Il difensore del terzo interessato al riesame del sequestro preventivo può ricorrere in Cassazione solo con procura speciale

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto o inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 563/20, depositata il 10 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Roma confermava il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP nell’ambito di un procedimento per i reati di sottrazione ad imposta di gasolio e benzina ed avente ad oggetto, tra l’altro, un automezzo. Il provvedimento è stato impugnato in Cassazione dal difensore del rappresentante legale della società utilizzatrice-locataria del veicolo per violazione di legge in riferimento all’art. 322 c.p.p. Riesame del decreto di sequestro preventivo e per la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti . Ricorso proposto dal difensore di un terzo interessato. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto o inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p Nel caso di specie, il ricorso risulta proposto per conto di un terzo interessato e la procura speciale rilasciata all’avvocato risulta riferita alla proposizione dell’istanza di riesame ovvero appello ex art. 322- bis c.p.p., senza alcun riferimento alla presentazione del ricorso per cassazione. Accertata quindi l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato da difensore di un terzo interessato privo di procura speciale, il Collegio precisa come non debba essere applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed infatti la giurisprudenza afferma pacificamente che, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto da difensore non munito di mandato, non può farsi carico all’imputato delle spese di attivazione del procedimento di impugnazione né della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p E’ infatti stato osservato che la condanna alle spese o a alla sanzione pecuniaria all’imputato che non abbia presentato alcun ricorso né abbia aderito all’iniziativa del suo difensore andrebbe ingiustamente gravare su di lui. Applicando tale principio anche all’ipotesi del ricorso presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, il Collegio ritiene dunque che l’impugnazione non possa essere rapportata all’iniziativa o alla volontà del terzo interessato, seppur formalmente ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 563 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2019, e depositata il 9 luglio 2019, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro, tra l’altro, dell’automezzo targato e del rimorchio targato . Il sequestro è stato disposto per i reati di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 49, con riferimento alla sottrazione ad imposta di gasolio e benzina. Secondo il provvedimento impugnato, i due veicoli sopra indicati, avevano trasportato carburante, recando documenti relativi, invece, a diverso prodotto, lo omissis inoltre, la società richiedente il dissequestro, la Arezzo S.R.O., non sarebbe legittimata a contestare i profili concernenti la sussistenza del reato, in quanto soggetto terzo e non indagato. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato Beatrice Salegna, difensore di A.D. , quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della Arezzo S.R.O., articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 322 c.p.p., a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , avendo riguardo alla ritenuta improponibilità di questioni di merito da parte del terzo. Si deduce che l’art. 322 c.p.p., prevede espressamente che la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 c.p.p. . 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che l’ordinanza impugnata è priva di qualunque motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, sia perché mancano evidenze probatorie dalle quali desumere che i mezzi in sequestro trasportassero carburante, sia perché non vi sono elementi da cui inferire che la società Arezzo S.R.O. fosse a conoscenza circa la effettiva natura del prodotto trasportato, in quanto difforme da quello indicato nei documenti CMR di trasporto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di un terzo interessato in difetto di procura speciale. Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.I. Auto s.r.l., Rv. 271722-01, in fattispecie relativa a difensore munito di procura speciale per il solo riesame, e Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01, le quali si pongono in linea di continuità con l’insegnamento generale di Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01 . Va poi precisato che, a norma dell’art. 100 c.p.p., comma 3, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa . Nella specie, il ricorso è stato proposto per conto di un terzo interessato, essendo A.D. indicato nell’atto di impugnazione come soggetto agente nella qualità di legale rappresentante della società Arezzo S.R.O. , utilizzatrice-locataria dell’automezzo e del rimorchio sottoposti a sequestro. Inoltre, dall’esame degli atti risulta che il precisato A.D. ha rilasciato procura speciale all’avvocato Beatrice Salegna espressamente al fine di proporre eventuale istanza di riesame ovvero appello ex art. 322-bis c.p.p. , senza però effettuare alcun riferimento alla presentazione di ricorso per cassazione. Deve perciò concludersi che il presente ricorso è stato presentato da difensore di un terzo interessato privo di procura speciale per proporre l’impugnazione davanti a questa Corte. È quindi applicabile il principio giurisprudenziale sopra richiamato. 3. All’inammissibilità del ricorso, tuttavia, non segue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di somme a favore della Cassa delle Ammende. Invero, costituisce principio affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto da difensore non munito di mandato, non deve essere pronunciata condanna dell’imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non potendosi far carico al medesimo dell’attivazione del procedimento di impugnazione cfr. Sez. 6, n. 1199 del 06/06/1995, Lovino, Rv. 202187-01, in fattispecie relativa al ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale per mancanza dello specifico mandato richiesto dal secondo periodo dell’art. 571 c.p.p., comma 3, poi abrogato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46 e Sez. 6, n. 3547 del 21/11/1996, dep. 1997, Romero, Rv. 208189-01 . Il principio in questione, inoltre, è stato richiamato per escludere la condanna alle spese dell’imputato in relazione a ricorso per cassazione proposto da difensore non munito di procura speciale, ritenuta necessaria per impugnare il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità del ricorso-reclamo proposto nei confronti dell’ordinanza di rigetto di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato così Sez. 4, n. 37637 del 30/06/2004, De Tommaso, non mass. . A fondamento di questo principio, muovendo dalla premessa che l’art. 616 c.p.p., prevede la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria soltanto per la parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile, si è osservato che la condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria dell’imputato che non abbia presentato alcun ricorso, e non risulta abbia in qualche modo aderito alla iniziativa del suo difensore, farebbe ingiustamente gravare sul medesimo una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà. Si è aggiunto, inoltre, che, in tale ipotesi, neppure può essere condannato il difensore, che giammai può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell’interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato ex art. 571 c.p.p., comma 3. Il Collegio, nel condividere il principio in questione per le ragioni indicate dalle decisioni che lo hanno affermato, ritiene lo stesso applicabile anche nell’ipotesi di ricorso per cassazione presentato da difensore di terzo interessato privo di procura speciale. Ed infatti, siccome la procura speciale è presupposto indefettibile per la partecipazione al giudizio del difensore del terzo interessato, e si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa , deve ritenersi che il ricorso presentato, in difetto di procura, dal difensore del terzo interessato è un atto non rapportabile all’iniziativa o alla volontà di quest’ultimo, pur formalmente ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.