L’inizio dell’esecuzione è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo

In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva quale fatto impeditivo il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, posto che non assume rilevanza la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 51497/19, depositata il 20 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Cremona rigettava l’opposizione proposta dalla parte condannata avverso il provvedimento con cui il giudice aveva respinto l’istanza di estinzione della pena pecuniaria di euro 8.000 di ammenda a cui era stata condannata. A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che verso l’istante era stata emessa e notificata la cartella esattoriale, circostanza che attestava l’inizio della esecuzione per il recupero dell’importo dovuto ed era idonea a impedire la decorrenza del tempo ai sensi dell’art. 173 c.p Avverso la decisione l’interessata propone ricorso in Cassazione lamentando che, contrariamente a quanto sostenuto, l’inizio dell’esecuzione non coincide con la notifica della cartella esattoriale ma con l’iscrizione a ruolo del debito erariale. L’inizio dell’esecuzione impedisce l’estinzione della pena per decorso del tempo. La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato . Proseguono i Giudici osservando che l’esecuzione della pena pecuniaria non si verifica con il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, ma quando il debito erariale viene iscritto a ruolo o quando venga notificata la cartella esattoriale. L’inizio della procedura di recupero coattivo, in ogni caso, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto. Osserva la Cassazione che l’ordinanza impugnata ha correttamente escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, posto che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata prima del compimento del termine di legge. Alla luce di questo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 settembre – 20 dicembre 2019, n. 51497 Presidente Rocchi – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 20 dicembre 2018 il G.i.p. del Tribunale di Cremona, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione, proposta dalla condannata M.A. , avverso il provvedimento, col quale lo stesso giudice aveva respinto l’istanza di estinzione della pena pecuniaria di Euro 8.000,00 di ammenda, cui ella era stata condannata con decreto penale del 15 settembre 2010 emesso dal medesimo G.i.p 1.1 A fondamento della decisione rilevava che nei confronti dell’istante in data 17 dicembre 2012 era stata emessa cartella esattoriale, notificatale il 17 giugno 2013, circostanza che attestava l’intervenuto inizio dell’esecuzione per il recupero dell’importo dovuto, ossia evenienza idonea ad impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai sensi dell’art. 173 c.p 1.2 Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’interessata a mezzo del difensore, il quale deduce i seguenti motivi a inosservanza o erronea applicazione degli artt. 172 e 173 c.p Secondo la difesa, è erronea l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo la quale il solo inizio dell’esecuzione avrebbe efficacia impeditiva del decorso del termine di prescrizione, in quanto in contrasto con l’art. 173 c.p., comma 3, che, per individuare la decorrenza di detto termine, rinvia alle disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente ed l’art. 172 c.p., comma 4 stabilisce che il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena . Pertanto, la vicenda estintiva può compiersi anche nel caso di sottrazione volontaria all’esecuzione già iniziata. Nel caso di specie, il decreto penale è divenuto definitivo nel 2010 e la cartella di pagamento è stata notificata in data 17 giugno 2013 senza che sia intervenuto adempimento volontario, il che non ha impedito la prescrizione, mentre la volontaria sottrazione all’esecuzione segna il momento di inizio della decorrenza, pari a cinque anni, già interamente trascorsi. Contrariamente a quanto affermato dal G.i.p., l’inizio dell’esecuzione non coincide con la notifica della cartella esattoriale, ma con l’iscrizione a ruolo del debito erariale, come sostenuto da Cass., sez. 1, n. 53156 del 27/11/2018, cosa verificatasi nel caso concreto nel 2012, con la conseguente maturazione del termine di prescrizione, per il quale non operano cause di sospensione o di interruzione. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Elisabetta Cennicola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento. 1.I presupposti fattuali della vicenda esecutiva in esame sono pacificamente attestati in atti nei seguenti termini la ricorrente, destinataria di decreto penale di condanna, avente ad oggetto la somma di Euro 8.000.00 di ammenda, emesso in data 15 settembre 2010, non opposto e quindi divenuto irrevocabile, in data 17 giugno 2013 ha ricevuto la notificazione della cartella esattoriale, riguardante il medesimo debito erariale, che non ha adempiuto. 2. Tanto premesso in punto di fatto, può aderirsi alla prospettazione difensiva, che, in riferimento alla disciplina relativa all’estinzione della pena, pretende insussistenti delle disposizioni, atte a stabilire l’interruzione del termine di prescrizione, differendo quindi la relativa disciplina dalle previsioni valevoli per l’estinzione del reato, contenute negli artt. 159 e 160 c.p., che, per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, rv. 269981 sez. 1, n. 22787 del 13/05/2009, Milieri, non massimata sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, Di Gaetano, non massimata sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, Nicolosi, rv. 218751 . L’ordinanza impugnata, però, non afferma che il termine di estinzione della pena pecuniaria inflitta con decreto di condanna irrevocabile sia stato interrotto per effetto della notificazione della predetta cartella esattoriale, ma piuttosto che da tale ultimo momento è iniziato a decorrere il termine in questione, essendosi la ricorrente sottratta volontariamente all’adempimento nell’ambito di un procedimento di esecuzione della pena già iniziato, mentre le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti , essendosi così cristallizzata la pretesa erariale. Come affermato più volte da questa Corte con orientamento che si condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato sez. 3, n. 17228/2016 citata . Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 prevede che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio notifichi al debitore invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione dell’invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro tale termine. Il successivo art. 213 dello stesso decreto stabilisce che l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l’adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto, quindi la documentazione degli adempimenti compiuti viene trasmessa al concessionario competente per territorio che, reso esecutivo il ruolo da parte dell’ufficio, avvia la riscossione coattiva, previa notificazione della cartella di pagamento. Infine, l’art. 235 dello stesso testo normativo prevede, per quanto qui interessa, che, dopo l’annullamento del credito per irreperibilità del debitore art. 219 del decreto , nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. Le previsioni dell’art. 212 sopra citate, ancorché non formalmente abrogate, risultano in contrasto con l’art. 227-ter, inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002 dal D.L. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008. Questa seconda norma prevede Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate . Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile Cass., sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, rv. 645484 sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, rv. 626687 , nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l’iscrizione delle stesse su registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all’agente della riscossione, che vi provvede con un’intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento. L’invito al pagamento oggi l’intimazione a pagare nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, cioè inerente al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del servizio di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile. In base a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto. È per tale ragione che parte della giurisprudenza di legittimità utilizza impropriamente, in riferimento alla notificazione della cartella esattoriale fondata sull’iscrizione a ruolo della pena pecuniaria non corrisposta, il termine interruzione della prescrizione della pena pecuniaria in conseguenza della notificazione predetta sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, rv. 270115 sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, Lupo Faro, rv. 240310 . Correttamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, avendo riscontrato che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata prima del compimento del termine di legge. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.