Inevitabile la condanna per l’auto presa a noleggio e non restituita

Nessun dubbio sulla colpevolezza dell’uomo sotto processo. Egli ha preso a noleggio una vettura per un mese e poi non ha provveduto a restituirla. Sacrosanta anche la competenza territoriale poggiata sulla residenza della persona sotto processo, poiché il possesso della vettura è stato esercitato proprio in quel luogo.

Vettura presa a noleggio e poi, però, non restituita. La ‘ dimenticanza’ è grave, e costa una condanna per il reato di appropriazione indebita . Rilevante anche il dato relativo alle formali diffide compiute dalla società proprietaria del veicolo e bellamente ignorate dall’utilizzatore. Legittimo, infine, il richiamo al Comune di residenza della persona, che in quel territorio ha esercitato il possesso della vettura, per dirimere anche la questione della competenza territoriale Cassazione, sentenza n. 15735/20, sez. II Penale, depositata oggi . Linea di pensiero comune per i giudici di merito così prima ad Arezzo e poi a Firenze viene sancita la penale responsabilità della persona – un uomo – che prima ha noleggiato per un mese una vettura Saab e poi non ha provveduto a restituirla , nonostante le formai diffide ricevute. Inevitabile la condanna per il reato di appropriazione indebita. Col ricorso in Cassazione, però, i riflettori vengono puntati soprattutto sulla competenza territoriale , determinata – erroneamente, secondo la difesa – in considerazione del luogo ove l’imputato è residente e non già in considerazione del luogo di consumazione del reato , poiché non si è considerato che il contratto di noleggio della vettura è stato stipulato in un Comune e il veicolo è stato rinvenuto e posto in sequestro in un altro Comune. Dai Giudici del ‘Palazzaccio’ arriva però una risposta netta correttamente è stata determinata la competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore della vettura. Ciò perché, essendo stato esercitato il possesso dell’autovettura nel suo luogo di residenza , allora deve ritenersi realizzata nello stesso luogo anche la condotta appropriativa . In questa ottica, poi, i magistrati tengono a ribadire che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione . Chiarissimo, inoltre, il principio secondo cui il reato di appropriazione indebita si consuma con l’ interversione del titolo del possesso . Di conseguenza, il mutamento della detenzione in possesso ovvero dell’interversione del titolo possessorio può anche realizzarsi in luogo e in tempo diverso da quello ove è posta la condotta . Non in discussione, quindi, né la competenza territoriale né tantomeno la condanna per il reato di appropriazione indebita.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 febbraio - 25 maggio 2020, numero 15735 Presidente Cervadoro – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto Fr. Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il 9/5/2017 la Corte di Appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 2/7/2012 dal Tribunale di Arezzo nei confronti Fr. Gi. in relazione all'appropriazione indebita di un'autovettura Saab noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita, nonostante le formali diffide ricevute, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con unico motivo di ricorso il Fr. deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi determinata la competenza territoriale in considerazione del luogo ove l'imputato è residente e non già in considerazione luogo di consumazione del reato, in quanto non si era considerato che il contratto di noleggio dell'autovettura era stato stipulato a Chianciano Terme SI e l'autovettura rinvenuta e posta in sequestro a Montelcino SI . Il ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza del Fr. non già in virtù della regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen, bensì sul rilievo che, essendo stato esercitato il possesso dell'autovettura nel luogo di residenza del ricorrente, doveva ritenersi realizzata nello stesso luogo anche la condotta appropriativa. In tal modo la Corte territoriale si è uniformata alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e condivisibile di questa Corte di legittimità, secondo cui il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione , Sez. 2, numero 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715 Sez. 2, numero 22127 del 08/02/2013, Rv. 256055 Sez. 1, numero 26440 del 02/07/2002, Rv. 222657, che, nella specie, ha ritenuto che sussistesse la competenza dell'A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato . Anche le sentenze che sembrano affermare il principio contrario Sez. 2, numero 56344 dell'11/10/2018 Rv. 276298 Sez. 2, numero 48438 del 01/12/2004 Rv. 230354 Sez. 2, sent numero 1119 del 03/03/1999 Rv. 212976 , in realtà, appaiono riferirsi a ben diverse fattispecie di omessa restituzione di somme ricevute a titolo di deposito o di garanzia, e nelle stesse il momento della conoscenza è indicato quale momento del tutto coincidente con quello dell'interversione del possesso. Nella sentenza numero 48438 del 2004, che richiama altri precedenti ed è a sua volta richiamata da quella successiva del 2018, ribadito il principio pacifico che il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione del titolo del possesso, si è ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso ovvero dell'interversione del titolo possessorio possa anche realizzarsi in luogo e in tempo diverso da quello ove è posta la condotta, concludendo quindi che, in quella fattispecie, il momento dell'interversione del possesso andava correttamente identificato con quello in cui l'imputato ha manifestato la volontà di trattenere per sé la somma, dichiarando il suo intendimento di non portare alla massa ereditaria quanto ricevuto a titolo di custodia [ ] essendo il precedente versamento su un diverso conto corrente un dato non incompatibile con la conservazione del denaro, comunque non disperso . Parimenti, per le stesse ragioni, nella sentenza numero 56344 si è ritenuto che l'interversione nel possesso fosse avvenuta nel luogo ove avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione ai sensi dell'art. 1182 cod. civ. domicilio del creditore , luogo diverso dal domicilio dell'imputato e al quale era stata inviata l'intimazione alla restituzione. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. penumero , al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.