Maniaco si ‘esibisce’ dinanzi a tre ragazzine: è corruzione di minorenni

Condanna definitiva per un uomo, punito con un anno di reclusione. Impossibile parlare di meri atti osceni, poiché, osservano i Giudici, egli ha agito col chiaro obiettivo di fare assistere le tre minorenni a specifici atti sessuali.

Dodici mesi di reclusione per il maniaco sessuale che ha deciso di ‘esibirsi’ su una spiaggia calabrese, a pochi passi da un ‘parco giochi’, e sotto gli occhi di tre minorenni, di neanche 14 anni di età. Impossibile, secondo i giudici, parlare di meri atti osceni, poiché l’uomo ha volutamente cercato l’attenzione e lo sguardo di tre ragazzine presenti sul lungomare. Logico, quindi, ritenerlo colpevole di corruzione di minorenne Cassazione, sentenza n. 8987/20, sez. III Penale, depositata il 5 marzo . Toccamenti”. Il triste episodio si verifica nel settembre del 2012 in una zona di mare della Calabria. Protagonista – negativo – un uomo, di oltre 50 anni, che, notate tre ragazzine presenti sul lungomare, scende dalla propria vettura, si abbassa i pantaloni, dedicandosi anche a dei toccamenti autoerotici. Le tre minorenni si ritrovano ad assistere a quella bruttissima scena ma reagiscono prontamente, scappando via e denunciando il fatto a due carabinieri. Passaggio successivo è l’identificazione del maniaco esibizionista, che finisce sotto processo e viene ritenuto colpevole, sia in primo che in secondo grado, di corruzione di minorenne. In appello, comunque, la pena viene ridotta a un anno di reclusione. Per il difensore dell’uomo sotto processo, però, l’episodio va ridimensionato. Più precisamente, il legale ritiene non provata l’intenzionalità della condotta e sostiene si debba parlare di meri atti osceni. Esibizione. A depotenziare la linea difensiva è però la ricostruzione dell’episodio, ossia le parole delle tre ragazzine, le quali hanno raccontato che mentre giocavano sul lungomare hanno visto l’uomo che, a bordo di un’autovettura parcheggiata, dopo averle osservate attraverso lo specchietto retrovisore, apriva lo sportello del veicolo, si abbassava i pantaloni e si toccava i genitali . Nessun dubbio è possibile, secondo i Giudici della Cassazione, sulla colpevolezza dell’uomo, proprio alla luce della circostanza che egli guardava insistentemente le minori mentre compiva l’atto sessuale . Evidente, in sostanza, che l’atto di esibizione sessuale era stato compiuto al fine di fare assistere le minori che si trovavano sul lungomare . Peraltro, in questo caso, il comportamento dell’uomo non si è limitato ad una esibizione sfacciata dell’organo maschile idonea a offendere soltanto il pudore e l’onore sessuale, ma, con il compimento di specifici atti sessuali, ha implicato uno sgradevole coinvolgimento emotivo delle minori . Difatti, vi è stato un ripetuto toccamento dell’organo maschile alla presenza delle minori allo scopo di farle assistere al gesto avente valenza sessuale e tale da turbarle, tant’è che avevano prontamente fermato una pattuglia dei carabinieri ai quali avevano denunciato l’accaduto .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 dicembre 2019 – 5 marzo 2020, n. 8987 Presidente Lapalorcia – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 527 comma 2 cod.pen. in quello di cui all'art. 609 quinquies cod.pen., ha ridotto la pena inflitta a Gr. Pa., ad anni uno di reclusione, per avere, sul lungomare di Rossano, nei pressi di un parco giochi abitualmente frequentato da minori, compiuto atti sessuali al fine di fare assistere le minori De Sa. Na., Sa. Se. e De Lu. Ca In Rossano il 29/09/2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod.proc.pen. in relazione al vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale, motivazione apparente per avere la corte territoriale omesso la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, errata ricostruzione dei fatti, mancanza di motivazione dell'intenzionalità della condotta. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 609 quinquies cod.pen. La corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il reato di corruzione di minorenni per il compimento di atti sessuali in presenza di minori al fine di farle assistere, ed avrebbe erroneamente ritenuto sussistente tale fattispecie laddove, più correttamente, avrebbe dovuto essere ritenuta la fattispecie di cui all'art. 527 cod.pen. In ogni caso sarebbe assente la motivazione sul dolo specifico del reato di corruzione di minorenni. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e, per altro verso, perché diretto alla rivalutazione del fatto, censura non proponibile in questa sede. Il ricorrente, oltre alla generica censura con cui lamenta la mancanza di motivazione/motivazione apparente in punto attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, non si confronta compiutamente con la decisione impugnata che ha argomentato l'attendibilità di queste, anche con richiamo alla motivazione per relationem di quella di primo grado, tenuto conto della concordanza e linearità del loro narrato, e segnatamente, raccontavano che, mentre giocavano sul lungomare di Rossano, avevano visto l'imputato che, a bordo di un'autovettura parcheggiata, dopo averle osservate attraverso lo specchietto retrovisore, apriva lo sportello dell'autovettura, si abbassava i pantaloni e si toccava i genitali. La motivazione della sentenza di appello a sostegno della affermazione della responsabilità non presta il fianco a censure di illogicità e/o contraddittorietà. Anche con riguardo al profilo della motivazione sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609 quinquies cod.pen., la decisione è sorretta da congrua motivazione laddove, secondo quando accertato in punto di fatto, e segnatamente la circostanza che l'imputato guardava insistentemente le minori mentre compiva l'atto sessuale, ha ritenuto dimostrato il dolo specifico del reato, argomentando come l'atto di esibizione sessuale era stato compiuto al fine di fare assistere le minori che si trovavano sul lungo-mare. Nel caso in esame il comportamento dell'imputato non si è limitato ad una esibizione sfacciata dell'organo maschile idonea a offendere soltanto il pudore e l'onore sessuale, sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'art. 527 cod.pen., ma con il compimento di specifici atti sessuali, ha implicato uno sgradevole coinvolgimento emotivo delle minori che erano state poste sotto osservazione dall'imputato, il quale era anche sceso dall'autovettura proprio per compiere l'atto sessuale in presenza delle stesse, evidenziando così il fine del dolo di farle assistere . Vi è stato, infatti, un ripetuto toccamento dell'organo maschile alla presenza delle minori allo scopo di farle assistere al gesto avente valenza sessuale, tale da turbarle, tant'è che avevano prontamente fermato una pattuglia dei Carabinieri ai quali avevano denunciato l'accaduto. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Nessun vizio di carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato è ravvisabile vedi supra par. 5 . Quanto all'ulteriore profilo di violazione di legge, contrariamente all'assunto difensivo, il fatto, per come accertato nelle conformi sentenze di merito e non più censurabili in questa sede in presenza di congrua motivazione, integra il delitto di cui all'art. 609 quinquies cod.pen. Il comportamento dell'imputato non si è limitato ad una esibizione dell'organo maschile idonea a offendere soltanto il pudore e l'onore sessuale, sanzionabile quindi esclusivamente ai sensi dell'art. 527 cod.pen., ma, con il compimento di specifici atti sessuali toccamento dei genitali , ha implicato un coinvolgimento emotivo delle minori che vi hanno assistito. Vi è stato, infatti, un ripetuto toccamento dell'organo maschile alla presenza delle minori allo scopo di farla assisterle al gesto avente valenza sessuale, condotta che correttamente è stata sussunta nella fattispecie contestata di cui all'art. 609 quinquies cod.pen. che peraltro concorreva con il reato di cui all'art. 527 cod.pen. per cui è stata, erroneamente, pronunciata sentenza di non doversi procedere perché assorbito nel reato di cui all’art. 609 quinquies cod.pen., trattandosi di concorso di reati e non di concorso apparente di norme, come affermato da Sez. 3, n. 3196 del 13/11/2008. G., Rv. 242176 - 01, non potendo questa Corte di legittimità modificare la pronuncia in assenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero . 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle Ammende