Abuso edilizio e presentazione istanza di sanatoria: l’accertamento del giudice per la revoca dell’ordine di demolizione

In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive, conseguentemente alla presentazione dell’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere prossima l’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’autorità amministrativa competente.

Così la Cassazione con sentenza n. 1441/20, depositata il 15 gennaio, chiamata ad intervenire in una controversia in cui il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza nell’interesse dell’imputato avente ad oggetto la revoca o l’annullamento dell’ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale. In particolare, il difensore del ricorrente da un lato sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente dato valore alla circostanza che il Comune non abbia adottato il pianto di dettaglio previsto dal piano territoriale paesaggistico dall’altro lamenta violazione degli artt. 38 e ss. l. n. 47/1985, poiché il suo assistito, dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria, ha provveduto al pagamento dell’oblazione forfettaria ritenuta congrua dall’u.t.c. competente, cosicché, decorso il termine di 36 mesi, si determina, nella fase esecutiva, l’estinzione dei reati e quindi anche la revoca dell’ordine di demolizione. Presupposti per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione. Il giudice dell’esecuzione, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha sottolineato che, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive, conseguentemente alla presentazione dell’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere prossima l’adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell’autorità amministrativa competente. Del resto, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha correttamente negato i presupposti per la revoca o per la sospensione dell’ordine di demolizione, sottolineando che l’assenza del cosiddetto piano di dettaglio previsto dal piano territoriale paesaggistico del Comune rende imprevedibili, incerti e indefinibili i tempi per l’esame della pratica di condono edilizio presentata dal ricorrente. Proseguendo poi nell’esame della controversia, la S.C. richiama un altro principio giurisprudenziale secondo cui il pagamento completo e entro i termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio secondo la straordinaria procedura del condono non determina, qualora vi sia stata sentenza di condanna, né l’estinzione del reato né l’automatica eliminazione dell’ordine di demolizione. Da ciò l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 novembre 2019 – 15 gennaio 2020, n. 1441 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di F.L. ad oggetto la revoca o l’annullamento dell’ordine di demolizione n. 305/1999 emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. 2. Avverso l’indicata ordinanza, F.L. , per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 39. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che il Comune di Ischia non ha adottato il piano di dettaglio previsto dall’art. 19 del piano territoriale paesaggistico, ciò che renderebbe incerti e imprevedibili i tempi per l’esame della pratica di condono edilizio, perché, si sostiene, se in un Comune privo di piano di dettaglio è possibile espropriare un’area al fine di edificare per pubblica utilità, come affermato da Cass., sez. civ., n. 8702 del 1998, è altrettanto possibile edificare anche in presenza del permesso di costruire in sanatoria. Sotto altro profilo, si lamenta la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 38, e s.s., in quanto il F. , a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, ha provveduto al pagamento dell’oblazione forfettaria ritenuta congrua dall’u.t.c. competente, di talché, decorso il termine di 36 mesi, si determina, nella fase esecutiva, l’estinzione dei reati e, di conseguenza, la revoca dell’ordine di demolizione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Il giudice dell’esecuzione, invero, ha richiamato, facendone corretta applicazione, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in conseguenza della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 - dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763 . In particolare, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare a il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento b la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050 . 5. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha correttamente negato i presupposti per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, evidenziando che la mancanza del piano di dettaglio previsto dall’art. 19 del piano territoriale paesaggistico del Comune di Ischia rende assolutamente imprevedibili, incerti e indefinibili i tempi per l’esame della pratica di condono edilizio proposta dall’odierna ricorrente, anche considerando che essa è pendente da quindici anni e che il manufatto è stato realizzato in zona vincolata, da ciò implicitamente desumendo l’esito negativo della domanda di condono, aspetto in relazione al quale il ricorrente non prende posizione. 6. Non appare conferente il principio evocato dal ricorrente, espresso da una risalente pronuncia della Cassazione civile, secondo cui agli effetti della classificazione del suolo come edificabile o non edificabile, e dell’individuazione della normativa applicabile, va tenuto conto della disciplina urbanistica all’epoca vigente. Ne consegue l’irrilevanza della pregressa approvazione di un piano di lottizzazione, ove l’amministrazione abbia adottato in prosieguo differenti scelte urbanistiche, delle quali deve tenersi conto, se vigenti alla data del decreto di esproprio Sez. 1, Sentenza n. 8702 del 02/09/1998, Rv. 518549 - 01 . Invero, quel principio si riferisce ai criteri di individuazione dell’indennità di esproprio situazione affatto diversa da quella scrutinata, che si connotata per la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna per una violazione edilizia. 7. Quanto al secondo profilo di doglianza, il ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio secondo la procedura straordinaria del condono - mentre, ricorrendo gli altri presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi rispetto ai quali non sia ancora intervenuta sentenza di condanna definitiva, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, cfr. Sez. 3, n. 36985 del 29/09/2011, Midili, Rv. 251399 Sez. 3, n. 3582 del 25/11/2008, dep. 2009, Cassaro e a., Rv. 242737 Sez. 3, n. 6160 del 14/04/1998, Floris, Rv. 210962 non determina invece, ove sia intervenuta sentenza di condanna, nè l’estinzione del reato, nè l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, Murgia, Rv. 244076 Sez. 3, n. 2144 del 06/06/1995, Imperato, Rv. 203631 . In tal caso, in base al disposto della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3, richiamato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, - il pagamento dell’oblazione comporta soltanto l’esclusione degli effetti penali della condanna ai fini dell’applicazione della recidiva e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre è soltanto il rilascio del provvedimento amministrativo di sanatoria che può valere a far revocare la sanzione accessoria dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.