Entra con lo scooter nel cortile altrui per fare manovra, non è invasione arbitraria di terreno

Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente pertanto il suddetto reato non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 10342/20, depositata il 17 marzo. La vicenda. Il Tribunale riconosceva la penale responsabilità per essere questo entrato con lo scooter a fare manovra nella proprietà delle parti civili, nonostante fosse vietato. La Corte di Appello parzialmente riformava la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto contestato come art. 614 c.p., nel delitto di cui all’art. 633 c.p l’imputato così ricorre in Cassazione per aver la Corte territoriale mutato il fatto originariamente contestato in un delitto che richiede il dolo specifico. Invasione di terreni. La Corte di appello ha qualificato tale condotta come invasione di terreni o edifici, ai sensi dell’art. 633 c.p., nonostante l’occasionalità della condotta del ricorrente, così discostandosi dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha evidenziato che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui, come avvenuto nel caso di specie. L’integrazione del reato di invasione di terreni o edifici, infatti, implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile. A ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 ottobre 2019 – 17 marzo 2020, n. 10342 Presidente Gallo – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 26/3/2014 il Tribunale di Arezzo riconosceva la penale responsabilità di R.F. in ordine al delitto di cui all’art. 614 c.p., per essere questo entrato con lo scooter a fare manovra nella proprietà delle parti civili il omissis , nonostante i divieti espressi delle stesse parti civili, ed assolveva, invece, il R. con diverse formule da altre imputazioni a lui ascritte art. 612 c.p., art. 594 c.p., art. 660 c.p. . 2. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 15/8/2018 ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto contestato come art. 614 c.p., nel delitto di cui all’art. 633 c.p., ed ha confermato nel resto la sentenza, condannando altresì il R. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il R. , sollevando cinque motivi di impugnazione 3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 521 c.p.p. e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost., per aver mutato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 614 c.p., punito a titolo di dolo generico, nel reato di cui all’art. 633 c.p., che richiede invece il dolo specifico, e quindi nonostante l’immutazione degli elementi strutturali della contestazione, peraltro senza consentire il preventivo contraddittorio. 3.2. Il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in violazione dei principi che consentono di riconoscere il reato di cui all’art. 633 solo quando vi è una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul fondo altrui. e non già un accesso meramente occasionale. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso il R. ha dedotto la violazione di legge per essere stata comminata una pena detentiva pur in presenza di un reato di competenza del giudice di pace. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione perché, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’ingresso nel fondo altrui con lo scooter solo il omissis , la Corte ha invece ritenuto che il R. vi abbia stazionato con l’autovettura, senza specificare gli elementi da cui veniva tratta tale ricostruzione dei fatti. 3.5. Vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte non credibile la teste G. solo perché contrastata da altro teste, senza valutare le incongruenze dei testi di parte civile dedotte con l’atto di appello. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendo riconoscersi la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4.1. Le sentenze di merito, infatti, hanno ritenuto che R.F. sia entrato in due occasioni con il suo ciclomotore nel cortile di proprietà delle parti civili e, riformando la pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Firenze ha qualificato tale condotta come invasione di terreni o edifici, ai sensi dell’art. 633 c.p., nonostante l’occasionalità della condotta del ricorrente, così discostandosi dalla costante, consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Rv. 250320 . L’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici, infatti, implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purché, però, la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trarne in altro modo profitto Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Rv. 249887 . Ne consegue che, essendo stata riconosciuto dalle sentenze di merito il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accesso del R. nel terreno delle parti civili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l’insussistenza del fatto, dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di ricorso dalla fondatezza del secondo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Sentenza a motivazione semplificata.