La sentenza di patteggiamento con motivazione non contestuale richiede la notifica all’imputato e al suo difensore

Nel caso in cui il giudicante differisca irritualmente il deposito della sentenza pronunciata in camera di consiglio, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della medesima decorre dalla notificazione o comunicazione del provvedimento .

I Giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4107/20, depositata il 30 gennaio, si sono espressi in tema di patteggiamento e degli oneri di notifica del decidente in caso di deposito della sentenza successivo al deposito del dispositivo. La quaestio. Il GIP presso il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da un soggetto condannato con sentenza di patteggiamento, di non esecutività del titolo derivante dal provvedimento. Avverso tale ordinanza, il richiedente propone ricorso per cassazione, lamentando una serie di doglianze. In particolare, col proposto ricorso si stigmatizza la violazione di legge per inosservanza dell’articolo 585, comma2, lett.a c.p.p., per l’omesso avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento, con susseguente non irrevocabilità del provvedimento e dell’avvenuto decorso del termine massimo di custodia cautelare. Viene osservato, al riguardo, che la sentenza di patteggiamento alla pena di anni tre di reclusione è stata depositata successivamente alla sua pronuncia in udienza, senza che sia stato mai notificato l’avviso di deposito né all’imputato né al difensore, a dispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza numero 40986/18. Il ricorso merita accoglimento. La doglianza difensiva avanzata dal difensore del condannato nei termini innanzi richiamati coglie nel segno. Effettivamente, il Supremo Consesso di Piazza Cavour, con la pronuncia del 2018, ha stabilito che il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, nel caso di deposito non contestuale della motivazione, decorre dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Realmente, nel caso di specie non è stata effettuata alcuna notificazione e, pertanto, il titolo esecutivo non può ritenersi compiutamente perfezionato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, conseguentemente, sospende l’esecuzione della sentenza di patteggiamento nei riguardi del condannato, disponendone l’immediata liberazione per decorso dei termini di custodia cautelare e rimandando gli atti al GIP presso il Tribunale di Cremona perché si provveda alla notifica.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 – 30 gennaio 2020, n. 4107 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di A.N. volta a far dichiarare la non esecutività del titolo costituito dalla sentenza di patteggiamento pronunciata all’udienza del 15 gennaio 2018, e quindi l’inefficacia del conseguente ordine di esecuzione n. 73/2018 della Procura della Repubblica in sede. Sia l’imputato che il difensore furono presenti all’udienza in cui fu pronunciata la sentenza e fu data lettura del dispositivo. La motivazione fu depositata successivamente, entro i quindici giorni, senza violazione dell’art. 448 c.p.p. che non prescrive l’obbligo di immediato deposito della motivazione. Ne discende l’insussistenza del dovere di notificazione dell’avviso di deposito, dato che furono rispettati i criteri formali richiesti dalla legge. Peraltro, A.N. richiese espressamente l’adozione dei provvedimenti esecutivi da parte del pubblico ministero con ben due missive, e ciò in vista della proposizione di istanze alla magistratura di sorveglianza relativamente all’esecuzione della pena. Non può quindi ritenersi che sia residuato un potere di impugnazione della sentenza in capo all’interessato. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A.N. , che ha dedotto vizio di violazione di legge per inosservanza dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a , per l’omesso avviso del deposito della motivazione, non contestuale, della sentenza di patteggiamento, con la conseguenza della non irrevocabilità della sentenza e dell’avvenuto decorso del termine massimo di custodia cautelare. La sentenza di patteggiamento, con cui è stata applicata a A.N. , detenuto, la pena di anni tre di reclusione, è stata depositata successivamente alla sua pronuncia in udienza, seppure entro il termine ordinario di quindici giorni, e non è mai stato notificato, nè al difensore nè all’imputato, l’avviso di deposito. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40986 del 2018, hanno affermato il principio per il quale la motivazione della sentenza di patteggiamento deve essere depositata contestualmente alla pronuncia e, ove ciò non accada, il termine per l’impugnazione decorre dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito. Il principio di diritto non è stato osservato ed esso opera sia nel caso in cui sia indicato un termine per il deposito sia nel caso in cui ciò il giudice non abbia fatto. All’inosservanza del principio segue la non irrevocabilità della sentenza di patteggiamento e l’irrilevanza della notifica dell’ordine di esecuzione. Va poi precisato che A.N. , con la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini o, in subordine, di emissione dell’ordine di carcerazione, non ha mai fatto acquiescenza o rinunciato ad alcun diritto o termine di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito il principio di diritto per il quale la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a , e art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a , decorre esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine - dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento - Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P, Rv. 273934-02 -. Hanno chiarito, confermando una propria lontana pronuncia - Sez. U, n. 295 del 12/10/1993, dep. 1994, P.M. in proc. Scopel, Rv. 195617 - che la sentenza di patteggiamento, con l’eccezione della sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione art. 448 c.p.p., comma 1, ultima parte , non è sentenza dibattimentale perché è emessa o in sede di indagini preliminari o di udienza preliminare o, comunque, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il termine di impugnazione della stessa è pertanto di quindici giorni secondo quanto previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a , con decorrenza dalla pronuncia, che deve avvenire, secondo l’espressa previsione di legge, immediatamente e quindi senza possibilità di un deposito successivo alla pronuncia del solo dispositivo. 2.1. Per il caso in cui il giudice differisca irritualmente il deposito della sentenza, il termine di impugnazione decorre in ogni caso, ossia pur quando il termine di deposito sia stato rispettato, dalla notificazione o comunicazione del provvedimento perché, come già precisato da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249670, la disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c , nella parte in cui stabilisce che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di quello determinato dal giudice per il deposito della sentenza , è chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto opera la previsione di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3 . La conseguenza è che la riserva di motivazione al di fuori delle previsioni di legge non ha alcun valore e non muta il regime di impugnazione della sentenza. 3. Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento fu pronunciata in sede di udienza preliminare e fu depositata nei quindici giorni successivi ma senza notificazione all’interessato dell’avviso di deposito. Non può dunque dirsi che il titolo si sia regolarmente formato, a nulla rilevando le due missive, citate nell’ordinanza impugnata, con cui A.N. sollecitò l’adozione dei provvedimenti esecutivi in modo da poter proporre istanze alla Magistratura di sorveglianza. Non può infatti affermarsi che l’imputato possa, con atti di volontà peraltro impliciti, modificare le regole di legge dalla cui osservanza dipende la regolare formazione del titolo esecutivo o che possa rinunciare all’impugnazione di una sentenza che, siccome non gli è stato notificato l’avviso di deposito, non conosce nei suoi contenuti, se non nel solo dispositivo. La rinuncia all’impugnazione, a cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, presuppone invece che la procedura di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza si sia regolarmente e validamente svolta, perché non sono ammissibili rinunce al buio. 4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e l’esecuzione della sentenza di condanna emessa il 15 gennaio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona nei confronti di A.N. va sospesa. Conseguentemente deve essere ordinata l’immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo o causa, fermo restando che l’accertamento della mancata formazione del titolo esecutivo, per il fatto che la sentenza di condanna non è irrevocabile, restituisce il processo alla fase della cognizione sicché l’ordinanza cautelare in precedenza eventualmente emessa riprende vigore, sempre che ricorrano le condizioni di legge - cfr. Sez. 1, n. 33121 del 14/07/2011, Gremi, Rv. 250671 -. In conseguenza della accertata non irrevocabilità si manda al Tribunale di Cremona - Ufficio del GIP - di dare notifica a A.N. dell’avviso di deposito della sentenza di patteggiamento. Alla Cancelleria di questa Corte spetta di dare immediata comunicazione della decisione assunta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per quanto di sua competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Sospende l’esecuzione della sentenza emessa in data 15 gennaio 2018 dal GIP del Tribunale di Cremona nei confronti di A.N. e ordina l’immediata liberazione del predetto A. se non detenuto per altro titolo o causa. Manda al Tribunale di Cremona la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza sopra indicata. Manda la Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento al P.M. presso il Tribunale di Cremona.