Sulla notifica della sentenza all’imputato assente

La Cassazione chiarisce che la previsione di qualsiasi garanzia processuale in tema di impugnazioni, tra cui quello dell’obbligo di notifica ex art. 584, comma 3, c.p.p., si giustifica sempre in ragione dell’esistenza di una determinata facoltà riconosciuta alla parte, sicché se quest’ultima viene meno per intervento del legislatore, decade lo stesso fondamento razionale di quella garanzia, contenuta oltretutto in una previsione del codice espressamente abrogata.

Così con la sentenza n. 3489/20, depositata il 28 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello di L’Aquila ribadiva la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 99 e 385 c.p. confermandogli la pena di 8 mesi di reclusione inflittagli in primo grado all’esito del giudizio abbreviato. Avverso la decisione propone ricorso in cassazione l’imputato lamentando la mancata notificazione in proprio dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di appello, essendo rimasto assente nel giudizio di secondo grado e nonostante il proprio difensore abbia proposto in autonomia ricorso per cassazione, evenienza non avente efficacia sanante sulla nullità consumatasi. Rileva il ricorrente che anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio d’appello tenutosi nelle forme camerali deve essere notificata all’imputato personalmente non comparso. Inoltre, egli deduce che è venuta meno la differenza tra assenza e contumacia e pertanto quando l’imputato rimane assente in dibattimento l’estratto della sentenza non gli va comunicato, mentre la notificazione si impone quando sia rimasto assente o comunque non sia comparso nell’udienza camerale fissata per il giudizio abbreviato. Assenza. I Giudici sottolineano che l’art. 67 l. n. 67/2014 ha modificato l’art. 548, comma 3, c.p.p. eliminando l’obbligo di notificazione all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado. Tale modifica tuttavia non avrebbe comportato l’implicita abrogazione dell’art. 442, c.3, c.p.p. e neppure dell’art. 134 disp. att, che, con riferimento al giudizio abbreviato, stabiliscono la diversa regola della notificazione della sentenza all’imputato non comparso, regola che dunque continuerebbe a sopravvivere integrando anche l’art. 599 mediante l’interposizione del richiamato art. 127 c.p.p Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che, successivamente alla riforma della disciplina in absentia ex l. n. 67/2014, l’estratto della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato non deve essere più notificato all’imputato non comparso. La Cassazione sottolinea che la tesi del ricorrente risulta manifestamente infondata poiché la previsione di qualsiasi garanzia processuale in tema di impugnazioni, tra cui quello dell’obbligo di notifica ex art. 584, comma 3, c.p.p. si giustifica sempre in ragione dell’esistenza di una determinata facoltà riconosciuta alla parte, sicché se quest’ultima viene meno per intervento del legislatore, decade lo stesso fondamento razionale di quella garanzia, contenuta oltretutto in una previsione del codice espressamente abrogata. Chiarito ciò, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 dicembre 2019 – 28 gennaio 2020, n. 3489 Presidente Tronci – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di L’Aquila ha ribadito la responsabilità di R.F. in ordine al reato di cui agli artt. 99 e 385 c.p., confermando la pena inflittagli in primo grado all’esito di giudizio abbreviato nella misura di otto mesi di reclusione. 2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 127 e 171 c.p.p., art. 442 c.p.p., comma 3, artt. 598 e 599 c.p.p. e art. 134 disp. att. c.p.p., lamentando la mancata notificazione in proprio dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di appello ai sensi del cbn. disp. dell’art. 548 c.p.p., comma 3 e art. 599 c.p.p., essendo rimasto assente nel giudizio di secondo grado e nonostante il proprio difensore abbia proposto autonomamente ricorso per cassazione, evenienza non avente efficacia sanante della nullità cosi consumatasi. In particolare deduce che pur mancando nell’art. 599 una disposizione analoga a quella dell’art. 442 c.p.p., comma 3, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all’imputato personalmente non comparso ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 7 e dell’art. 128 c.p.p., dalla data della notificazione decorrendo per lui il termine per impugnare. Deduce, inoltre, che è venuta meno a legislazione vigente la differenza tra assenza e contumacia, con la conseguenza che quando l’imputato rimane assente in dibattimento l’estratto della sentenza sia in primo che in secondo grado non gli va comunicato, mentre la comunicazione / notificazione s’impone quando sia rimasto assente o comunque non sia comparso nell’udienza camerale fissata per il giudizio abbreviato. A sostegno di tale prospettazione allega, infine, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza emessa nel rito abbreviato deve essere comunque notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, atteso che le previsioni contenute nell’art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p. non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve come tale essere dichiarato inammissibile. 2. Come lo stesso ricorrente ricorda, la L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 10, comma 5 ha modificato l’art. 548 c.p.p., comma 3 espungendo l’obbligo di notificazione all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado. Tale modifica non avrebbe, tuttavia, comportato l’implicita abrogazione nè dell’art. 442 c.p.p., comma 3 nè dell’art. 134 disp. att. al codice che, con riferimento al giudizio abbreviato, stabiliscono la diversa regola della notificazione della sentenza all’imputato non comparso, regola che dunque continuerebbe a sopravvivere integrando anche l’art. 599 mediante l’interposizione del richiamato art. 127 c.p.p Propugnando tale tesi, il ricorrente mostra in realtà di fare adesione a quello orientamento interpretativo di cui è espressione la sentenza della Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695 ma che, già isolato nel panorama giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, è stato disatteso dalle Sezioni Unite con la sentenza emessa il 24/10/2019, ric. Sinito di cui è allo stato disponibile la sola informazione provvisoria n. 23 del 2019 nel senso che, successivamente alla riforma della disciplina in absentia di cui alla L. 29 aprile 2014, n. 67 l’estratto della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato non deve essere più notificato all’imputato non comparso. Ciò posto, in aggiunta alle considerazioni di segno contrario alla prospettazione difensiva svolte nelle pronunce rientranti nel novero della maggioritaria giurisprudenza di legittimità ex pluribus v. Sez. 5, sent. n. 22831 del 22/03/2019, Saccuti, Rv. 275405 Sez. 6, sent. n. 12536 del 16/01/2019, Ba Tidiane, Rv. 276377 Sez. 1, sent. n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485 Sez. 6, sent. n. 35215 del 19/04/2017, S., Rv. 270911 , che ha trovato alfine suggello nella ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, preme in questa sede evidenziare due altri aspetti. Il primo è che la tesi sostenuta dal ricorrente postula non solo una non condivisibile interpretazione del cbn. disp. dell’art. 348 disp. att. c.p.p., comma 3, art. 134 disp. att. c.p.p. e art. 548 c.p.p., comma 3, che, come anticipato, non ha mai trovato consenso nell’assolutamente preponderante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ma pretende anche di fondare su di essa una regola ulteriore - l’obbligo di notificazione all’imputato rimasto assente nel giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 599 c.p.p. - che non trovava riscontro nel codice di rito neppure prima delle modifiche apportate dalla L. n. 67 del 2014. Il secondo riguarda la circostanza che alla luce della L. n. 103 del 23 giugno 2017 l’imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, ciò che modifica radicalmente, contro l’assunto difensivo, i termini del problema, anche se effettivamente nessuna delle previsioni normative prima citate è stata abrogata dalla novella. Secondo il ricorrente, infatti, pur potendo essere ormai il solo difensore iscritto nell’albo dei cassazionisti a proporre ricorso, questi potrebbe giovarsi della diversa decorrenza del termine prevista per l’imputato non comparso, coincidente con la notifica a questo ultimo dell’estratto della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato. La tesi, non priva di suggestione, risulta, però, manifestamente infondata poiché la previsione di qualsiasi garanzia processuale in tema di impugnazioni, tra cui quello dello obbligo di notifica ex art. 548 c.p.p., comma 3, si giustifica sempre in ragione dell’esistenza di una determinata facoltà riconosciuta alla parte, sicché se questa ultima viene meno per intervento legislativo nella specie quella di proporre ricorso di legittimità personalmente ex art. 613 c.p.p. , decade lo stesso fondamento razionale di quella garanzia, per di più contenuta in una previsione del codice espressamente abrogata ope legis. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 2.000,00 duemila . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.