Il giudice di merito valuta liberamente le prove (anche il servizio di Striscia la Notizia)

È immune da censure la sentenza con cui è stata confermata la penale responsabilità di un imputato per il reato di estorsione, condotta documentata anche dalle riprese degli operatori del noto programma televisivo e prodotte in giudizio come mezzi di prova convergendo nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1977/20, depositata il 20 gennaio. Il fatto. La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di prime cure con cui un imputato era stato condannato per concorso in estorsione ritenendo comprovata la sussistenza del reato sulla scorta delle complessive risultanze processuali e, in particolare, in forza delle riprese realizzate nell’ambito della trasmissione televisiva Striscia la Notizia”. L’imputato, insieme ad altre persone, era infatti stato ripreso mentre pretendeva dai clochard presenti presso uno scalo aeroportuale una somma di denaro di importo variabile per ogni notte. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Libero convincimento. Fermo restando che nel giudizio di cassazione sono precluse le censure che mirano ad una rilettura dei fatti, la Corte ricorda che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto al giudizio insindacabile dei giudici di merito la cui scelta, finalizzata al loro libero convincimento, con riguardo alla prevalenza per alcuni elementi probatori ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, si sottrae al controllo di legittimità, salvo affermazioni apodittiche o illogiche. L’iter argomentativo adottato nel caso di specie dalla Corte territoriale risulta logico ed esaustivo, correttamente sviluppato sulla base delle singole emergenze processuali tutti convergenti nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 1977 Presidente De Crescienzo – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 Ottobre 2018 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 4 Maggio 2018 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in forza della quale A.I.A. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 81 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 61, n. 5, unitamente alla coimputata D.S. giudicata separatamente. La corte territoriale, nel disattendere le censure formulate dal predetto A.I.A. , riteneva comprovata, sulla scorta delle complessive emergenze processuali e segnatamente in forza delle riprese realizzate nell’ambito della trasmissione televisiva Striscia la Notizia nonché delle dichiarazioni delle persone offese, la condotta illecita dell’imputato il quale, unitamente ad altre persone, pretendeva dai clochard presenti presso lo scalo aeroportuale di OMISSIS e che ivi avrebbero voluto trascorrere la notte, il versamento di una somma di denaro variabile fra i dieci ed i venti Euro per ogni notte confermava, altresì, il trattamento sanzionatorio, disattendendo la richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti. 2. Contro detta pronunzia propone ricorso per Cassazione A.I.A. , a mezzo difensore, deducendo quattro motivi. Con i primi tre motivi, fra loro connessi, deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale art. 192 c.p.p., comma 3 in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Lamenta, in primo luogo, che la corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo infondatamente attendibili le dichiarazioni delle persone offese ed errando nella interpretazione del contenuto delle stesse. Deduce che le pp.oo. P. ed Ar. non avevano reso dichiarazioni implicanti il coinvolgimento nell’imputato nei fatti de quibus in quanto il primo non lo aveva mai riconosciuto ed il secondo aveva affermato di non avere mai visto il ricorrente chiedere soldi ai senza tetto risultando, quindi, palesemente errata l’affermazione della corte di appello secondo cui il P. avrebbe senza ombra di dubbio riconosciuto A.I.A. come componente del gruppo criminale. Rileva, poi, che i giudici di merito avevano erroneamente valutato la chiamata in correità da parte di D.S. , coimputata giudicata separatamente, non considerando che le dichiarazioni della stessa erano totalmente inattendibili e prive di riscontri esterni e che la stessa non poteva essere ritenuta in alcun modo credibile avendo dichiarato di essere stata minacciata dall’A. dato questo certamente smentito dalla risultanze del servizio televisivo suindicato da cui era emersa una immagine della D. aggressiva e sicura di sé . Osserva, ancora, che i giudici di merito avevano valorizzato le ulteriori prove le complessive risultanze del menzionato servizio televisivo e le dichiarazioni rese dai terzi D.M. , B. , Pe. , C. e p. non considerando che trattavasi di prove in parte irrilevanti ed in parte contraddittorie. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 69 c.p Deduce che i giudici di merito non avevano riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti non considerando che tale giudizio di prevalenza potere essere stabilito in considerazione della grave situazione di indigenza ed emarginazione dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva questo collegio che le censure formulate con i primi tre motivi del ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché dette censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 2.1. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali gli elementi probatori acquisti vale a dire le riprese del servizio televisivo della trasmissione Striscia la notizia attestanti la condotta illecita di un gruppo di almeno quattro persone che pretendeva dai clochard presenti presso lo scalo aeroportuale di omissis e che ivi avrebbero voluto trascorrere la notte, il versamento di una somma di denaro variabile fra i dieci ed i venti Euro per ogni notte il riconoscimento nei video estrapolati dal servizio televisivo da parte della Polizia di frontiera dell’odierno imputato già noto alle forze dell’ordine le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da P.M. il quale aveva riconosciuto l’imputato quale autore di condotte estorsive le dichiarazioni rese del teste D.M. il quale aveva riferito della condotta minacciosa tenuta da alcuni soggetti nei confronti dei clochard presso l’Aeroporto di Linate le dichiarazioni eteroaccusatorie di D.S. la quale aveva indicato l’A. quale autore della condotta la circostanza che subito dopo la messa in onda del servizio televisivo suddetto l’imputato, unitamente agli altri componenti del gruppo, si era reso irreperibile convergevano univocamente nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto. E tale ricostruzione resiste alle generiche censure di parte ricorrente che finisce per sollecitare in questa sede, in modo inammissibile, una differente lettura dei dati probatori, peraltro solo parzialmente esaminati. Occorre rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 -dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201 . 4. Deve ritenersi, altresì, manifestamente infondato l’ultimo motivo del ricorso avendo la corte di appello adeguatamente motivato sul giudizio di bilanciamento delle circostanze valutando la gravità e la sistematicità delle condotte illecite tali da precludere un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate v. f. 9 , argomentazioni a fronte delle quali il ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.