Padre anziano, malato e impossibilitato a recarsi in carcere: ‘permesso’ per il figlio detenuto

Plausibile la richiesta presentata da un detenuto. Censurata la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza e centrata sull’assenza di un pericolo di vita per l’anziano genitore. Per i Giudici della Cassazione, invece, la situazione vissuta dal detenuto è riconducibile alla presenza di un evento familiare di eccezionale gravità, costituito dalla situazione di estrema difficoltà per il genitore, impossibilitato a recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio.

Se il papà è anziano e non può viaggiare, allora è plausibile concedere un ‘permesso’ al figlio detenuto per recarsi dal genitore per un incontro. Censurate le valutazioni compiute dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza, che avevano respinto la richiesta evidenziando che il genitore del detenuto non versava in pericolo di vita Cassazione, sentenza n. 12343/20, sez. I Penale, depositata il 16 aprile . Padre malato. Chiara la richiesta avanzata da un uomo costretto in carcere ottenere un ‘permesso’ per gravi motivi di famiglia, ossia rendere visita al padre, anziano e malato e impossibilitato a viaggiare e quindi non in grado di presenziare a un colloquio nella struttura penitenziaria. Per i giudici, però, la domanda va respinta, poiché, specifica il Tribunale di sorveglianza, si è potuto accertare che il genitore del detenuto non versava in imminente pericolo di vita e, peraltro, il detenuto aveva già fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del ‘permesso’ . Colloqui. Il legale del detenuto censura in Cassazione la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, e osserva che l’esigenza rappresentata è idonea a integrare i presupposti per la concessione del ‘permesso di necessità’, beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera personale e familiare del detenuto . A sostegno di questa visione il legale precisa che il detenuto ha chiesto di visitare l’anziano padre, oltre 80 anni di età, che, malato e invalido, non è in grado di viaggiare e non può quindi recarsi in carcere per incontrare il figlio. Queste considerazioni vengono ‘premiate’ dai Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono poco comprensibile la decisione presa dal Tribunale di sorveglianza. In premessa i magistrati ricordano che l’ordinamento penitenziario dispone che il giudice può concedere a condannati e internati il permesso di recarsi a visitare un congiunto o un convivente per eventi familiari di particolare gravità . E nella nozione di ‘evento di particolare gravità’ , aggiungono i magistrati, va ricompresa anche la condizione di impossibilità di movimento del familiare, condizione che all’esito di un periodo sensibilmente lungo può farsi apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto , come, ad esempio, la prolungata assenza di visite da parte dei familiari . Passando dalla teoria alla pratica, dalla Cassazione osservano che in questo caso il detenuto ha dedotto una situazione chiaramente riconducibile alla presenza di un evento familiare di eccezionale gravità, costituito dalla situazione di estrema difficoltà per il genitore, ottantenne e affetto da patologie ad andamento cronico e quindi impossibilitato a recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio . Irrilevante, invece, il dato richiamato dal Tribunale di sorveglianza e utilizzato per rispondere negativamente alla richiesta del detenuto, cioè la constatazione che il padre del recluso non versasse in una situazione di pericolo di vita .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 marzo – 16 aprile 2020, n. 12343 Presidente Di Tomassi – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 5/6/2019, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettò il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa con cui era stata respinta l'istanza di permesso per gravi motivi di famiglia avanzata, ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., nell'interesse di Al. St. al fine di poter rendere visita al padre, anziano e malato. Secondo il Collegio etneo, infatti, l'istruttoria compita dal primo Giudice aveva consentito di accertare che il genitore del ristretto non versava in imminente pericolo di vita e che, inoltre, St. aveva già fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del permesso. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso St. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ga. Ce., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del reclamo. In particolare, il ricorso sottolinea, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., che il condannato non avesse già fruito di un analogo permesso, atteso che il beneficio, concessogli con decreto del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 24/5/2017, non avrebbe mai avuto esecuzione ciò in quanto St. sarebbe stato, contestualmente, sottoposto a un provvedimento cautelare, relativamente al quale l'Autorità giudiziaria competente non avrebbe autorizzato la fruizione del permesso. Sotto altro profilo, si deduce che l'esigenza rappresentata ovvero quella di visitare l'anziano padre, ultraottuagenario, malato e invalido, non in grado di viaggiare, come da documentazione clinica del congiunto allegata all'istanza sarebbe stata idonea a integrare i presupposti per la concessione del permesso di necessità ai sensi del comma 2 dell'art. 30 Ord. pen., beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera, personale e familiare, del detenuto. 3. In data 19/12/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. L'art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità . Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274 Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 . In tale ambito, le pronunce della Corte di cassazione solitamente ricomprendono accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di prossimi congiunti , nell'accezione offerta dall'art. 307, comma quarto, cod. pen. Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547 . Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476 , oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547 o di un fratello anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire al detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata sino a ritenersi sussumibile nella nozione di evento di particolare gravità di cui all'art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione di impossibilità di movimento che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto . 3. Ora, nel caso qui in rilievo, il detenuto aveva dedotto una situazione chiaramente riconducibile, nella prospettazione contenuta nell'istanza e nel relativo reclamo, al comma 2 dell'art. 30 Ord. pen., ovvero alla presenza di un evento familiare di eccezionale gravità costituito dalla situazione di estrema difficolta, per il genitore, ottantenne e affetto da patologie ad andamento cronico, di recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto di tale circostanza, si è, invece, pronunciato con riferimento all'eventuale applicabilità del comma 1, optando per la soluzione negativa sul presupposto che il padre del recluso non versasse in una situazione di pericolo di vita aspetto, questo, che in realtà non era mai stato dedotto dall'interessato. In sostanza, l'originaria richiesta di Al. St. è stata palesemente travisata, sicché la relativa decisione è stata assunta con riferimento a una fattispecie completamente differente da quella di cui si era stata invocata l'applicazione. Né appare dirimente la circostanza che il detenuto avesse già fruito di un analogo permesso, sicché non sarebbe stata ravvisabile l'irripetibilità della situazione posta a fondamento della richiesta. Anche a prescindere dall'odierna deduzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione del permesso all'epoca concesso in ragione della mancata autorizzazione da parte del giudice della cautela, deduzione non autosufficiente, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza non ha specificato quando tale esecuzione fosse avvenuta e, in particolare, se essa si collocasse in epoca significativamente remota, si da giustificare, in ipotesi, una nuova fruizione del beneficio a distanza di un congruo pericolo di tempo, conformemente alla funzione di umanizzazione della pena che il beneficio in questione assume v. quanto supra osservato al § 2 . 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.