Stato confusionale e alito vinoso post incidente: condannato per il rifiuto del controllo proposto dai carabinieri

Evidente per i Giudici la gravità del comportamento tenuto dall’automobilista. A questo proposito vengono evidenziate le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l’incidente, e la mancanza di controllo della vettura da parte del conducente.

Prima l’incidente e poi il no” secco all’ipotesi di un controllo sulle sue condizioni psico-fisiche. A tradire l’automobilista è, però, l’evidente stato confusionale, accompagnato dal forte alito vinoso, certificato dai carabinieri. Inevitabile la condanna Cassazione, sentenza n. 58/20, sez. IV Penale, depositata il 3 gennaio . Gravità. A dare il ‘la’ alla vicenda è l’incidente stradale notturno che vede coinvolta una vettura. A finire nel mirino è la posizione dell’automobilista, soprattutto quando i carabinieri, intervenuti sul posto, ne notano lo stato confusionale e il forte alito vinoso , e gli prospettano un controllo ad hoc finalizzato alla verifica del tasso alcolemico e all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti . Il no” secco del conducente insospettisce ulteriormente i militari dell’Arma, ed è sufficiente per arrivare alla sua condanna, come stabilisce il Tribunale e conferma poi la Corte d’Appello. Sulla stessa linea di pensiero anche la Cassazione, che conferma la decisione presa dai giudici di secondo grado. In particolare viene ritenuto inequivocabile lo stato di alterazione confusionale del soggetto che poteva essere anche astrattamente ricondotto al trauma cranico subito in occasione dell’incidente ma era anche accompagnato da un forte alito vinoso, in equivoco sintomo dello stato di ebbrezza alcolica . Respinta anche l’ipotesi difensiva finalizzata a presentare l’episodio come lieve”. Su questo fronte i Giudici della Cassazione ritengono evidente, invece, la gravità della condotta tenuta dall’automobilista, soprattutto tenendo presenti le condizioni di tempo orario notturno e di luogo nei pressi di un centro abitato in cui era avvenuto il sinistro e la totale mancanza di controllo dell’auto da parte del conducente, che, peraltro, aveva avuto un atteggiamento non collaborativo durante le indagini preliminari .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020, numero 58 Presidente Ciampi – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 settembre 2018, la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna resa dal Tribunale di Rovigo nei confronti di Gi. Al., quale responsabile del reato di cui agli articolo 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico e all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi. 2.1. Con il primo deduce travisamento della prova. Osserva che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto il rifiuto degli accertamenti come implicito nel rifiuto di cure mediche e che, in ogni caso, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, a mente degli articolo 356 cod.proc.penumero e 114 disp.att.cod.proc.penumero , gli era stato dato solo in caserma, al momento della redazione del verbale da parte dei Carabinieri operanti, e non sul luogo dell'incidente, ove erano state rifiutate le cure. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di norme processuali. La Corte di merito ha disatteso la richiesta di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta alla nomina di un perito al fine di accertare che l'imputato aveva subito nel sinistro un trauma cranico ed ha escluso senza approfondita motivazione che lo stato di apparente agitazione e confusionale era dovuto a tale evento commotivo, e non all'assunzione di sostanze alcoliche. 2.3. Con il terzo motivo, infine, prospetta vizio di motivazione in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto, senza valutare gli elementi obiettivi in cui era avvenuta la uscita di strada dell'auto condotta dall'imputato, in zona collinare ricca di curve, con manto stradale reso viscido dalla pioggia ed a tratti ghiacciato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Per quanto attiene al primo motivo, deve osservarsi che secondo l'insegnamento costante di questa Corte Suprema S.U. numero 5396 del 29/01/2015, Rv.263025 e successive conformi delle Sezioni semplici il termine ultimo per formulare l'eccezione relativa al mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado e pertanto ne appare tardiva la proposizione per la prima volta in sede di gravame, come risulta dagli atti del processo cui questo Collegio ha accesso dovendo risolvere una questione in rito. In ogni caso, la Corte di Venezia ha preso in esame il motivo e lo ha ritenuto infondato con argomentazione immune da censure, avendo verificato che l'avviso era stato tempestivamente rivolto al conducente dagli operanti. 3. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria in appello, va rilevato che ai sensi dell'articolo 603 c.p.p. la stessa può essere disposta dalla Corte di merito quando non sia possibile decidere allo stato degli atti, e che vi è obbligo di motivazione solo in caso di accoglimento della richiesta difensiva, e ciò per il principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado in tal senso Cass.numero 247872/2010 . Nella specie, la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul punto, facendo riferimento non solo allo stato di alterazione confusionale del soggetto -che poteva essere anche astrattamente ricondotto al trauma cranico subito - ma soprattutto al forte alito vinoso, inequivoco sintomo dello stato di ebbrezza alcolica. 4. Infine, i giudici di appello hanno in maniera corretta e logica esposto le ragioni che escludevano la particolare tenuità del fatto e dunque l'esimente invocata dell'articolo 131 bis c.p., in considerazione delle condizioni di tempo orario notturno e di luogo nei pressi di un centro abitato in cui era avvenuto il sinistro, dovuto alla totale mancanza di controllo dell'auto da parte dell'imputato, e non hanno mancato di valorizzare negativamente, dal punto di vista soggettivo, l'atteggiamento non collaborativo tenuto dal Gi. nel corso delle indagini preliminari. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.