Tempestività del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame

Posto che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame o appello cautelare deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, laddove la parte depositi il ricorso in un luogo diverso, in violazione degli artt. 311, comma 3 e 325, comma 3, c.p.p., o con le modalità ex art. 583 c.p.p., la tempestività andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del Tribunale del riesame.

Così si legge nella sentenza n. 16626/20, depositata dalla Corte di Cassazione il 3 giugno. Il Tribunale del riesame confermava la decisione del GIP di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un imputato per diversi reati a sfondo sessuale. Il difensore dell’uomo ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio di motivazione. Il ricorso risulta inammissibile per tardività . La Corte ricorda infatti che ai sensi degli artt. 325, comma 3, e 311, comma 3, c.p.p. il ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misure cautelari deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento stesso. Per quanto attiene al ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., il legislatore non ha richiamato le forme di cui agli artt. 582 e 583, con la conseguenza che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la specifica modalità richiesta per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituisce una deroga rispetto alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione cfr. Cass. Pen. 3261/19 13420/19 . Laddove il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p . non sia stato presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento non si verifica un’ipotesi di inammissibilità, in virtù del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis . Il ricorso potrà infatti essere ritenuto ammissibile se tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ponendo a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione presentata ad un ufficio diverso venga dichiarata inammissibile per tardività. Aggiunge dunque il Collegio che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso, in violazione degli artt. 311, comma 3 e 325, comma 3, c.p.p., o con le modalità ex art. 583 c.p.p., la tempestività del ricorso andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioè nella cancelleria del Tribunale del riesame .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 marzo – 3 giugno 2020, n. 16626 Presidente Sarno – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza del 12 novembre 2019, ha confermato quella del 25 ottobre 2019 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.R. in relazione ai reati di cui all’art. 61 c.p., n. 5 , art. 628 c.p., comma 1, comma 3, nn. 1 e 3-bis art. 61 c.p., nn. 2 e 5, art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., comma 1, n. 2 , commessi in omissis . 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.R. . 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. I giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere la loro sussistenza unicamente sulla base delle dichiarazioni rese nella querela da parte della denunciante la quale non sarebbe attendibile in quanto il giorno medesimo del fatto di violenza sessuale non avrebbe riferito nulla di ciò nè alle persone poi sentite a sommarie informazioni nè alle stesse forze dell’ordine intervenute. Nel relativo verbale si leggerebbe che trattasi unicamente di scippo mentre verrebbe esclusa qualsiasi violenza di tipo sessuale. I gravi indizi di colpevolezza non potrebbero dirsi sussistenti anche in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente nell’immediatezza del fatto a lui contestato avrebbe contattato con il telefono della persona offesa i di lei amici e parenti al fine di restituirle i beni di sua proprietà. Inoltre, non sarebbe stato rinvenuto il coltello impiegato nella commissione dei presunti fatti di reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione. L’ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria laddove non riterrebbe esclusa la violenza sessuale sulla base dell’annotazione di servizio redatta dagli agenti di polizia giudiziaria il giorno del fatto nella quale, invece, si leggerebbe che la persona offesa non avrebbe subito alcuna violenza sessuale. Sarebbe affetta da vizio della motivazione anche la parte della impugnata ordinanza in ordine alle esigenze cautelari essendo i precedenti penali del ricorrente di poco allarme sociale ed il pericolo di fuga escluso dalla presenza del medesimo al momento del fermo nel luogo dove si sarebbero svolti i presunti fatti di reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1. L’avviso di deposito dell’ordinanza impugnata è stato notificato al difensore il 20 novembre 2019 ed il 21 novembre 2019 all’indagato. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva quindi il 2 dicembre 2019, cadendo il 1 dicembre di domenica. Il ricorso è stato trasmesso con raccomandata, quindi con le forme ex art. 583 c.p.p., il 29 novembre 2019 ma è pervenuto al Tribunale del riesame di Roma il 4 dicembre, quindi tardivamente. 1.2. Ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 3 e art. 311 c.p.p., comma 3 il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, in tema di misure cautelari personali e reali, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Diversamente, l’art. 309 c.p.p., comma 4, richiamato dall’art. 310 c.p.p., comma 2, prevede che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583 analogo richiamo alle forme previste dall’art. 582 c.p.p. è nell’art. 324 c.p.p., comma 2, e nell’art. 322-bis c.p.p., comma 2, in quest’ultimo caso, in forza del generale richiamo dell’art. 310 c.p.p Pertanto, per la presentazione del ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. non sono richiamate le forme di cui all’art. 582 - il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento - e art. 583 c.p.p Di conseguenza, secondo il costante orientamento della giurisprudenza Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018 - 01 , la specifica modalità fissata dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituisce una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione l’art. 311 c.p.p., comma 3 e art. 325 c.p.p., comma 3 escludono qualsiasi soluzione alternativa. Tale principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894 - 01 e da Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367. In motivazione, afferma la sentenza Dallai che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa, in sede di riesame o di appello cautelare, dal tribunale, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione che in tal caso, non trovano applicazione le diverse norme sulla presentazione dell’atto di impugnazione di cui agli artt. 582 e 582 c.p.p. la cui operatività, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 332 del 1995 al solo art. 309 c.p.p., comma 4, è limitata alla presentazione della richiesta di riesame nonché dell’atto di appello, giusta il rinvio contenuto nell’art. 310, comma 2, codice di rito . L’art. 582 c.p.p. si applica infatti salvo che la legge disponga altrimenti . L’esclusione di soluzioni alternative alla presentazione del ricorso per cassazione è espressione della ratio dell’art. 311 c.p.p. che ha una funzione acceleratoria prevedendo che il ricorso debba essere presentato solo ed esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame, consente una più celere spedizione dell’impugnazione alla Corte di cassazione e di conseguenza una più rapida decisione in tema di libertà personale o sequestro. Anche l’inapplicabilità dell’art. 583 c.p.p. ha una funzione acceleratoria, perché di garantisce una maggiore celerità della decisione evitando i tempi tecnici collegati al servizio postale. 1.3. Deve aderirsi all’orientamento espresso da Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894 - 01, per cui il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. che non sia stato presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non si di per sé inammissibile, per il rispetto dei principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis quest’ultimo espressamente desumibile dalla disciplina di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5 . Può essere ritenuto ammissibile solo allorché il ricorso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge o con le modalità ex art. 583 c.p.p., sia dichiarata inammissibile per tardività. Ciò in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 c.p.p. qui non applicabili - è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo. Ne consegue che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso, in violazione dell’art. 311 c.p.p., comma 3 e art. 325 c.p.p., comma 3, o con le modalità ex art. 583 c.p.p., la tempestività del ricorso andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioè nella cancelleria del Tribunale del riesame. Avendo il ricorrente violato l’art. 311 c.p.p., comma 3 e art. 325 c.p.p., comma 3, si assume il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, o trasmesso con modalità diverse da quelle previste dall’art. 311 c.p.p., sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività, nel caso in esame, è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo. Cfr. nello stesso senso, in tema di ricorso per cassazione su riesame reale, Sez. 3 n. 28582 del 24/05/2019, Visconti, non massimata. 2. Va in ogni caso rilevato che con il primo motivo il ricorrente propone solo una lettura alternativa delle fonti di prova, con argomentazioni solo di merito, senza mai per altro confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Inoltre, si ripropongono le stesse questioni dedotte al Tribunale del riesame, con un’operazione di copia ed incolla del riesame che di per sé rende il motivo inammissibile per il difetto di specificità estrinseca. Con il secondo motivo si deduce in sostanza un travisamento della prova per omissione il motivo è però fondato sulla estrapolazione di parti di un’annotazione di polizia giudiziaria di cui però il ricorrente non ha proceduto alla necessaria allegazione, al fine di consentire la verifica se l’omessa valutazione abbia potuto incidere sulla ratio decidendi. L’omessa allegazione rende il motivo inammissibile per genericità. Il motivo sulle esigenze cautelari non si confronta in alcun modo con la motivazione dell’ordinanza impugnata ed è pertanto inammissibile perché privo del requisito della specificità estrinseca. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.