Inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dell’imputato

Il ricorso per cassazione deve essere proposto ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p. dal difensore abilitato. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione presentata personalmente dall’imputato nessuna rilevanza può attribuirsi all’autentica della sottoscrizione da parte del difensore.

Così la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 10362/20 depositata il 17 marzo, dichiarando inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, secondo l’accordo raggiunto tra le parti e il PM, aveva applicato la pena patteggiata. Inammissibilità. La pronuncia di inammissibilità del ricorso si fonda sulla proposizione del ricorso dall’imputato personalmente. Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti il ricorso per cassazione deve essere proposto ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p. dal difensore abilitato, non potendo annettersi valore, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, all’autentica della sottoscrizione dell’imputato da parte del difensore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 23 gennaio – 17 marzo 2020, n. 10362 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 16 aprile 2019, rideterminava, secondo l’accordo raggiunto tra le parti e il P.m. in conseguenza della rinuncia dei motivi di appello proposti, ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., la pena inflitta a D.P.G. in relazione ai delitti a lui contestati di cui agli artt. 56, 110, 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1, 2 e 3. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in riferimento all’art. 129 c.p.p., avendo omesso la Corte d’appello di valutare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità. 3.1. Il ricorso è inammissibile sotto due profili in primo luogo, perché proposto personalmente dall’imputato. Come più volte statuito dalla Corte di cassazione v. ex plurimis, Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780 il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., comma 1, dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’imputato, avverso qualsiasi tipo di provvedimento come confermato dal successivo-intervento delle Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 nello stesso senso v. da ultimo Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 . Nè può annettersi valore, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione così proposta, all’autentica della sottoscrizione dell’imputato da parte del difensore, in quanto è irrilevante per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 nello stesso senso v., anche sotto il vigore della previgente disciplina in tema di ricorso in cassazione, Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575 . 3.2. Inoltre, il ricorso è comunque formulato per motivi non consentiti in quanto in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 . 4. All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.