illecitamente. 2. Approfondimenti. Allo scopo di riscontrare gli elementi informativi appresi, giuste intese con la S.V., lo scrivente ha incaricato il Tenumero Al. La. di scaricare sul proprio smartphone I-Phone X”, , tramite Apple store”, la predetta applicazione di messaggistica istantanea Telegram”, utilizzando l’utenza di servizio numero omissis . Ultimata la breve procedura di registrazione31, è stato possibile accedere all’applicazione in parola ove è stato effettivamente riscontrato che l’utente ha la possibilità non solo di scambiare messaggi, file di testo, audio e video senza limiti di dimensioni e capienza perché interamente basata su cloud ma può anche consultare canali che offrono – iscrivendosi gratuitamente contenuti digitali tutelati da diritti d’autore. 31 Che prevede, nella sequenza di seguito descritta a. l’inserimento dell’utenza telefonica b. l’attivazione del numero di telefono tramite un codice di verifica di 5 cifre ricevuto via sms c. l’autorizzazione per accedere ai contatti per poter leggere i numeri in rubrica d. l’inserimento del proprio nome e cognome, che può essere anche di fantasia. In particolare, digitando quale chiave di ricerca le parole edicola”, riviste” e libri”, l’applicazione segnala l’esistenza dei seguenti canali 1 eDiCoLA_luXuRiOsA” al quale sarebbero iscritti numero 196.027 utenti vgs. all. numero 1 2 RIVISTE ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 27.171 utenti vgs. all. numero 2 3 Riviste 24 Edicola” al quale sarebbero iscritti numero 2.810 utenti vgs. all. numero 3 4 Riviste Oggi” al quale sarebbero iscritti numero 7.725 utenti vgs. all. numero 4 5 solo riviste mensili” al quale sarebbero iscritti numero 2.859 utenti vgs. all. numero 5 6 Giornali” al quale sarebbero iscritti numero 1.643 utenti vgs. all. numero 6 7 LIBRI UNIVERSITARI PDF” al quale sarebbero iscritti numero 22.315 utenti vgs. all. numero 7 8 LIBRI PDF Gratis” al quale sarebbero iscritti numero 48.104 utenti vgs. all. numero 7 9 EDICOLA-FREE” al quale sarebbero iscritti numero 4.052 utenti vgs. all. numero 8 10 GIORNALI E RIVISTE” al quale sarebbero iscritti numero 9.539 utenti vgs. all. numero 8 11 Libri universitari” al quale sarebbero iscritti numero 9.309 utenti vgs. all. numero 9 12 EbookDoe” al quale sarebbero iscritti numero 51.893 utenti vgs. all. numero 9 13 QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 1.199 utenti vgs. all. numero 10 14 GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 24.923 utenti vgs. all. numero 11 . 15 Il Giornalaio Moderno” al quale sarebbero iscritti numero 21.694 utenti vgs. all. numero 11 16 LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 7.921 utenti vgs. all. numero 12 17 Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 13 18 GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti numero 4.006 utenti vgs. all. numero 14 19 Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti numero 3.188 utenti vgs. all. numero 15 20 Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti numero 1.636 utenti vgs. all. numero 16 21 Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 17 . Si segnala, tuttavia, che l’elenco riportato subisce continue variazioni, sia in relazione ai canali che propongono i contenuti illeciti, sia in relazione al numero degli iscritti. Cliccando sul tasto virtuale Unisciti”, l’applicazione consente di accedere ai contenuti digitali presenti in ognuno dei canali rilevati, che consistono in quotidiani, settimanali e periodici di testate giornalistiche nazionali e/o locali, aggiornati alla data odierna, i quali possono essere consultati gratuitamente on-line e/o scaricati, in formato pdf, sul proprio supporto hardware, con successiva possibilità di condivisione anche attraverso altri sistemi ovvero inviati a mezzo di posta elettronica e/o altra messaggistica istantanea, ecc , in violazione della norma che tutela il diritto d’autore. I successivi riscontri finalizzati all’identificazione del soggetto titolare del canale, al quale ricondurre la responsabilità circa l’illecita immissione del file piratato” nello stesso – in questa fase – hanno dato esito negativo, in quanto sia il titolare del canale che gli iscritti non sono identificabili in alcun modo né tantomeno è stato possibile identificare il soggetto che ha inserito i contenuti digitali nel canale. L’applicazione Telegram” risulta sviluppata dalla Telegram LLC” con sede in Dubai, società nota per proteggere i dati e la privacy degli utenti. La sussistenza del fumus del reato Nella fattispecie non vi è dubbio che sussistono i presupposti per il sequestro. La sequenza della commissione dei reati è evidente I files di giornali, riviste e libri come sopra esposto beni immateriali protetti dal diritto di autore vengono acquisiti in primo luogo mediante l’intromissione non autorizzata nel sistema informatico. Come è noto i giornali on line sono utilizzabili solo con password personalizzate che non ti permettono di scaricare PDF liberi e comunque le password autorizzano l’utilizzo personale del giornale e/o del libro/rivista e non la diffusione dello stesso. La giurisprudenza32 ha chiarito che l’utilizzo improprio delle password o il superamento dei limiti previsti dalle regole di concessione delle password costituisce il reato di cui al 615-ter c.p. Come sopra ampiamente esposto i files ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita33 I files di giornali, riviste e libri vengono acquisiti illecitamente inoltre mediante la sottrazione dei PDF elaborati dagli editori per inserimento lecito nei siti o per la stampa. Non vi è dubbio che in tal caso ci ritroviamo in ipotesi di furto o al limite di appropriazione indebita. Pertanto, anche qui i files ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita I files beni di provenienza delittuosa vengono acquisiti da soggetti che li detengono al fine di commettere l’ulteriore reato di diffusione illecita tramite i canali Telegram34 sistema di reti telematiche al fine di profitto35 costituita dalle possibilità commerciali derivanti dalla cessione dei dati degli iscritti e comunque dall’individuazione di soggetti potenziali acquirenti . Le modalità di costituzione dei canali come indicato dalla GDF sono tali che vi è un concreto ostacolo per l’individuazione della provenienza delittuosa non sono identificabili i files, i soggetti amministratori, le modalità di acquisizione delle riviste e dei giornali . Pertanto, non vi è dubbio che i titolari dei canali commettono il reato di riciclaggio nella detenzione dei predetti files beni di provenienza delittuosa I files oggetto di tutela del diritto di autore vengono poi diffusi come emerge dalla indagine della GDF e dalla indagine degli editori illecitamente tramite i predetti canali per il profitto sopra indicato. Allo stato attuale non sono identificabili gli amministratori dei singoli canali e non vi sono elementi per poter affermare che i rappresentanti legali di Telegram siano consapevoli dei contenuti illeciti dei canali indicati. Dal momento che vi sia stata conoscenza del provvedimento, i rappresentanti legali di Telegram saranno consapevoli della eventuale prosecuzione dei reati, con le possibili ovvie conseguenze. Il periculum Come emerge dalla indagine della GDF, i canali Telegram sono ancora in funzione e vengono aggiornati quotidianamente. Pertanto, la commissione dei reati è ancora in itinere mediante l’utilizzo dei canali Telegram sopra indicati e altri che vengono sistematicamente aperti con nomi diversi ma con le stesse finalità. 15 a. eDiCoLA_luXuRiOsA” al quale sarebbero iscritti numero 196.027 utenti vgs. all. numero 1 b. RIVISTE ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 27.171 utenti vgs. all. numero 2 c. Riviste 24 Edicola” al quale sarebbero iscritti numero 2.810 utenti vgs. all. numero 3 d. Riviste Oggi” al quale sarebbero iscritti numero 7.725 utenti vgs. all. numero 4 e. solo riviste mensili” al quale sarebbero iscritti numero 2.859 utenti vgs. all. numero 5 f. Giornali” al quale sarebbero iscritti numero 1.643 utenti vgs. all. numero 6 g. LIBRI UNIVERSITARI PDF” al quale sarebbero iscritti numero 22.315 utenti vgs. all. numero 7 h. LIBRI PDF Gratis” al quale sarebbero iscritti numero 48.104 utenti vgs. all. numero 7 i. EDICOLA-FREE” al quale sarebbero iscritti numero 4.052 utenti vgs. all. numero 8 j. GIORNALI E RIVISTE” al quale sarebbero iscritti numero 9.539 utenti vgs. all. numero 8 k. Libri universitari” al quale sarebbero iscritti numero 9.309 utenti vgs. all. Il danno e la gravità del reato emergono dall’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM vedi comunicato del 23 aprile 2020 disponibile sul sito www.agcom.it da giovedì 23 aprile 2020 che, pur ritenendo di avere limiti nella sua azione, ha condiviso l’allarme degli editori sollecitando l’intervento di Telegram, avvenuto solo parzialmente. Non vi è dubbio che un fenomeno delle dimensioni di centinaia di milioni di Euro di danno vedi analisi degli editori , presenta poi una gravità particolare perché incide sulla tutela costituzionale della libertà di pensiero base di ogni democrazia . Urgenza e disposizioni Osservato che vi è urgenza atteso che il fenomeno si ripresenta quotidianamente creando enormi danni giornalieri. Inoltre, in questo periodo di lockdown il consumo di giornali è notevolmente aumentato e pertanto il danno è ora particolarmente rilevante. Visti gli artt. 321 e segg. c.p.p. DISPONE Il sequestro mediante inibizione immediata dell’accesso al canale incriminato ovvero rimozione dei files dei seguenti canali Telegram numero 9 l. EbookDoe” al quale sarebbero iscritti numero 51.893 utenti vgs. all. numero 9 m. QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 1.199 utenti vgs. all. numero 10 numero GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 24.923 utenti vgs. all. numero 11 . o. Il Giornalaio Moderno” al quale sarebbero iscritti numero 21.694 utenti vgs. all. numero 11 p. LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 7.921 utenti vgs. all. numero 12 q. Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 13 r. GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti numero 4.006 utenti vgs. all. numero 14 s. Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti numero 3.188 utenti vgs. all. numero 15 t. Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti numero 1.636 utenti vgs. all. numero 16 u. Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 17 . E comunque di tutti i canali dove oggi e nel futuro verranno divulgati illecitamente giornali, riviste e libri coperti da diritto di autore. CHIEDE che il GIP convalidi il sequestro emettendo provvedimento con il quale disponga il sequestro mediante inibizione immediata dell’accesso al canale incriminato ovvero rimozione dei files dei seguenti canali Telegram a. eDiCoLA_luXuRiOsA” al quale sarebbero iscritti numero 196.027 utenti vgs. all. numero 1 b. RIVISTE ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 27.171 utenti vgs. all. numero 2 c. Riviste 24 Edicola” al quale sarebbero iscritti numero 2.810 utenti vgs. all. numero 3 d. Riviste Oggi” al quale sarebbero iscritti numero 7.725 utenti vgs. all. numero 4 e. solo riviste mensili” al quale sarebbero iscritti numero 2.859 utenti vgs. all. numero 5 f. Giornali” al quale sarebbero iscritti numero 1.643 utenti vgs. all. numero 6 g. LIBRI UNIVERSITARI PDF” al quale sarebbero iscritti numero 22.315 utenti vgs. all. numero 7 h. LIBRI PDF Gratis” al quale sarebbero iscritti numero 48.104 utenti vgs. all. numero 7 i. EDICOLA-FREE” al quale sarebbero iscritti numero 4.052 utenti vgs. all. numero 8 j. GIORNALI E RIVISTE” al quale sarebbero iscritti numero 9.539 utenti vgs. all. numero 8 k. Libri universitari” al quale sarebbero iscritti numero 9.309 utenti vgs. all. numero 9 l. EbookDoe” al quale sarebbero iscritti numero 51.893 utenti vgs. all. numero 9 m. QUOTIDIANI-LIBRI-RIVISTE ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 1.199 utenti vgs. all. numero 10 numero GIORNALI RIVISTE – GRATIS ITALIANE” al quale sarebbero iscritti numero 24.923 utenti vgs. all. numero 11 . o. Il Giornalaio Moderno” al quale sarebbero iscritti numero 21.694 utenti vgs. all. numero 11 p. LIBRI ITALIA” al quale sarebbero iscritti numero 7.921 utenti vgs. all. numero 12 q. Edicola Settimanali” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 13 r. GIORNALI ITALIANI” al quale sarebbero iscritti numero 4.006 utenti vgs. all. numero 14 s. Quotidiani I @ OTInews” al quale sarebbero iscritti numero 3.188 utenti vgs. all. numero 15 t. Quotidiani e mensili” al quale sarebbero iscritti numero 1.636 utenti vgs. all. numero 16 u. Libri in italiano gratis” al quale sarebbero iscritti numero 1.049 utenti vgs. all. numero 17 . E comunque di tutti i canali dove oggi e nel futuro verranno divulgati illecitamente giornali, riviste e libri coperti da diritto di autore. MANDA alla Guardia di Finanza Nucleo polizia economica finanziaria di Bari per l'esecuzione del sequestro e l'immediata trasmissione del verbale alla segreteria alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Giudice in indirizzo della presente richiesta unitamente al verbale di sequestro appena trasmesso e al fascicolo appositamente formato e contenente in copia tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.