Telefono d’ufficio utilizzato per due anni per ragioni private: va esclusa la “tenuità del fatto”

Riprende vigore l’accusa nei confronti di un dipendente pubblico, sotto processo per peculato. Esclusa dalla Cassazione la riconoscibilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Decisivo non solo il costo, circa 1.000 euro, ma anche il significativo arco temporale in cui il lavoratore ha compiuto quotidianamente l’abuso.

Va esclusa la particolare tenuità del fatto” per il dipendente pubblico che per ben due anni utilizza a scopi privati il telefono messogli a disposizione in ufficio Cassazione, sentenza n. 6550/20, sez. VI Penale, depositata oggi . Uso. Scenario della vicenda è un ufficio giudiziario. A finire sotto processo è un operatore telefonico. L’ipotesi accusatoria è peculato”, poiché si è appurato che l’uomo ha compiuto per due anni un uso abusivo di una linea telefonica” d’ufficio con complessivo costo delle telefonate pari a 1.000 euro”. In Tribunale viene emessa sentenza di condanna. In Appello, pur essendo accertati i fatti, i giudici riconoscono la non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Ciò alla luce di due elementi primo, l’intervenuto integrale ristoro del costo economico” subito dalla pubblica amministrazione” secondo, lo stato di incensuratezza” del lavoratore. Tempo. A riaprire il contenzioso, rendendo assai precaria la posizione del dipendente pubblico, è la Cassazione, che accoglie il ricorso proposto dalla Procura ed esclude il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto”. L’obiezione principale mossa dalla Procura ha riguardato la abitualità del reato”, essendo certo che la condotta abusiva tenuta dal lavoratore è durata per circa due anni”. E questa osservazione è ritenuta corretta dai giudici della Cassazione, poiché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale, non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati”, come in questo caso, in un significativo arco temporale”. Peraltro, anche il reato continuato configura un’ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio”, trattandosi, come in questa vicenda, di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso temporale”. Evidente, peraltro, la colpevolezza del lavoratore che, osservano i Giudici, era consapevole di utilizzare la linea telefonica per ragioni che esulavano quelle di ufficio”.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 dicembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 6550 Presidente Costanzo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa in data 12.10.2017 dal G.U.P. del Tribunale di Isernia nei confronti di An. Al. Gu., ha assolto il predetto dal reato di cui agli artt. 81, 341, comma 2, cod. pen. in relazione all'uso abusivo di una linea telefonica con complessivo costo delle telefonate di mille Euro perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sente hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e l'imputato. 3. Con l'atto di ricorso del P.G. si deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.,non essendo stata considerata la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità del reato trattandosi di una condotta continuata tenuta per circa due anni. 4. Con l'atto di ricorso dell'imputato si deduce con unico motivo mancanza di motivazione in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio mancata valutazione di una prova decisiva erronea applicazione dell'art. 314, comma 2, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Alle ragioni della prima assoluzione in ordine al difetto di prova della conoscenza e della conoscibilità da parte dell'imputato del fatto che gli fosse stata consegnata una utenza collegata ad un contratto con tariffe bundle e non già fiat, né che l'imputato avesse ricevuto comunicazione degli importi consumati mese per mese, la Corte ha opposto la considerazione di elementi neutri ai fini del decidere, mancando l'indagine sulla sussistenza del danno apprezzabile prodotto alla P.A. e sulla conoscenza di questo da parte dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso del P.G. è fondato quello dell'imputato è inammissibile. 2. Rileva questa Corte che il Giudice di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado sull'erroneo assunto secondo il quale, per l'intervenuto integrale ristoro del costo economico e per la incensuratezza dell'imputato il fatto doveva essere qualificato di particolare tenuità. 3. Il ricorso del P.G. è fondato in quanto, a parte l'inconferente riferimento - ai fini della applicazione della causa di non punibilità - del ristoro del danno e della incensuratezza dell'imputato, deve essere ribadito l'orientamento di legittimità secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale , ostativo al riconoscimento del beneficio Sez. 6 n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955 , nella specie trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso temporale. 4. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede. Del tutto correttamente è stata avallata la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. pen. Sez.U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296 , come pure correttamente è stato dato rilievo alla assorbente provata consapevolezza da parte dell'imputato di utilizzare la linea telefonica per ragioni che esulavano da quelle di ufficio, rilevando la tipologia di contratto ai soli fini dell'entità danno cagionato - correlato all'onere economico del rapporto contrattuale tra P.A. e gestore telefonico - nella specie positivamente accertato. 5. All'accoglimento del ricorso del P.G. consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di Gu. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.