Cosa si intende per “nuove prove” ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revisione?

In tema di revisione ex art. 630, lett. c , c.p.p., si intendono nuove prove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad esse, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchè non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12996/20, depositata il 27 aprile, accogliendo il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna del ricorrente per truffa. Secondo la pronuncia impugnata, la nuova prova su cui si fondava la richiesta di revisione era in realtà già nota al ricorrente nel corso del procedimento che ha portato alla sua condanna. Quest’ultimo, con il ricorso per cassazione, sostiene l’ininfluenza di tale circostanza rispetto alla domanda di revisione. Prove nuove. In tema di revisione per prove nuove” rilevanti ex art. 630, lett. c , c.p.p., ai fini dell’ammissibilità dell’istanza devono intendersi appunto nuove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad esse, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio oppure acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purchè non siano state dichiarate inammissibili o superflue dal giudice. Risulta dunque ininfluente il fatto che l’omessa conoscenza da parte del giudice di tali prove sia imputabile ad un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante invece ai soli fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. In conclusione, il Collegio ribadisce che nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purchè le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione . Tale principio vale dunque anche laddove, come nel caso di specie, la prova nuova attenga alla rilevazione della mancanza di una condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa la condanna. La Corte annulla dunque ’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 marzo – 27 aprile 2020, n. 12996 Presidente Fidelbo – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. E.F.B. ricorre per mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal ricorrente con riferimento alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa commesso in danno di F.A. . 2. L’ordinanza impugnata è motivata con il fatto che la prova nuova era in realtà nota al ricorrente già nel corso del processo ad esito del quale egli ha riportato definitiva condanna. 3. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c . Sostiene a tale riguardo l’ininfluenza del fatto che la prova nuova sulla quale si fonda la sua istanza di revisione era in realtà a lui nota già nel corso del processo ad esito del quale egli ha riportato definitiva condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Infatti, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c , ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443 . Sicché, in definitiva, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, Segreta, Rv. 259739 , anche allorché, come nel caso di specie, la prova nuova attenga alla rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, M., Rv. 269826 . Si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Stefano Mogini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .