La segnalazione anonima può far scattare la perquisizione

Sono pienamente utilizzabili le prove acquisite in occasione di una perquisizione posta in essere ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/1990 a seguito di denuncia anonima.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2849/20, depositata il 24 gennaio. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano rideterminava la pena già inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di detenzione, in concorso con il figlio all’interno della propria abitazione, di alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia dolendosi, con un unico motivo, per aver il giudice riconosciuto l’utilizzabilità degli esiti del sequestro a seguito di perquisizione disposta sulla base di una segnalazione confidenziale ed anonima alle forze dell’ordine. La tesi del ricorrente si fonda sull’art. 191 c.p.p. che sancisce l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e sull’art. 333 c.p.p. secondo cui delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso comma 3 . La doglianza risulta priva di fondamento. Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di legittimità sul punto, se da un lato sancisce l’impossibilità di procedere a perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche sulla base di una denuncia anonima, dall’altro valorizza la funzione propulsiva e di stimolo dell’attività investigativa riconosciuta alla segnalazione da fonte anonima tale da consentire di ricavarne elementi utili per l’individuazione di una notitia criminis . Secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale inoltre l’attività di perquisizione posta in essere ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/1990 non deve necessariamente essere preceduta dall’individuazione di una precisa notizia di reato, potendo la perquisizione essere eseguita anche sulla base di notizie confidenzialmente apprese. Del resto, la giurisprudenza ha già avuto modo di distinguere il piano degli effetti della perquisizione illegittimamente disposta da quello del conseguente sequestro probatorio dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, obiettivamente sequestrabili, sono state reperite ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema . La motivazione della pronuncia impugnata risulta coerente con i summenzionati principi, sottraendosi dunque ad ogni censura. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 novembre 2019 – 24 gennaio 2020, n. 2849 Presidente Menichetti – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata in data 29 10.2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano ha rideterminato la pena nei confronti di P.G.M. , in relazione al reato di detenzione in concorso con il figlio P.C. all’interno della propria di abitazione, di alcuni quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nella misura di un anno e mesi sei di reclusione ed Euro seimila di multa, ricondotta la fattispecie alla ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di P.G.M. prospettando un unico, articolato motivo di ricorso denunciando violazione di legge in relazione all’art. 333 c.p.p., comma 3 e art. 191 c.p.p. laddove il giudice distrettuale aveva riconosciuto la utilizzabilità degli esiti del sequestro a seguito di perquisizione disposta sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima che aveva indirizzato le forze dell’ordine a recarsi presso il domicilio dell’imputato, assumendo che si era in presenza di un profilo di inutilizzabilità patologica non sanata dalla scelta del rito abbreviato. Con memoria difensiva depositata in data 25 Settembre 2019 il ricorrente, nel ribadire le ragioni di doglianza sopra evidenziate, ha contrastato la giurisprudenza di legittimità secondo cui viene riconosciuta legittimità alla perquisizione che trae origine da una fonte confidenziale ovvero riconosce la utilizzabilità degli esiti di un provvedimento di sequestro eseguito sebbene a seguito di una perquisizione illegittima, evidenziando la violazione di principi di legalità e degli interessi tutelati dalla costituzione e dalla CEDU, proponendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., in relazione alla inutilizzabilità degli esiti delle prove illegittimamente acquisite per contrasto agli art. 3, 13, 14 e 117 Cost. e con riferimento all’art. 8 CEDU. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2. Premesso che nella specie il ricorrente non contesta che la polizia giudiziaria avesse il potere di procedere, anche di ufficio, ad attività di perquisizione ai sensi della disposizione speciale sopra indicata e che tale potere sia stato esercitato nel rispetto dei presupposti e delle forme previste dalla legge urgenza e comunicazione all’ufficio del PM che coordina le indagini , la inutilizzabilità processuale dell’esito della perquisizione rinvenimento e sequestro de corpo di reato viene fatta derivare, secondo la prospettazione difensiva, dal coordinamento tra l’art. 191 c.p.p., che sancisce la inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e la disposizione di cui all’art. 333 c.p.p. che, al comma 3, recita che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso . In sostanza il ricorrente finisce per riflettere il divieto stabilito a tutela dell’imputato ovvero di non essere accusato, sottoposto a giudizio e, eventualmente, riconosciuto responsabile, sulla base di una denuncia adespota, vuoi pure riportata o riferita in udienza da un appartenete alla polizia giudiziaria , nell’ambito delle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all’acquisizione della notizia di reato. Ma se lo scopo della disposizione, alla stregua del complessivo sistema processuale penalistico, è quello di salvaguardare la persona indagata, e poi sottoposta a giudizio, da accuse innominate , dal momento che il sistema di acquisizione della prova nel giudizio passa necessariamente attraverso il filtro dell’esame nel contraddittorio della fonte di conoscenza degli elementi di reità, risulta altrettanto palese che la anonimia della fonte non determina, di per sé, la inutilizzabilità di quei mezzi di ricerca della prova, sia pure a sorpresa, di cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria si siano avvalsi nel corso delle indagini pure partendo dalla segnalazione della fonte sine nomine. 3. La stessa giurisprudenza indicata dalla difesa dell’imputato. se da un lato sancisce la impossibilità di procedere a perquisizioni o a sequestri o a intercettazioni telefoniche solo sulla base di una denuncia anonima, al contempo valorizza la funzione propulsiva e di stimolo dell’attività investigativa riconosciuta alla segnalazione proveniente da fonte anonima, così da consentire di ricavare elementi utili per la individuazione di una notitia criminis sez. 6, 21.9.2006 Macrì, Rv. 235279 sez. VI, 22.4.2016, Morico, Rv. 267680 . 4. Sotto questo profilo pertanto del tutto corretta sotto il profilo logico giuridico è la motivazione della impugnata sentenza che, sulla base della già compiuta attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria a seguito di una denuncia per maltrattamenti, che aveva determinato un provvedimento precautelare nei confronti del prevenuto e stimolata da ulteriore attività informativa confidenziale, aveva esteso l’attività di indagine alla ricerca di sostanze stupefacenti, accedendo nuovamente all’abitazione del P. e procedendo a perquisizione dell’abitazione del prevenuto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103. 4.1 Orbene i principi affermati dai giudici di merito risultano conformi a un pacifico indirizzo giurisprudenziale del S.C. che esclude che l’attività di perquisizione posta in essere ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, debba necessariamente essere preceduta dalla individuazione di una precisa notizia di reato e consente al contrario che la perquisizione possa essere eseguita sulla base di notizie confidenzialmente apprese trattandosi di norma speciale introdotta proprio in una prospettiva di prevenzione di delitti commessi nel settore degli stupefacenti anche se la iniziativa investigativa tragga spunto da fonte confidenziale sez. 4, 6.10.2010, Cirillo, Rv.248837 sez. 3, 17.2.2016, Pirri, Rv. 266580 . 5. Va poi evidenziato che la giurisprudenza di legittimità già da lungo tempo ha distinto il piano degli effetti della perquisizione illegittimamente disposta, ipotesi che nel caso in specie non ricorre trattandosi di legittima attività investigativa svolta sotto la garanzia del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, rispetto a quello del sequestro probatorio che ne sia conseguito, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, obiettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema sez. 2, 23.12.2016, Foddis, Rv. 269856 sez. 3, 17.2.2016 cit., sez.II, 23.4.2010, PM in proc. Ceschini, Rv. 247679 , divieti certamente non rinvenibili nella disposizione di cui all’art. 333 c.p.p., comma III, la quale pone un limite alla utilizzabilità nel processo della fonte confidenziale e non attiene ai limiti della sequestrabilità di beni la cui produzione e la cui detenzione, a certe condizioni, costituiscono reato. 5.1 Del tutto generica e irrilevante, oltre che tardiva, risulta infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., per contrasto con gli art. 3, 13, 14 e 117 della Carta Costituzionale e dell’art. 8 CEDU laddove la norma in oggetto sancisce in via generale il divieto di utilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti previsti dalla legge e pertanto costituisce una disposizione di generale e fondamentale garanzia per l’imputato nei confronti del quale si voglia utilizzare una prova acquisita in contrasto con i divieti previsti dalla legge e certamente tale disposizione vieta che uno scritto anonimo o una notizia di reato fondata su una comunicazione confidenziale possano trovare ingresso nel processo, come peraltro previsto da disposizioni più specifiche che prevedono divieti di testimonianza o di verbalizzazione. Diversa invece è la ipotesi sottoposta all’esame di questa corte in quanto, pure a fronte del divieto di utilizzazione della denuncia anonima, gli organi inquirenti hanno svolto una attività di indagine, stimolata dalla informazione confidenziale, che si è dipanata autonomamente, articolandosi in ulteriori attività investigative accompagnate dall’esperimento di strumenti di ricerca della prova anche a sorpresa perquisizione , e nell’apprensione, attraverso una attività di sequestro probatorio, e nella successiva utilizzazione processuale di res obbligatoriamente da acquisire al procedimento, in ragione della loro connotazione di corpo del reato. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.