Il domicilio eletto nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio opera anche per il procedimento principale

L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale.

Così la sentenza della Suprema Corte n. 5220/20, depositata il 7 febbraio, decidendo sul ricorso avente ad oggetto la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che, a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla medesima Corte, aveva rideterminato la pena inflitta ad un imputato per concorso in estorsione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, per quanto d’interesse, per la violazione delle norme processuali in quanto il decreto di citazione in appello non era stato notificato all’imputato. Elezione di domicilio. Ripercorrendo i vari passaggi processuali, risulta che il ricorrente in sede di interrogatorio davanti al GIP aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza, ma, in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta lo stesso giorno, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore. La notificazione del decreto di citazione per il primo giudizio di appello era stata effettuata presso la residenza dell’imputato – che ivi si trovava in quanto sottoposto agli arresti domiciliari -, così come quella per il successivo giudizio di rinvio. In tale occasione, presso l’indirizzo indicato non veniva trovato nessuno con la conseguenza che il giudizio veniva celebrato in contumacia previo avviso di deposito della raccomandata presso l’Ufficio postale dal quale il plico non risulta essere stato ritirato. In conclusione, la Corte d’Appello era consapevole che l’imputato non risiedeva più nel luogo presso cui aveva dichiarato domicilio. Leggendo tale elemento fattuale alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio opera anche nel procedimento principale. Di conseguenza, posto che non vi era la prova che la elezione di domicilio fosse intervenuta prima della dichiarazione resa in sede di istanza all’ammissione al suddetto beneficio, le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso il difensore domiciliatario. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte d’Appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre 2019 – 7 febbraio 2020, n. 5220 Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. A seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento o meno delle circostanze attenuati generiche , la Corte di appello di Perugia, negate dette circostanze, ha rideterminato la pena inflitta a V.M. per il reato di concorso in estorsione l’imputato, mediante violenze e minacce, avrebbe costretto un operaio addetto al soccorso stradale a restituire la somma di 55 Euro da questi riscossa per una contravvenzione stradale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di nullità il decreto di citazione in appello non sarebbe stato notificato all’imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità in relazione all’udienza tenuta in Corte di appello il 16/05/2017, in cui sarebbe stato chiesto il rinvio dell’udienza perché l’imputato sarebbe stato residente in omissis , Comune, quest’ultimo, inserito nell’elenco di quelli colpiti dal sisma per i quali era stata prevista la sospensione dei processi fino al 31 luglio 2017, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 49, commi 7 e 9 ter. L’udienza indicata sarebbe stata effettivamente rinviata al 24/10/2017 e all’imputato libero non presente avrebbe dovuto essere notificato l’avviso di fissazione della nuova udienza tale adempimento non sarebbe stato compiuto e, dunque, la successiva udienza, in cui l’imputato fu dichiarato contumace, sarebbe stata nulla. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.1. Dagli atti emerge che a il 27/03/2007 l’imputato, nel corso dell’interrogatorio reso davanti al Giudice per le indagini preliminari, dichiarò domicilio presso la propria residenza, in omissis b sempre nel corso della stessa giornata, il 27/03/2007, V. richiese di essere ammesso al patrocinio alle spese dello State e, nell’occasione, elesse domicilio presso lo studio del suo difensore, avv. Umberto Gramenzi, in omissis c il decreto di citazione per il primo giudizio di appello quello al cui termine fu emessa la sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione fu notificato nel 2014 all’imputato in omissis , luogo in cui V. risiedeva dal 14/06/2013 e presso il quale in quel momento era detenuto agli arresti domiciliari d la Corte di appello di Perugia, nell’emettere la sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione, mostrò di avere piena consapevolezza che l’imputato avesse la sua residenza in omissis cfr., intestazione sentenza e il decreto di citazione per il giudizio di appello celebrato in sede di giudizio di rinvio è stato notificato il 6/04/2017 a mezzo posta in via omissis , cioè presso il luogo della precedente residenza dell’imputato f nella occasione presso il luogo indicato non è stato trovato nessuno ed è stato immesso avviso nella cassetta di deposito della raccomandata presso l’ufficio postale g il plico contenente il decreto di citazione in giudizio non risulta essere stato ritirato h il giudizio di appello è stato celebrato in contumacia. 1.2. Dunque a un primo domicilio dichiarato, rispetto al quale non vi è prova che la successiva elezione di domicilio, intervenuta nel corso della stessa giornata, sia temporalmente precedente b la consapevolezza da parte della Corte di appello di Perugia che l’imputato non risiedesse più nel luogo presso il quale aveva dichiarato domicilio. Si tratta di dati fattuali che devono essere valutati unitamente al consolidato principio secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.272216 Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 . In assenza di prova che la elezione di domicilio fosse intervenuta nel corso di quello stesso giorno prima della dichiarazione di domicilio resa nei corso dell’interrogatorio in cui peraltro non fu dato atto di nessuna precedente elezione la citazione per il giudizio di appello non poteva essere notificata in via O missis , dove l’atto non fu mai in concreto ricevuto, perché, quel luogo, da una parte, non era più il luogo in cui l’imputato risiedeva, e, dall’altra, non poteva più essere ritenuto nemmeno il luogo in cui V. aveva dichiarato domicilio. 1.3. Ne consegue che la notifica della citazione in giudizio fu irritualmente eseguita e non vi sono elementi per ritenere che quella notifica sia stata in concreto idonea a produrre una conoscenza effettiva da parte del destinatario dell’atto, cioè dell’imputato dunque, una notifica radicalmente nulla, cui consegue la nullità della udienza celebrata davanti alla Corte di appello al cui esito fu emessa la sentenza impugnata, che, dunque, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Firenze.