Diversa decorrenza del termine per impugnare per imputato e difensore: opera per entrambi il termine che scade per ultimo

Ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, laddove il momento dell’effettiva conoscenza dell’atto sia diverso per l’imputato e per il suo difensore, si applica l’art. 585, comma 3, c.p.p. secondo cui vale per entrambi il termine che scada per ultimo.

Così la sentenza della Suprema Corte n. 972/20, depositata il 13 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiara inammissibile per tardività l’opposizione proposta da un condannato avverso il provvedimento di espulsione a suo carico. L’interessato ha impugnato il provvedimento a mezzo del proprio difensore che ne ha chiesto la sospensione dell’esecuzione. Tempestività. Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il reclamo era stato depositato dal detenuto nell’Ufficio Matricola del carcere in data 14/02/2019 e che la notifica del provvedimento di espulsione era stata effettuata al difensore il 05/02/2019. Il Collegio ricorda quindi che ai sensi dell’art. 585, comma 3, c.p.p. quando la decorrenza è diversa per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Essendo dunque la notifica al difensore quella effettuata per ultima, la decorrenza avrebbe dovuto computarsi a partire da quella data. Considerato quindi che il termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è di 10 giorni, il termine ultimo per proporre reclamo era il 15/02/12019. L’impugnazione era dunque tempestiva e, aggiunge ancora il Collegio, non può addebitarsi al detenuto l’eventuale ritardo con cui l’atto è stato inviato da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. Il provvedimento impugnato viene in conclusione annullato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 novembre 2019 – 13 gennaio 2020, n. 972 Presidente Iasillo – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18/04/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da S.R.J.R. avverso il provvedimento in data 01/02/2019 del Magistrato di Sorveglianza di Genova che aveva disposto l’espulsione del condannato ciò perché riteneva il reclamo proposto fuori termine in quanto pervenuto il 16/02/2019 e depositato presso l’Ufficio matricola del carcere il 14/02/2019 pur essendo stato notificato il di 01/02/2019. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Maria Montemagno. Contestualmente chiedeva, ex art. 666 c.p.p., comma 7, la sospensione dell’esecuzione di detta ordinanza rilevando che il reclamo era pervenuto in realtà il 14/02/2019 quando la notifica al difensore di ufficio era stata effettuata il 05/02/2019 per cui il termine ultimo era quello del 15/02/2019 inoltre la notifica del decreto di fissazione di udienza era stata effettuata all’interessato il 15/04/2019, in violazione del termine di legge. Con provvedimento in data 15/05/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Genova sospendeva l’esecuzione dell’ordinanza impugnata, rilevando che le scansioni temporali indicate dal difensore erano corrette. Nel ricorso l’interessato deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c , erronea applicazione di legge e inosservanza di norme sostiene che il termine per impugnare doveva decorrere dall’ultima notificazione, la quale era stata quella effettuata al difensore il 05/02/2019, per cui il reclamo era tempestivo inoltre non era stato rispettato il termine di dieci giorni per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza. 3. Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dal controllo degli atti - esaminati da questa Corte che, con riguardo alle questioni procedurali di nullità, è giudice anche del fatto - risulta che quanto indicato con il ricorso risponde al vero da un lato, il reclamo era stato depositato dal detenuto nell’Ufficio Matricola dell’Istituto di Pena in data 14/02/2019 e, dall’altro, la notifica del provvedimento di espulsione era stata effettuata al difensore in data 05/02/2019. Va allora rammentato che l’art. 585 c.p.p., comma 3, dispone che Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo . Di conseguenza, essendo la notifica al difensore quella effettuata per ultima, la decorrenza doveva computarsi da quella data infatti, qualora il momento dell’effettiva conoscenza dell’esecuzione della decisione - rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione - sia diverso per l’imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 585 c.p.p., comma 3, secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo, in tutti i casi in cui una norma imponga di portare a formale conoscenza dell’atto sia l’uno che l’altro Sez. 2, n. 30453 del 26/06/2003, Rv 226505 . Quindi, considerato che il termine per proporre opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso D.Lgs. n. n. 286 del 1998, ex art. 16, comma 5, è pari a giorni dieci, il termine ultimo per proporre reclamo era quello del 15/02/2019 e non aveva rilievo la data di pervenuto del medesimo al Tribunale di Sorveglianza l’impugnazione era tempestiva nè può farsi addebito alcuno al detenuto circa l’eventuale ritardo con il quale l’atto è stato inviato da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. 2. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per nuovo esame. Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.