Domicilio eletto presso il difensore d’ufficio e impossibilità di processo in absentia

La sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, avvenuta con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il giorno della sua identificazione funzionale all’attribuzione del reato, non è di per sé presupposto idoneo per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato stesso.

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3261/20, depositata il 27 gennaio. Dopo aver accertato l’assenza dell’imputato, il GdP dichiarava questi di nazionalità bangladina responsabile del delitto consistito nell’inadempimento, senza giustificato motivo, dell’ordine di lasciare lo Stato. Avverso tale decisione, l’imputato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione. Processo in absentia. All’udienza l’imputato era assente e il suo difensore d’ufficio chiedeva tempestivamente l’applicazione della disciplina sulla sospensione del processo in assenza dell’imputato di cui all’art. 420- quater c.p.p Ai sensi dell’art. 420- bis c.p.p., invece, il processo è celebrato in assenza dell’imputato quando questi ha rinunciato espressamente ad assistervi o quando nel corso del processo abbia dichiarato domicilio ovvero si sia arrestato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso di udienza o comunque risulti con certezza che questi abbia avuto effettiva conoscenza del processo. Fuori da queste ipotesi, o nel caso di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato personalmente all’imputato ad opera della polizia giudiziaria. Ebbene dagli atti presi dal verbale, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente sia stato fermato o sottoposto a custodia cautelare invece risulta che il ricorrente avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio ed il decreto di citazione era stato notificato presso il domicilio eletto a persona diversa da lui medesimo, non sussistendo dunque alcun rapporto tra l’imputato e il difensore d’ufficio utile a portare il primo all’effettiva conoscenza del processo instaurato nei suoi confronti. In definitiva, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, avvenuta con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il giorno della sua identificazione funzionale all’attribuzione del reato, non è di per sé presupposto idoneo per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato in applicazione dell’art. 420- bis c.p.p Da qui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 dicembre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 3261 Presidente Mazzei – Relatore Vannucci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 18 aprile 2019, a definizione di processo svoltosi nell’accertata assenza dell’imputato, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato A.A. di nazionalità omissis responsabile della commissione, fino all’ omissis , del delitto, accertato in Roma, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, di seguito indicato come t.u. immigrazione , consistito nell’inadempimento, senza giustificato motivo, all’ordine, di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Roma, il 5 maggio 2016, in applicazione dello stesso art. 14, comma 5 bis previa concessione a tale persona di circostanze attenuanti generiche, ha condannato la stessa alla pena di Euro 10.000 di multa. 2. Per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso atto sottoscritto dal difensore d’ufficio, avvocato F.D. contenente tre motivi di impugnazione. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza sul rilievo dello svolgimento del processo in violazione della disciplina contenuta negli artt. 420 bis, 420 quater e 420 quinquies c.p.p., in quanto il 8 giugno 2016, dopo essere stato identificato dalla polizia giudiziaria in funzione della comunicazione di notizia di reato, l’imputato, con dichiarazione contenuta in verbale, da lui sottoscritto, redatto da appartenente alla polizia giudiziaria, elesse domicilio presso lo studio in Roma dell’avvocato F.D. , nominato d’ufficio dalla stessa polizia giudiziaria il decreto di citazione per il giudizio relativo al reato indicato nel verbale di elezione di domicilio è stato notificato ad esso ricorrente mediante consegna di tale atto presso il domicilio eletto nessun rapporto professionale si era avuto fra esso ricorrente e il difensore d’ufficio presso il cui studio l’atto di chiamata per il giudizio è stato notificato all’udienza del 18 aprile 2019 esso ricorrente era assente e il suo difensore d’ufficio ha tempestivamente chiesto l’applicazione della disciplina sulla sospensione del processo in assenza dell’imputato, contenuta nell’art. 420 quater c.p.p. l’eccezione è stata disattesa e il processo si è svolto nell’accertata assenza di esso ricorrente alla luce dell’interpretazione della disciplina del processo in assenza dell’imputato offerta dalla giurisprudenza di legittimità, vi erano in realtà i presupposti per applicare il citato art. 420 quater tale omissione ha determinato nullità della sentenza di condanna dal momento che la notificazione, mediante consegna dell’atto a persona diversa da esso imputato, del decreto di citazione per il giudizio presso il domicilio del difensore nominato d’ufficio dalla polizia giudiziaria al tempo del primo accertamento del reato, era inidonea ad affermare che vi fosse stata effettiva conoscenza del processo ovvero volontaria sottrazione alla conoscenza del processo stesso. 2. L’art. 420 bis c.p.p., applicabile, in ragione del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, anche ai processo avanti il giudice di pace, dispone che il processo è celebrato in assenza dell’imputato quando questi ha espressamente rinunciato ad assistervi comma 1 ovvero quando nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo comma 2 . Fuori di tali casi, nonché delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria art. 420 quater c.p.p., comma 1 . Il processo in assenza dell’imputato ha dunque come presupposto la conoscenza da parte di questi dell’atto dispositivo della sua chiamata al giudizio. Per quanto qui interessa, il richiamato art. 420 bis, comma 2, attribuisce rilevanza a fatti ovvero atti dalla stessa legge ritenuti idonei a fondare una presunzione di conoscenza del processo tra di essi è indicata l’elezione di domicilio intervenuta nel corso del procedimento , ovvero dopo la formale instaurazione del procedimento che si ha solo con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati di cui all’art. 335 c.p.p Dal contenuto degli atti del processo di merito definito con la sentenza impugnata specificamente indicati dal ricorrente , oggetto di accertamento da parte di questa Corte in considerazione della questione preliminare di rito coinvolta dal motivo di impugnazione a non risulta che il ricorrente sia stato arrestato, fermato o assoggettato a custodia cautelare per la commissione del delitto oggetto dell’accusa a lui mossa con il decreto dispositivo del giudizio b risulta invece che il giorno 8 giugno 2016, dopo essere stato identificato dalla polizia giudiziaria anche in vista della comunicazione al pubblico ministero della notizia del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del t.u. immigrazione a lui successivamente contestato dal pubblico ministero , il ricorrente, con dichiarazione contenuta in verbale, da lui sottoscritto, redatto da appartenente alla polizia giudiziaria, elesse domicilio presso lo studio in Roma dell’avvocato F.D. , nominato d’ufficio dalla stessa polizia giudiziaria c il decreto di citazione per il giudizio relativo al reato indicato nel verbale di elezione di domicilio è stato notificato al ricorrente mediante consegna di tale atto, il 13 febbraio 2019, presso il domicilio eletto a persona diversa dal ricorrente medesimo d non vi è alcun atto o fatto da cui desumere l’avvenuta instaurazione di rapporto professionale fra il ricorrente e l’avvocato F. , a lui officiosamente nominato dalla polizia giudiziaria, ovvero la conoscenza da parte del ricorrente del contenuto del decreto dispositivo del giudizio. Premesse la validità della elezione di domicilio sopra menzionata alla luce della disciplina sul punto in vigore al momento in cui la stessa si perfezionò e, dunque, la validità della notificazione al ricorrente del decreto di citazione per il giudizio mediante consegna di tale atto presso il domicilio eletto in tema di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, il disposto dell’art. 162 c.p.p., comma 4 bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 24, ha natura di norma processuale e, pertanto, in difetto di un’espressa disciplina transitoria, alla stregua del principio tempus regit actum, si applica soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l’entrata in vigore della novella, mentre quelle compiute prima conservano validità ed efficacia in conformità alla normativa precedente in questo senso, cfr. Cass., Sez. 1, n. 36008 del 3 luglio 2019, Paolino, Rv. 276814 Cass. Sez. 1 n. 52650 del 26 ottobre 2018, Carrino, Rv. 274549 , non può essere in alcun modo affermata la presunzione legale di conoscenza da parte del ricorrente del processo avente per oggetto l’accusa di avere commesso in Roma, fino all’8 giugno 2016, il delitto previsto dalla citata disposizione del t.u. immigrazione, in quanto a l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio, funzionale alla notificazione degli atti, venne dal ricorrente fatta avanti la polizia giudiziaria prima della sua iscrizione nel registro degli indagati b non risulta dagli atti del processo alcun atto o fatto da cui desumere l’esistenza di rapporto professionale fra il ricorrente e il professionista a lui officiosamente nominato ovvero, comunque, l’avvenuta conoscenza aliunde del contenuto del decreto dispositivo del giudizio da parte del ricorrente. È dunque da ribadire il principio secondo cui, in tema di processo svoltosi in assenza dell’imputato, la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dall’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giudiziaria, in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l’iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 2369 del 5 dicembre 2018, dep. 2019, Dida, n. m. Cass. Sez. 1, n. 16416 del 2 marzo 2017, Somai, Rv. 269843 Cass. Sez. 2, n. 9441 del 24 gennaio 2017, Seli, Rv. 269221 . In definitiva, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, avvenuta con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il giorno della sua identificazione funzionale all’attribuzione di un reato prima della sua iscrizione del registro degli, indagati , non è di per sé presupposto idoneo, dopo la valida notificazione dell’atto di chiamata per il giudizio presso tale domicilio eletto, per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato in applicazione dell’art. 420 bis c.p.p. dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il professionista domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Tale interpretazione è stata di recente fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza emessa, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza, all’udienza del 28 novembre 2019 motivazione non ancora depositata sul ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova per la cassazione di sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Genova. Nel caso concreto, pertanto, erronea in diritto è stata la decisione del giudice di merito di proseguire il processo in assenza dell’imputato senza prima avere fatto applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 420 quater e, se del caso, nell’art. 420 quinquies c.p.p L’accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo a questione preliminare di rito, determina la non sussistenza di obbligo per questa Corte di esaminare gli ulteriori due motivi di impugnazione, relativi, rispettivamente, alla sussistenza dell’elemento materiale del reato contestato e alla misura della pena inflitta. La sentenza impugnata, caratterizzata dalla accertata violazione di legge deve dunque essere annullata con conseguenti regressione del processo di merito alla fase relativa alla costituzione delle parti e suo rinvio al Giudice di pace di Roma nel caso di specie, relativo a sentenza inappellabile, ad altro giudice appartenente all’ufficio del Giudice di pace di Roma, ex art. 623 c.p.p. in questo senso, cfr., per tutte Cass. Sez. 1, n. 36216 del 23 settembre 2010, Ssahhl Moamed, Rv. 248279 Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711 che dovrà fare applicazione delle regole contenute nell’art. 420 quater c.p.p., e, se del caso, del successivo art. 420 quinquies. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Roma.