Il reato di omesso versamento dell’assegno familiare è perseguibile d'ufficio

La Cassazione ha chiarito che il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., non è perseguibile a querela ma d’ufficio.

Così con la sentenza n. 7277/20 depositata il 24 febbraio. La vicenda. Il Tribunale dichiarava di non doversi a procedere verso l’imputato poiché il reato ascrittogli era estinto per remissione della querela. All’imputato veniva contestato il reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 3 della l. 54/2006 per essersi sottratto per alcuni mesi all’obbligo di corrispondere l’assegno mensile dovuto alla figlia a titolo di mantenimento e le spese straordinarie sostenute dalla madre della bambina. Il Tribunale dichiarava di non doversi a procedere per estinzione del reato ex art. 152 c.p., essendo il reato procedibile a querela in forza del richiamo dell’art. 570, comma 1, c.p. e per effetto della intervenuta remissione della querela e della contestuale accettazione da parte dell’imputato. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il PM deducendo che il giudice sia incorso in errore ritenendo il sopradetto reato perseguibile a querela, essendo lo stesso perseguibile d’ufficio. Dalla procedibilità d’ufficio derivano l’irrilevanza della remissione della querela e l’errata dichiarazione di estinzione del reato. Perseguibile d’ufficio. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, chiarisce che il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., si configura anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti verso i figli minori nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale, anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 21/2018, essendovi continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis e quella prevista dall’art. 3, l. n. 54/2006. Il nuovo art. 570- bis c.p. assorbe anche le previsioni di cui all’art. 12-sexies della l. n. 898/1970 e di cui all’art. 3 l. n. 54/2006, e la modifica non incide sul regime di procedibilità d’ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata affermata anche dalla Corte Costituzionale sentenza n. 220/2015 . Anche sulla base della giurisprudenza consolidata, il suddetto reato e sempre stato ritenuto perseguibile d’ufficio. Infatti, il richiamo all’art. 570 c.p. operato dall’art. 12-sexies della l n. 898/1970, nonché dell’art. 4, l. n. 54/2006. In difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità non può che essere confermato il regime di perseguibilità d’ufficio previsto per le ipotesi di reato punite ex art. 570- bis c.p Pertanto, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 gennaio – 24 febbraio 2020, numero 7277 Presidente Costanzo – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Pordenone ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Si. Anumero per essersi il reato ascrittogli, di cui all'articolo articolo 3 legge numero 54/2006 ora punito ex articolo 570-bis cod. penumero estinto per remissione della querela. In particolare all'imputato è stato contestato il reato di cui agli articolo 81 cod. penumero e 3 legge numero 54/06 per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di Euro 200,00, dal mese di maggio al mese di settembre del 2012, e della somma di Euro 250,00 dal mese di ottobre 2012 fino al mese di ottobre del 2015, dovuti a titolo di mantenimento in favore della figlia So., nonché del 50% delle spese straordinarie sostenute da Lo. Al. in favore della predetta figlia. Il Tribunale, ritenendo il detto reato procedibile a querela in forza del richiamo dell'articolo 570, comma 1, cod. penumero , e per effetto della intervenuta remissione della querela e della contestuale accettazione da parte dell'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'articolo 152 cod. penumero 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso immediato per cassazione ex articolo 569 cod.proc.penumero il Pubblico Ministero, deducendo il vizio di violazione di legge chiedendone l'annullamento per essere il giudice incorso nell'errore di ritenere il reato previsto dall'articolo 570-bis cod. penumero perseguibile a querela, in contrasto con l'interpretazione seguita prima dell'entrata in vigore della riforma che in attuazione del principio della riserva di codice ha disposto l'abrogazione degli articolo 12-sex/es legge 898/1970 e 3 della legge 54/2006, senza modificare la perseguibilità del delitto ora contemplato dall'articolo 570-bis cod. penumero , che si deve ritenere procedibile di ufficio essendo il richiamo all'articolo 570 cod. penumero operato solo quoad poenam. Dalla procedibilità d'ufficio derivano l'irrilevanza della remissione della querela e l'errata dichiarazione di estinzione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo quanto già affermato da questa Corte di Cassazione il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dell'articolo 570-bis cod. penumero , è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, numero 21, essendovi continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'articolo 570-bis cod. penumero e quella prevista dall'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, numero 54. La delega conferita dalla legge numero 103 del 2017 per l'attuazione della riserva di codice ha infatti natura meramente compilativa, essendo diretta a realizzare una semplice trasposizione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice penale, senza apportare modifiche sostanziali, come peraltro chiarito nella relazione ministeriale allo schema del decreto legislativo in cui si afferma che il nuovo articolo 570-bis cod. penumero assorbe le previsioni di cui all'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, numero 898 e di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, numero 54, specificandosi che la modifica non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque affermata ripetutamente dalla Corte Costituzionale da ultimo sentenza numero 220 del 2015 . Pertanto, essendo indubbio il carattere solo formale dell'abrogazione dei reati previsti dall'articolo 12-sex/es della legge 1 dicembre 1970, numero 898 e dall'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, senza cioè abolizione delle relative ipotesi criminose, perché riprese dal nuovo articolo 570-bis cod. penumero , ne deriva che risulta immutato anche il regime di procedibilità di ufficio. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il reato previsto dalla norma censurata è sempre stato ritenuto perseguibile d'ufficio. Tale soluzione interpretativa - avallata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione sentenza 31 gennaio-31 maggio 2013, numero 23866 - si fondava sul rilievo che il richiamo all'articolo 570 cod. penumero , operato dall'articolo 12-sex/es della legge numero 898 del 1970, nonché dall'articolo 3 della legge numero 54/06 che a sua volta rinviava al citato art 12-sex/es, L. 898/1970, fosse finalizzato unicamente a determinare il trattamento sanzionatorio e non potesse, dunque, reputarsi comprensivo del regime di perseguibilità a querela previsto dalla norma richiamata. Le stesse considerazioni conservano tuttora piena validità per quanto sopra detto sulla natura meramente formale dell'operazione di trasposizione del reato in esame nella nuova norma codicistica, essendo peraltro stata esclusa la voluntas legis di incidere sul regime di procedibilità, sebbene la Corte Costituzionale avesse rilevato proprio nella sentenza richiamata nella citata relazione ministeriale come non si potesse misconoscere che il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari risulti, nel suo complesso, frammentario e disarmonico , ma che, avendo escluso discrasie qualificabili in termini di manifesta irrazionalità, ne aveva rimesso al legislatore la soluzione. Pertanto, in difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità, non può che essere confermato il regime di perseguibilità di ufficio previsto per le ipotesi di reato ora punite dall'articolo 570-bis cod. penumero Devesi, pertanto, disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trieste competente per la rinnovazione del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli 569, comma 4, e 604 comma 6, cod. proc. penumero In caso di diffusione del presente provvedimento devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196/2003. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Trieste.